Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42692 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42692 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 9 febbraio 2023, il Tribunale sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), da NOME COGNOME avverso il decreto del Ministro della Giustizia reso il 2 febbraio 2022 di pror anni due del regime detentivo differenziato in atto.
Il Tribunale, richiamato il contenuto del decreto ministeriale oggetto reclamo, ha analizzato i principali elementi posti a base del provvedime stesso concludendo per la certa sussistenza delle condizioni legittiman provvedimento autorizzativo della prosecuzione biennale del regime differenziat sottoposto alle regole di cui all’art. 41-bis cit.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di COGNOME chiedendo l’annullamento della stessa e affidando l’impugnazione a un unic articolato motivo con cui viene dedotta l’omessa motivazione o la motivazion apparente in rapporto alle osservazioni svolte dalla difesa nel reclamo e memoria difensiva.
Il Tribunale di sorveglianza si è limitato, secondo il ricorrente, a ri pedissequamente le risultanze esposte nel decreto ministeriale senza svolg alcuna autonoma valutazione, omettendo, così, di rispondere in mod argomentato alle deduzioni difensive, che avevano evidenziato la genericità contenuto del decreto, sostanzialmente ripetitivo dei quattro decreti emessi periodi precedenti.
La difesa ha esposto una serie di rilievi: l’evocazione degli elementi della persistenza dei collegamenti NOMEali e della pericolosità del detenuto è stata corroborata dall’indicazione di circostanze concrete; non si è contr l’affermazione dell’assenza di pendenze giudiziarie o di polizia a carico di NOME non si è tenuto conto dell’assenza di dimostrazione del coinvolgimento di Aqui o di affiliati all’asserita cosca di appartenenza nelle operazioni di polizia c Tribunale di sorveglianza (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE; non si è considerato che nella sede della prevenzione i ben confiscati erano stati restituiti al detenuto e ai suoi familiari; non ris risposta all’osservazione che i soggetti asseritamente contigui alla cosca RAGIONE_SOCIALE erano stati assolti nell’ambito del processo Crimine; si è, infine, obliterato comportamento inframurario del detenuto, tale da fargli conseguire la liberazi anticipata per ogni semestre di interesse.
Pertanto, secondo la difesa, avendo il Tribunale di sorveglianza mancato esporre le circostanze di fatto asseverative degli addotti collegamenti di Aq
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con le vicende di recente investigazione e omesso di valutare il percorso rieducativo imboccato dal detenuto, l’ordinanza impugnata non ha adempiuto l’onere di giustificare l’affermazione di perdurante capacità del condannato di tenere contatti con l’RAGIONE_SOCIALE di riferimento, non rinvenendosi nel provvedimento elementi dimostrativi del concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica di intensità tale da dover essere contrastato esclusivamente mediante l’extrema ratio costituita dal regime carcerario speciale.
Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso, atteso che, avendo riguardo all’unico vizio deducibile in subiecta materia, la violazione di legge, esso non è riscontrabile nel provvedimento impugnato, in quanto in esso risulta data chiara giustificazione della ragione per la quale il decreto ministerial aveva determinato la proroga in questione, senza alcun automatismo, ma sulla scorta di congrua e autonoma motivazione, dimostrativa della potenzialità, attuale e concreta, dei collegamenti di COGNOME con l’ambiente NOMEale di riferimento, non fronteggiabile in modo diverso dalla prosecuzione del suddetto regime carcerario.
In particolare, ad avviso dell’Autorità requirente, è stata compiutamente esaminata la biografia NOMEale del detenuto, sono stati esposti elementi certi relativi alla perdurante esistenza della cosca ed è stato dato conto della persistente capacità del condannato di sviluppare collegamenti con l’ambiente NOMEale di riferimento, senza che la prospettata assenza di ulteriori carichi pendenti possa considerarsi argomento oggetto del vizio di totale assenza di motivazione, tale da poter rifluire nella violazione di legge.
La difesa di COGNOME ha rassegnato una memoria di replica in cui, riprendendo i temi svolti nel ricorso, ha considerai:o apodittiche le argomentazioni svolte dal Procuratore generale per assumere la sussistenza di un autonomo percorso motivazionale a base dell’ordinanza impugnata, restando totalmente generico il riferimento a soggetti ritenuti contigui ad COGNOME, non assistito da alcuna prova al riguardo, mentre l’onere di specificazione di tali circostanze avrebbe dovuto essere ancora maggiore, dato che i soggetti ritenuti contigui alla famiglia COGNOME erano stati assolti in sede penale; in tal senso, secondo il ricorrente, le argomentazioni difensive sono state scartate come irrilevanti o infondate senza un’autonoma motivazione.
