41-bis: Quando il Ricorso in Cassazione si Ferma alla Motivazione
L’applicazione del regime carcerario speciale, noto come 41-bis, rappresenta uno degli strumenti più incisivi dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata. Tuttavia, le sue proroghe sono spesso oggetto di complessi contenziosi legali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 41004/2024) offre un’importante lezione sui limiti del ricorso contro tali provvedimenti, tracciando una netta linea di demarcazione tra la critica alla valutazione dei fatti e la denuncia di una reale violazione di legge.
Il Caso: La Proroga del Regime Speciale e il Ricorso del Detenuto
I fatti traggono origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma di prorogare per altri due anni l’applicazione del regime 41-bis nei confronti di un detenuto. La decisione era fondata sulla persistenza dei legami dell’uomo con la sua cosca di appartenenza, sul suo ruolo apicale e sul concreto pericolo di ripristino dei contatti con l’esterno.
Il detenuto, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando diverse obiezioni. In sintesi, egli lamentava che il Tribunale:
* Aveva desunto il suo ruolo di vertice basandosi su vecchie condanne, senza un’analisi approfondita e aggiornata.
* Non aveva tenuto in debita considerazione il suo percorso trattamentale positivo e la sua esplicita dissociazione dal passato criminale.
* Aveva violato principi sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e dalla Corte Costituzionale sulla finalità rieducativa della pena.
In sostanza, il ricorrente proponeva una lettura alternativa della sua situazione, volta a dimostrare l’illegittimità della proroga del regime speciale.
Le ragioni del ricorso contro il regime 41-bis
Il cuore dell’argomentazione difensiva si basava sull’idea che il mantenimento del 41-bis costituisse una violazione dei suoi diritti fondamentali. Si contestava non solo la valutazione della sua pericolosità sociale, ma anche la compatibilità stessa del regime con i principi di umanità e rieducazione della pena, specialmente nel contesto di una lunga detenzione. La difesa ha cercato di spostare il dibattito da una mera valutazione dei fatti a una questione di principio legale, sostenendo che il Tribunale di Sorveglianza avesse errato nell’applicazione della legge alla luce delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali, sia nazionali che europee.
La Distinzione Chiave: Violazione di Legge vs. Vizio di Motivazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su un principio procedurale cruciale. L’articolo 41-bis, comma 2-sexies, dell’Ordinamento Penitenziario stabilisce che i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza in questa materia possono essere impugnati in Cassazione solo per violazione di legge.
Questo significa che la Corte Suprema non può riesaminare il merito della decisione, ovvero non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice precedente. Può intervenire solo se il giudice ha commesso un errore nell’interpretare o applicare una norma giuridica. Le critiche del ricorrente, secondo la Cassazione, rientravano quasi esclusivamente nella categoria del “vizio di motivazione”. Egli, infatti, non contestava una norma applicata in modo errato, ma il modo in cui il Tribunale aveva ragionato e valutato le prove, proponendo una propria ricostruzione dei fatti.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che le lamentele del ricorrente erano semplici “doglianze in fatto”. Contestare la valutazione delle sentenze di condanna, minimizzarne la portata e valorizzare quelle di assoluzione, o ancora, criticare la mancata considerazione del percorso rieducativo, sono tutte attività che attengono al giudizio di merito, precluso in sede di legittimità.
Inoltre, i giudici hanno sottolineato che il ricorso era generico. Pur citando importanti sentenze della Corte Costituzionale e della CEDU, non spiegava in che modo specifico l’ordinanza impugnata le avrebbe violate. Infine, la Corte ha ribadito che l’applicazione del 41-bis, quando motivata – come nel caso di specie – dal mantenimento di contatti con il clan (anche tramite familiari), è perfettamente conforme alla legge.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. In materie specifiche come quella del 41-bis, i confini sono ancora più stringenti. La decisione di prorogare il regime speciale può essere contestata efficacemente solo dimostrando un palese errore di diritto da parte del Tribunale di Sorveglianza, e non semplicemente offrendo una diversa interpretazione della pericolosità sociale del detenuto. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la preparazione di un ricorso di questo tipo deve concentrarsi in modo quasi esclusivo sull’individuazione di un’errata applicazione della norma, piuttosto che su elementi fattuali già vagliati nei gradi di merito.
