Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3283 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3283 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato, quanto alla proposta eccezione di illegittimità costituziona che l’istituto discipliNOME dall’art. 41 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato, a più riprese e sotto diversi aspetti, sottoposto al vaglio del giudice delle legg ne ha costantemente ribadito la conformità alla Carta fondamentale (cfr., proposito, le pronunzie nn. 349 e 410 del 1993, 351 del 1996, 376 del 1997, 417 del 2004, 190 del 2010) e che anche la giurisprudenza di legittimità, anco in tempi recenti (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 797 del 28/09/2022, dep. COGNOME, non massimata), ha escluso la sussistenza del vulnus denunziato dall’odierno ricorrente;
rilevato, inoltre, che l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazi è segNOME dall’art. 41 -bis, comma 2 -sexies, legge 26 luglio 1975, n. 354, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l’interNOME difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze de Tribunale di sorveglianza di Roma per violazione di legge;
che la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge compo che il controllo demandato al giudizio di legittimità riguardi l’inosservanz disposizioni di legge sostanziale e processuale e l’assenza di motivazione, priva il provvedimento impugNOME dei requisiti prescritti dall’art. 41 -bis, comma 2 -sexies, legge 26 luglio 1975, n. 354, a tenore del quale il Tribunale sorveglianza, sul reclamo del detenuto, decide «in camera di consiglio, ne forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presuppost l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispet alle esigenze di cui al comma 2 »;
che, in questo contesto, il vizio deducibile in termini di mancanza motivazione dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, conformemente a quanto da tempo affermato dalle Sezioni unite in tema di ricorsi per cassazio ammessi per le sole violazioni di legge (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 Pellegrino, Rv. 224611), comprende, oltre all’ipotesi, sostanzialmente scolasti di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del so dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione sia priva dei requisiti mi coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giud di merito;
che a tali patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che giustifican decisione relativa al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 -bis legge 26 luglio
1975, n. 354 (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805; Sez. 1, 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628);
che deve, invece, escludersi che la violazione di legge possa ricomprendere vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione dei provvedimenti rel al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, che non possono trovare ingresso in questa sede, presupponendo tali censure l’esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentativ incompatibile con la patologia processuale in esame (Sez. 1, n. 16019 de 27/01/2016, Bonura, Rv. 266620; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303);
che tali parametri sono stati ribaditi da questa Corte, che, con speci riferimento alla proroga del regime detentivo speciale in esame, ha affermato seguente principio di diritto: «Anche a seguito delle modifiche introdotte all’ 41-bis Ord. Pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribuna sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziat consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indica provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegame funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine sicurezza» (Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248; in senso sostanzialmente conforme, cfr. anche Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256495);
che nello stesso solco si inseriscono le più recenti pronunzie che han chiarito che «Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità condanNOME di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolger tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bi della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merit involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori d permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento de suddetto regime. (In applicazione del principio la Corte ha riten adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l’altro, sul posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un “clan” camorristico ancora at e operativo nell’ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiar l’esponente di vertice)» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 20 Vinciguerra, Rv. 274912);
che, in coerenza con tale indirizzo, è stato affermato che «Ai fini d proroga del regime di detenzione differenziata, ai sensi dell’art. 41-bis, leg luglio 1975, n. 354, non è necessario l’accertamento della permanenza
dell’attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rileva effettivi e concreti, di una dissociazione del condanNOME dalla stessa, esse sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambi malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario» (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483);
che comunemente ricevuto è, ancora, l’orientamento secondo cui «L’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 im l’individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravve carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il m trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, n essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non megli precisati risultati dell’attività di trattamento penitenziario» (Sez. 1, n. 32 03/07/2019, Graviano, Rv. 276720);
che, vagliata in questa cornice, la valutazione della posizione di NOME COGNOME che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha compiuto alla luce del note informative trasmesse dagli organi a ciò deputati ed in vi dell’apprezzamento della sussistenza dei presupposti per la proroga della s sottoposizione al regime detentivo speciale appare ineccepibile;
che il Tribunale di sorveglianza si è, infatti, soffermato sulla at operatività della associazione mafiosa di appartenenza e, specificamente, del cosche di RAGIONE_SOCIALE operanti – come dimostrato da recenti operazioni di polizia e dai provvedimenti cautelari emessi dall’autorità giudiziaria territorio di Reggio Calabria, nonché sul rilevante ruolo assunto da NOME COGNOMECOGNOME condanNOME a severa pena detentiva per reato associativo e tut coinvolto in un ulteriore procedimento per fatti di analoga natura;
che il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, sottolineato che COGNOME n esitato, in passato, ad affidare legare al figlio, al tempo appena quindicenn comunicazioni con i sodali in stato di libertà e si è reso protagonista, nel 20 un’infrazione disciplinare sanzionata con il richiamo;
che, pertanto, le restrizioni imposte appaiono tuttora funzionali a preven ogni forma di comunicazione con il sodalizio, mediante la considerevole riduzione dei consueti canali di collegamento, rappresentati dai contatti con l’esterno e i compagni di detenzione;
che, a fronte di un provvedimento, quale quello impugNOME, conforme alle risultanze processuali e rispettoso dei parametri, sopra richiamati, affermati giurisprudenza di legittimità, il ricorrente svolge considerazioni critiche che valgono ad evidenziare profili di violazione di legge, neanche sub specie di carenza o apparenza della motivazione;
che il ricorrente indugia, in specie, sulla diversa valutazione d informazioni acquisite in ordine all’attuale esistenza e composizione del compagine della quale egli è stato esponente e dissente, soprattutto, da conclusioni raggiunte dal Tribunale di sorveglianza circa il pericolo che egli, restituito al regime detentivo ordinario, riannodi i contatti con essa, ponendosi in una prospettiva ispirata alla mera confutazione di un ragionamento, quale quello sotteso alla decisione impugnata, che non pare potere esser qualificato in termini di violazione di legge;
che, nel quadro così delineato, non può accogliersi la tesi di un’omess pronuncia sui punti qualificanti indicati o di una motivazione che ren impossibile la comprensione del percorso logico seguito dal giudice ed oscure l ragioni giustificative della decisione;
che il ricorrente, invero, nel sottolineare, tra l’altro, che, giurisdizionale, è stato escluso che egli abbia ricoperto, in seno alla cosc ruolo apicale, che il figlio si è ormai allontaNOME, con il suo consenso, da amb delinquenziali, che egli ha completamente espiato la pena per il rea associativo, che l’illecito disciplinare contestatogli è di scarso rilievo, emancipa da una prospettiva ispirata ad una lettura delle evidenze istrutto opposta rispetto a quella privilegiata dal Tribunale di sorveglianza, che non va però, ad attestare la mera apparenza, e tantomeno la radicale carenza, del motivazione sottesa al provvedimento impugNOME;
che, di conseguenza, le censure proposte non sono ammesse al vaglio di questa sede di legittimità, poiché il ricorso tende a provocare una nuova – no consentita in detta materia – valutazione di merito dei presupposti per proroga del regime detentivo speciale, ovverosia degli elementi emergenti da decreto ministeriale, già compiutamente vagliati dal Tribunale di Sorveglianza Roma;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26/10/2023.