Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10976 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10976 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di NOME COGNOME avverso il decreto del Ministro della Giustizia, con il quale Ł stata prorogata la sottoposizione di NOME COGNOME allo speciale regime di cui al citato art. 41bis ;
Rilevato che con il ricorso si denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 41bis Ord. Pen., dell’art. 125 cod. proc. pen.;
Rilevato che l’art. 41bis , comma 2bis , Ord. Pen., sostituito dall’art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, prevede che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato possano essere prorogati ‘nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni’, purchØ non risulti che il detenuto o l’internato abbia perso la capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive;
Rilevato che l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, delineato dal comma 2sexies della disposizione in esame, si limita alla verifica della violazione di legge, sulla base del ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello, l’internato o il difensore avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza;
Rilevato altresì che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tale limitazione dei motivi di ricorso implica che il controllo affidato al giudice di legittimità si estenda non solo all’inosservanza di specifiche disposizioni di legge sostanziale e processuale, ma anche alla mancanza di motivazione in quanto questa costituisce una violazione autonoma sia del disposto generale dell’art. 125 cod. proc. pen., sia della prescrizione dell’art. 41bis ord. pen., comma 2sexies , secondo la quale il Tribunale di Sorveglianza ‘decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2’;
Ritenuto che, sulla base di tali premesse, l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che si pronunci sul reclamo avverso il decreto applicativo del regime detentivo differenziato, oppure quello di proroga, Ł censurabile col ricorso per cassazione nei casi in cui la motivazione risulti del tutto assente, limitandosi al mero dispositivo, o nei casi in cui l’apparato
giustificativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, risultando meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile la ‘ ratio decidendi ‘ e che tale inidoneità si configura solo qualora le argomentazioni esplicative siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da compromettere l’intelligibilità della decisione, ovvero quando le questioni sollevate con il reclamo non siano adeguatamente affrontate o siano state sostanzialmente eluse, pur in presenza di una motivazione formale che non assolve, tuttavia, la funzione ad essa affidata (Sez. Un. 28/05/2003, COGNOME, Rv.224611; Sez. 1, 09/11/2004, COGNOME, Rv. 230203); Considerato , per contro, che la violazione di legge non può essere estesa ai vizi di insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, i quali non possono, dunque, trovare ingresso nel giudizio di legittimità in merito all’applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato.
Rilevato che il provvedimento impugnato ha ancorato il giudizio sulla persistenza di detto pericolo alla varia ed allarmante carriera criminale del ricorrente, al suo ruolo di vertice nell’ambito dell’associazione RAGIONE_SOCIALE di riferimento (RAGIONE_SOCIALE originario di San Nicandro Garganico ed inserito nella RAGIONE_SOCIALE) e alla perdurante attività del citato gruppo criminale; Considerato , pertanto, che i giudici di merito hanno ritenuto che l’assenza di elementi indicativi di dissociazione, unitamente all’attuale operatività del clan ed al ruolo apicale rivestito dal reclamante, portano a concludere nel senso che, in assenza delle attuali restrizioni detentive, lo stesso potrebbe riattivare i propri legami criminosi, reintroducendosi nel contesto per riprendere il controllo del circuito delinquenziale, ciò anche considerato che il Tribunale di sorveglianza ha logicamente valorizzato una consolidata massima di esperienza, secondo la quale, anche durante la detenzione, i capimafia conservano inalterati i poteri di intervento e deliberativi e, servendosi di familiari ed altri soggetti ammessi ai colloqui, riescono a trasmettere all’esterno del carcere direttive ed istruzioni operative; Ritenuto , dunque, che deve escludersi la lamentata violazione dei compiti valutativi imposti al Tribunale di sorveglianza e dei criteri dettati dalla disposizione di legge di riferimento, oltre che per l’insussistenza del denunciato vizio di violazione di legge nella specie della mera apparenza motivazione dell’ordinanza impugnata;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062) ;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il Consigliere estensore