Perché il ricorso contro la proroga del 41-bis è stato dichiarato inammissibile?
Perché si basava su critiche alla motivazione e alla valutazione dei fatti del Tribunale di Sorveglianza (vizio di motivazione), mentre la legge consente il ricorso in Cassazione per questa materia solo in caso di errore nell’applicazione della legge (violazione di legge).
È possibile contestare in Cassazione la valutazione della pericolosità sociale di un detenuto in 41-bis?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la pericolosità sociale. Può solo verificare che la decisione del Tribunale di Sorveglianza sia basata su una motivazione logica e non apparente e che sia stata applicata correttamente la legge.
Cosa si intende per ‘doglianze in fatto’ in questo contesto?
Si intendono le critiche del ricorrente che non riguardano un errore di diritto, ma contestano la ricostruzione della storia criminale, la valutazione delle prove (come i contatti con il clan) e l’apprezzamento del percorso trattamentale, tutti elementi che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 09 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo avverso il decreto ministeriale datato 11 ottobre 2023, di proroga per due anni della sottoposizione al regime di cui all’art. 41-bis Ord.pen. sul presupposto del suo permanente inserimento nella cosca di appartenenza, tuttora attiva e retta da persone a lui vicine, e in cui egli ha ricoperto un ruolo apicale, della permanenza dei collegamenti con essa o del pericolo di un loro ripristino, e della mancanza di una reale dissociazione da tale contesto criminoso;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere il Tribunale dedotto il suo ruolo apicale nell’associazione dalle condanne riportate, senza ricostruirle nel dettaglio e senza esaminarle alle luce del reclamo e delle memorie presentate, e per non avere tenuto conto del suo progresso trattamentale, della sua esplicita dissociazione pronunciata durante una udienza pubblica, della rivisitazione critica da lui compiuta, così violando le numerose pronunce della Corte EDU e della Corte Costituzionale, citate nel ricorso stesso;
rilevato che, con successiva memoria, il ricorrente chiede l’assegnazione del procedimento ad altra sezione, sostenendo che il ricorso è proposto per violazione di legge, in quanto deduce che il mantenimento del regime penitenziario differenziato comporta la violazione dell’art. 3 Cost. e delle molte pronunce della Corte EDU, circa la natura inumana della pena dell’ergastolo, la necessità di una non automaticità del diniego dei benefici, la doverosità che anche il regime penitenziario differenziato non vanifichi la finalità rieducativa della pena;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché deduce in realtà, in modo esclusivo, un vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, diverso dalla sua mancanza o apparenza, mentre l’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord.pen. consente il ricorso avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza solo per violazione di legge, ed infatti contiene solo doglianze in fatto, in quanto oppone alla ricostruzione della storia criminale del ricorrente, effettuata nell’ordinanza impugnata sulla base delle sentenze di condanna, una diversa ricostruzione basata sulle sentenze assolutorie, sminuendo la rilevanza e la portata di quelle di contenuto contrario, e non si confronta con l’ordinanza impugnata nella parte in
cui questa sottolinea gli accertati contatti con il clan di appartenenza, mantenuti attraverso alcuni familiari;
ritenuto il ricorso inammissibile, per assoluta genericità, anche nella parte, approfondita nella memoria, in cui richiama alcune sentenze della Corte costituzionale e della CEDU relative alla pena dell’ergastolo e al regime penitenziario differenziato, senza indicare in quali parti l’ordinanza impugnata contrasti con esse, e senza ricordare che l’applicazione del regime differenziato motivata, come nel presente caso, dal mantenimento dei contatti con l’associazione criminosa di appartenenza o dal pericolo del loro ripristino, è conforme alla legge in quanto stabilita dall’art. 41-bis, comma 2, Ord.pen. (vedi Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 27922; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Rv, 276483; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Rv. 263508);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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