La difesa, infine, esclude che il ricorso abbia sollecitato una lettura alternativa delle informazioni acquisite, laddove esso ha inteso evidenziare la carenza di indici sintomatici del pericolo attuale di collegamenti di NOME COGNOME con l’esterno.
CONSIDERATO IN DIRITrO
1. La Corte ritiene l’impugnazione non fondata e, pertanto, da rigettare.
È utile ricordare che il Tribunale di sorveglianza a ragione della conclusione sopra indicata ha rilevato, in premessa, che COGNOME aveva riportato condanne per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sino al settembre 2015, ossia anche con riferimento a periodi in cui era in stato detentivo: e nella ricognizione degl accertamenti giudiziari era emerso il suo ruolo direttivo nella compagine di ‘RAGIONE_SOCIALE nota come RAGIONE_SOCIALE, operante nel territorio di Gioiosa Ionica e altrove, con attività in numerosi Stati esteri.
È stato, altresì, considerato che nei suoi confronti era stata anche applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni cinque, con confisca dei beni.
Il Tribunale ha preso anche atto della circostanza secondo cui COGNOME era ritenuto esponente apicale della “Provincia” dell’RAGIONE_SOCIALE, come aveva confermato la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 8 giugno 2020, divenuta definitiva, in guisa tale da aggravare ulteriormente la posizione del reclamante; così come è stato annesso rilievo all’accertamento del fatto che lo stesso detenuto, da latitante, convocava gli affiliati per essere reso edotto delle attività economiche e impartire disposizioni, essendo peraltro riuscito, in merito alla condizione di latitante, a mantenerla per ben 19 mesi, favorito dall’omertà e fedeltà degli affiliati: sintomo chiaro della sua concreta capacità di collegamenti con il tessuto NOMEale di riferimento.
I giudici di sorveglianza, approfondendo questo aspetto, hanno ulteriormente segnalato che dall’attività di intercettazione era emerso che i sodali erano preoccupati dello stato detentivo del medesimo COGNOME e, significativamente, si erano anche attivati per cercare di alleggerire la sua posizione processuale nel corso del processo Crimine in grado di appello.
È stato ritenuto conseguentemente che la sua pericolosa personalità e il suo prestigio NOMEale, già valutati nei precedenti provvedimenti, fossero restati immutati; inoltre, recenti sentenze avevano condannato una serie di soggetti contigui ad COGNOME, fra cui NOME COGNOME nonché NOME e NOME COGNOME, questi ultimi congiunti di NOME COGNOME, madre del reclamante.
Si è infine considerato che la compagine NOMEale di appartenenza era operativa anche in Canada, oltre che in regioni italiane diverse dalla Calabria.
Alla stregua di queste evidenze, il Tribunale, senza obliterare il dato costituito dal comportamento penitenziario formalmente regolare del detenuto,
ha tuttavia considerato sufficientemente motivato il decreto di proroga, ess risultati incontrovertibili gli elementi dimostrativi della sussistenza d apicale del detenuto all’interno dell’omonimo sodalizio mafioso e dell’ele spessore NOMEale di NOME COGNOME, desunto dalla molteplicità e gravità precedenti penali, non solo associativi, e della persistente operativ sodalizio di riferimento, attestata anche da recenti provvedimenti giudiz situazione a fronte della quale le argdmentazioni difensive sono state val come inadeguate a convincere del contrario, essendo esse ampiamente sovrastate dalle approfondite emergenze istruttorie e dalla statura NOMEal condannato in seno all’RAGIONE_SOCIALE, ancora operativa.
Da tale articolato quadro si è tratta, dal Tribunale di sorvegli l’argomentata conclusione dell’ancora attuale capacità di COGNOME di mantener collegamenti con il gruppo NOMEale di appartenenza, collegamenti che detenzione non interrompe in modo automatico, senza che il mero decorso del tempo possa ritenersi dimostrativo del contrario, sicché si è reputato concr pericolo che il detenuto, se escluso dal regime detentivo differenziato, ripr contatti con i sodali in libertà e impartisca loro direttive, come avvenuto p recente, nonostante il regime differenziato, non essendo cessate le esigenz ordine e di sicurezza sottese all’adozione del decreto reclamato.
