Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11254 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11254 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 15/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’RAGIONE_SOCIALE ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di L’RAGIONE_SOCIALE ha accolto, con parere contrario della DDA di Palermo, il reclamo proposto da NOME COGNOME, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41bis Ord. pen., disponendo che l’Amministrazione penitenziaria consentisse un colloquio visivo mensile con il figlio NOME COGNOME, detenuto AS3 presso la Casa Circondariale di Terni, attraverso le piattaforme già in uso all’amministrazione penitenziaria certificate DGSIA.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero della giustizia, in persona del Ministro, per il tramite dell’RAGIONE_SOCIALE, deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. la violazione della disposizione di cui all’art. 41bis , comma 2quater , lett. a) e b) Ord. pen.
Secondo il ricorrente, autorizzare una tale forma di comunicazione significa
neutralizzare la funzione primaria della disciplina relativa ai colloqui, visivi e telefonici, alla quale sono sottoposti, nel caso di specie, tutti i sodali, derivando da tale autorizzazione la possibilità di scambiarsi messaggi che potrebbero essere compresi solo tra loro, sicchØ tale forma di contatto costituisce una violazione della disposizione richiamata. Si osserva, in particolare, che la scelta conforme al dettato normativo Ł quella, come specificato nel parere contrario della DDA di Palermo, di autorizzare di volta in volta il colloquio telefonico, ma non anche la piø ampia forma di colloquio in videochiamata.
Di conseguenza, il mantenimento delle relazioni familiari, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla stessa organizzazione, deve necessariamente contemperarsi con le esigenze di elevata sicurezza interna ed esterna, al fine di prevenire la interazione con altri detenuti e internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate,ai sensi di quanto disposto dall’art. 41bis , comma 2, quater , lett. a), Ord. pen.
Il ricorrente ha, poi, rilevato come il tema dei colloqui del detenuto sottoposto al regime differenziato con familiari parimenti detenuti, eventualmente assoggettati al medesimo regimei colloquio da quello concernente i colloqui con i familiari non detenuti, dovendosi escludere che i detenuti familiari, anch’essi sottoposti al regime differenziato, vantino un diritto a svolgere il colloquio visivo mediante video – conferenza e a tal riguardo rileva quindi che il colloqui visivi tra detenuti prossimi congiunti, entrambi sottoposti al regime differenziato debbano ritenersi ex se vietati finanche prescindendo dal parere eventualmente reso, in senso contrario, dai competenti organi requirenti.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł fondato per le ragioni di seguito indicate.
Deve premettersi che « stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità che l’esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari non Ł impedito dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione RAGIONE_SOCIALE stesso al regime differenziato, come Ł nel caso in esame. Si Ł infatti stabilito che la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica(Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa, Rv. 283496 – 01, che richiama Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417).
In particolare, nella pronuncia indicata nella sentenza citata – e con specifico riferimento ai colloqui visivi – si Ł rilevato che l’art. 28 Ord. pen., – secondo cui «particolare cura Ł dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglia» persegue lo scopo « di impedire che l’abbandono delle abitudini di vita individuale e familiare acquisite in stato di libertà, imposto dall’espiazione della pena in ambito carcerario, comprometta il mantenimento delle relazioni affettive ed i sentimenti verso i congiunti. Ne costituiscono attuazione le singole disposizioni dell’ordinamento penitenziario, ad esempio l’art. 18, comma 3, che espressamente assegna “particolare favore…ai colloqui con i familiari”, intesi quali occasioni relazionali personali e dirette, perchØ strumento per il mantenimento dei contatti con quanti sono liberi ed impedire effetti negativi sulla personalità del detenuto, determinati dall’isolamento. Per tali ragioni, ai sensi dell’art. 1, comma 6 e dell’art. 15 ord. pen.., i colloqui sono inseriti nel trattamento di chi Ł ristretto e assumono rilevanza anche ai fini dell’attività di recupero e rieducazione del condannato, tant’Ł che l’art. 61, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 230 del 2000, consente al direttore dell’istituto di concedere ulteriori colloqui a fronte di pareri positivi espressi dagli operatori del gruppo di osservazione e che la successiva norma dell’art. 73, comma 3, stesso d.P.R. prescrive la conservazione del diritto ai colloqui con familiari e conviventi anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell’isolamento con esclusione dalle attività in comune».
In tale pronuncia, si Ł, poi, rimarcato che anche la disciplina fortemente limitativa dettata dall’art. 41bis Ord. pen., non esclude, i soggetti di particolare pericolosità che vi sono sottoposti, dai colloqui, sebbene connotati da particolari limitazioni.
