Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28391 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/svrtite le conclusioni del PG GLYPH 1- C.Q . At GLYPH ( Let t L.u . .2..tcui›c• 51>e, GLYPH (~‹
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma con ordinanza emessa in data 12 ottobre 2023 ha respinto il reclamo proposto da COGNOME NOME classe 1982 avverso il decreto ministerial (del 5 gennaio 2023) di proroga del regime differenziato previsto dall’art. 41 bis ord pen.
In motivazione si afferma, in sintesi, che: a) il COGNOME è detenuto dal 2008 per i del omicidio ed associazione di stampo mafioso con posizione direttiva; b) è sottoposto al regime differenziato dal 22 gennaio 2015; c) il clan COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME risulta essere ancor attivo nel territorio di Ercolano.
Nel valutare le doglianze difensive, si afferma che nessun reale fattore di attenuazio della pericolosità è emerso. In particolare, la confessione resa in sede processuale (omicid COGNOME COGNOME COGNOME) non appare indicativa di effettiva revisione critica delle proprie sc essendo funzionale ad ottenere una condanna di minor peso. Va pertanto ritenuta necessaria la proroga del regime differenziato.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore NOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice in rappor alla carenza della istruttoria.
Si ribadisce che le note della D.N.A. e della D.I.A. non erano aggiornate e ciò si rif sulla complessiva adeguatezza del giudizio formulato.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione su aspetti decisivi.
La motivazione sarebbe meramente apparente. Il Tribunale si è basato su fatti datati, sull mera biografia criminale del detenuto e non ha valutato gli aspetti favorevoli. Del t assertiva la tesi secondo cui le dichiarazioni confessorie erano strumentali ridimensionamento della sanzione. Vengono esibiti atti a sostegni della impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, va rilevato che il Tribunale ha dato atto della presenza di pare aggiornati provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE. dunque alcune autorità non hanno fatto pervenire il parere da ciò non può derivare la nullità della decisione, in presenza di un quadro informativo comunque aggiornato.
Quanto al secondo motivo va rilevato che il ruolo direttivo svolto – in libertà – dall’ ricorrente, in una con la attuale permanenza del sodalizio e con l’assenza di concreti ind di ravvedimento, è indicativo della permanente necessità di inibizione dei contatti, co ritenuto dal Tribunale.
L’avvenuta ammissione degli addebiti, pur rilevante, è stata oggetto di apprezzamento e non rappresenta, in assenza di rilevanti mutamenti della condotta del COGNOME, un (indice univoco di inizio di un effettivo ravvedimento, così come ritenuto dal Tribunale.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore r , i I a l cPresidente om oR oc c h i