Valutato l’effettivo – e non apparente – discorso giustificativo offe provvedimento impugnato, deve ritenersi che il Tribunale abbia motivatamente considerato persistente, in relazione ai criteri indicati dall’art. 41-bis Or . pen., come novellato dall’art. 2 legge 15 luglio 2009, n. 94, il pericolo che l’int eserciti il suo ruolo mantenendo i contatti con la NOMEalità organizz ragione del suo profilo NOMEale, della posizione rivestita nel sodalizio persistente vitalità dell’organizzazione, con l’emersione della necessità base del decreto – di prorogare per un biennio il regime detentivo differenzia
3.1. È da evidenziare, in relazione al decreto di proroga, che, una v cristallizzata l’efficacia del precedente decreto applicativo, è sufficiente a la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della veri parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis della norma, del mancato venir meno dei presupposti su cui si era fondato il primo.
Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis cit., è, dunque, necessario (anche a seguito della modifica apportata dalla legg n. 94 del 2009) accertare che la capacità del condannato di tenere contatti l’RAGIONE_SOCIALE NOMEale non sia venuta meno: e questo accertamento v condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri, qua profilo NOMEale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazi
perdurante operatività del sodalizio e l’eventuale sopravvenienza di nuove inNOMEazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che vanno ponderati attraverso l’indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericol collegamenti con l’ambiente NOMEale esterno.
Siffatta evenienza, senza alcuna inversione del relativo onere, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, e non risulti, per contro, devitalizzata dalla presenza di indici dimostrativi del sopravvenuto venir meno del suindicato pericolo, di guisa che resti confermata la sussistenza del nesso funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (fra le altre, Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, COGNOME; Rv. 263508 01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, COGNOME, Rv. 253713 – 01).
E della persistenza di tali indici con riferimento alla situazione di COGNOME i Tribunale ha, come emerge dal richiamo sopra indicato, fornito giustificazione corretta, adeguata e non meramente apparente.
In tale prospettiva può ritenersi acquisita la tenuta costituzionale dell’assetto richiamato (ribadita da Corte cost. n. 190 del 2010; cfr., nella stessa prospettiva, Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 268294 – 01, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis Ord. pen., in relazione agli artt. 117 Cost. e 3 CEDU, nonché da Sez. 1, n. 29143 del 22/06/2020, Libri, Rv. 279792 – 01, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41bis cit., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. nella parte in cui es assegna al Ministro della giustizia e non all’Autorità giudiziaria, la competenza a disporre l’applicazione o la proroga del suddetto regime detentivo).
Nell’indicata prospettiva, va ribadito, non è necessario — per legittimare la proroga – l’accertamento della permanenza dell’attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, ma è sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario, di guisa che a tal fine la stessa sussistenza di collegamenti con il sodalizio NOMEale richiesta dalla norma non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279221 – 01; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276483 – 01).
Sotto altro aspetto, la struttura della previsione normativa della proroga di tale regime impone di non assegnare al decorso del tempo il ruolo di elemento
risolutivo, fermo restando che non si esige il pieno accertamento d perdurante condizione di affiliato al gruppo NOMEoso, bensì la verifica sussistenza di elementi idonei a corroborare ragionevolmente la persistenza concreto pericolo dei contatti con la realtà NOMEale di provenienza.
In definitiva, è da ritenere che, per la proroga del regime detentivo d all’art. 41-bis cit., l’accertamento dell’attuale capacità del condannato mantenere contatti con l’RAGIONE_SOCIALE NOMEale, da svolgere tenendo conto parametri indicati (in termini non esaustivi) dal comma 2-bis della norma citata, costituisce l’esito del ponderato apprezzamento di merito involgente tutt elementi – si basi, non necessariamente sopravvenuti – rivelatori permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste , a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 201.9, COGNOME, R 274912 – 01).
3.2. L’accertamento di questa persistenza è stato affermato – con perco argomentativo chiaro, oltre che adeguatamente fondato su tutte le informativ sugli ulteriori dati acquisiti e citati dal provvedimento di proroga – dal Tr di sorveglianza per AVV_NOTAIO, senza che alcuno dei criteri normativi ris essere stato violato, pur all’esito dell’analisi delle articolate deduzioni sv difesa del ricorrente.
3.2.1. Sul tema, va senz’altro disattesa la deduzione difensiva di appar della motivazione.
Premesso che, ex art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen., il vizio di motivazione non è deducibile per l’impugnazione del provvedimento in esame, le svolte considerazioni escludono senz’altro che il tessuto argomentativo off dal Tribunale di sorveglianza possa considerarsi vulnerato da mera apparenz così da far degradare l’ordinanza fra quelle sostanzialmente prive di motivazi e, come tali, censurabili per violazione di legge.
È, del resto, assodato che, ove l’unico vizio deducibile sia, come è nel ca esame, la violazione di legge, incorre in tale vizio soltanto l’inesistenza o apparenza della motivazione, la quale si verifica anche quando il provvedimen omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, senso che esso, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determina un esito opposto del giudizio, restando pur sempre esclusa da tale va l’illogicità (pur se manifesta), deducibile invece, quando ammessa, ai s dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (v. in generale, sul limite posto dall’impugnabilità per sola violazione di legge Sez. U, n. 33451 del 29/05/2 COGNOME, Rv. 260246 – 01; fra le successive Sez. 2, n. 5807 del 18/01/20 COGNOME, Rv. 269119 – 01).
3.2.2. Assodato ciò, in ordine ai principali snodi che il ricorrente a
essere stati scrutinati senza un’effettiva motivazione è dato invece risco l’articolazione da parte del Tribunale di puntuali risposte al reclamo.
Così, in particolare, con riferimento alla stigmatizzata assenz dimostrazione del coinvolgimento di COGNOME COGNOME di affiliati alla cosca di pregressa appartenenza nelle operazioni di polizia citate dal Tribunal sorveglianza (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), i giudici di sorveglianza, traendo i corrispondenti dati dal decreto di pr hanno dettagliato, per ciascuna indagine, i soggetti, considerati contig COGNOMECOGNOME in esse coinvolti (in specie, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME NOME, NOME COGNOME).
Fra le specificazioni di maggior peso va annoverata quella, inere all’inchiesta RAGIONE_SOCIALE relativa alle attività che la cosca risulta avere impiantate in Canada, inchiesta che ha dato luogo a procedimen che ha contemplato il rinvio e giudizio e la condanna in primo grado di soggetti, fra capi e affiliati; alla stessa risulta affiancata un’ulteriore i del 4 novembre 2921 redatta dalla D.I.A. in cui si evidenziano elemen significativi dell’operatività del medesimo sodalizio anche in regioni it ulteriori rispetto alla Calabria.
Del pari, quanto alla misura di prevenzione applicata ad COGNOME, deduzione del ricorrente – secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto co della restituzione dei beni già confiscati disposta dall’Autorità giudiz Reggio Calabria nel 2017, ferma peraltro la misura di prevenzione personale non si confronta con l’ulteriore dato esposto dal Tribunale di sorvegli secondo cui la misura di prevenzione patrimoniale poi applicata al sudde proposto è diventata definitiva all’esito dell’ulteriore percorso procedime conclusosi nel 2021, ossia in epoca successiva a quella evocata dal ricorrente
Inoltre, non risulta obiettato alcunché di specifico da parte del ricorr rilievo operato dal Tribunale in ordine alla definitività dell’ulteriore co emessa nei suoi confronti in data 8 giugno 2020 dalla Corte di appello di Reg Calabria, rilevante non soltanto per l’incremento del carico sanzionatorio c andato a gravare COGNOME, ma anche per la conferma del ruolo apicale dall stesso rivestito nella consorteria, con i poteri già lumeggiati in precedenza.
Conclusivamente, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza si è dimostrato dotato di una motivazione effettiva e rispettosa dei parametri stab dal comma 2 bis dell’art. 41-bis Ord. pen., inerenti alla verifica della persistenza della pericolosità specifica del detenuto, tale da far emergere – a dell’attuale regolare condotta inframuraria – la solida acquisizione perdurante capacità di NOME COGNOME di mantenere i collegamenti con l consorteria di riferimento, anche in relazione al suo notevole profilo NOME
alla posizione di vertice rivestita nel sodalizio.
Ciò conduce a considerare attualmente preclusa a NOME COGNOME la possibilità del rèingresso nel contesto carcerario ordinario.
Discende da tali rilievi il rigetto dell’impugnazione, a cui consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 ottobre 2023
Il Preside ,te estensore