Sul versante sovranazionale si Ł affermato che «anche l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo prescrive che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare…”, sicchØ eventuali ingerenze dell’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto sono coperte da riserva di legge e devono essere giustificate da esigenze di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, difesa dell’ordine e prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, dei diritti e delle libertà altrui. In particolare, la Corte EDU ha avuto modo di occuparsi piø volte della compatibilità delle disposizioni degli ordinamenti nazionali, che, nel disciplinare le modalità di esecuzione della pena detentiva, di per sØ comportante per sua natura limitazioni alla vita individuale e familiare per il distacco forzato che realizza, prescrivono in vario modo l’isolamento dei detenuti ed inibiscono colloqui con i familiari, con il principio che vieta trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 3 della Convenzione; ha quindi stabilito da un lato la necessità che la struttura penitenziaria realizzi qualche forma di controllo sui contatti tra il detenuto ed il mondo esterno (sez. 2, Messina c/ Italia, 8/6/1999), dall’altro che la detenzione, per quanto giustificata dalla condanna per gravi reati e da esigenze di tutela della collettività, non può sopprimere in modo assoluto la relazionalità e la vita affettiva mediante l’isolamento completo del prigioniero, che può produrre effetti negativi sulla personalità e la sua desocializzazione con pregiudizi irreversibili sul processo di
reinserimento nel contesto civile (sez. 2, Van der Ven c. Paesi Bassi, 4/2/2003)»
Con tali principi si Ł dunque individuato il punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti sicchØ anche per il familiare detenuto non può essere escluso in via generale – come pure prospettato nella giurisprudenza di legittimità (ad esempio da Sez. 1, n. 29007 dell’11/06/2021, G., n. m.,) – la possibilità di essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari.
Tanto premesso, deve cionondimeno rilevarsi – come evidenziato dall’Amministrazione ricorrente – che «l riconoscimento del diritto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all’art. 41bis Ord. pen. non può però risolversi nello svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato. Si tratta, come prima si Ł detto, di un difficile punto di equilibrio tra il soddisfacimento di dette esigenze e il rispetto di un diritto della persona. Quel punto di equilibrio non può dirsi acquisito e stabilizzato unicamente nell’affermazione di principio in ordine alla compatibilità del colloquio con il regime detentivo differenziato a cui siano sottoposti entrambi i soggetti. Occorre piuttosto ricercarlo in concreto per mezzo di una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti. In questa direzione va intesa la disposizione di cui all’art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 per la parte in cui prescrive, in riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, “che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione”. La prescrizione giova ad un esame quanto piø completo possibile della vicenda in cui si colloca l’esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza».
Pertanto, sulla base di tali considerazioni si Ł affermato il principio secondo cui in tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all’art. 41bis ord. pen., ai fini dell’ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch’essi ristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzione RAGIONE_SOCIALE antimafia. (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa, Rv. 283496 – 01) e che per l’ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch’essi sottoposti al medesimo regime detentivo, Ł necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, della Direzione RAGIONE_SOCIALE antimafia. (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Ministero, Rv. 285574 – 01).
Tanto premesso, nella fattispecie, la violazione di legge denunciata dall’Amministrazione ricorrente non sussiste per due ordini di ragioni.
In primo luogo, per quanto sopra evidenziato, dai principi enunciati, non deriva affatto
che i colloqui visivi tra detenuti sottoposti al regime differenziato siano di per sØ vietati, potendosi persino prescindersi da un eventuale parere reso in senso contrario dagli organi requirenti, come prospettato dal ricorrente.
In secondo luogo, i Giudici di merito, alla luce dei concreti elementi a disposizione, e valutato il parere della DDA, hanno ritenuto che il colloquio visivo tra i due detenuti – l’uno, il padre, sottoposto al regime di cui all’art. 41bis , Ord. pen., l’altro il figlio, inserito nel circuito di alta Sicurezza (AS3), partecipi della medesima organizzazione criminosa – potesse essere autorizzato con la predisposizione delle necessarie cautele e misure di sicurezza. Nel provvedimento censuratoil Tribunale non ha ritenuto sussistere, in senso ostativo all’autorizzazione, prevalenti esigenze di tutela della sicurezza, giacchØ l’intervenuto trasferimento di COGNOME NOME in altro carcere lontano dal territorio siciliano Ł risultata circostanza idonea ad assicurare il punto di equilibrio tra il diritto del detenuto e le esigenze di sicurezza ed a dare adeguata risposta ai rilievi della DDA, circa il rischio di piø facili veicolazioni di contenuti illeciti sul territorio di riferimento del clan, giovandosi del minor controllo a cui sono per definizione sottoposti i detenuti in AS3.
In conclusione, il provvedimento impugnato si sottrare alle censure di vizi di violazione di legge.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, senza che il Ministero della giustizia ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così Ł deciso, 12/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente