Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 147 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 147 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva reclamo proposto da Rito COGNOME, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del 18 dicembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza dell stessa sede aveva rigettato i reclami riuniti proposti dall’interessato in materia di san disciplinari, inflitte per violazione del divieto di comunicazione tra detenuti.
A ragione della decisione, il Tribunale osservava che la disamina dell’apparente merito della sanzione veniva svolta unicamente sotto il profilo dell’inquadramento del “saluto”, com comunicazione, nell’inosservanza di ordini e prescrizioni di cui all’art. 77, n. 16), d.P 230/2000, a fronte dell’eccezione difensiva secondo la quale il “saluto” non sarebbe sato vietato da alcuna norma espressa.
Ciò posto, il giudice a quo sottolineava che il “saluto” costituiva realmente una forma di comunicazione vietata, “siccome inclusa, nella necessità di impedire la comunicazione tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), 0.P.”.
Non rilevava, secondo il giudice territoriale, l’orientamento di legittimità, alla s del quale il semplice “saluto”, per la sua valenza “neutra”, non poteva essere ricondotto concetto di comunicazione, intesa come trasmissione di una informazione attraverso un messaggio connotato da un determinato significato, in quanto tale valutazione riguardava il merito, ma non la chiara e univoca riconducibilità del comportamento non consentito a quella che costituiva una delle prescrizioni fondanti il regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
Quanto alla eccepita carenza di motivazione, osservava il Tribunale che costituiva motivazione sufficiente il richiamo alla norma violata e al testo del rapporto discipli contenente la specificazione dell’addebito.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, su base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma lett. a), Ord. pen. nella parte in cui non prevede espressamente che il Magistrato di sorveglianza valuti il merito dei provvedimenti adottati anche nei casi di cui all’art. 39, c 1, nn. 1, 2 e 3, Ord. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.
2.2. Con il secondo, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 39, comma 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. e 77, comma 1, n. 16), d.P.R. n. 230/2000.
Secondo la tesi difensiva, valutare se il “saluto” tra detenuti (comportamento, nel specie, sanzionato con l’ammonizione) appartenga o meno al novero dei comportamenti sanzionabili, anche per il tramite di una norma disciplinare in bianco come l’art. 77, n. Reg. esec., non implicherebbe considerazioni “di merito” (precluse dall’art. 69 Ord. pen. ne casi di irrogazione delle sanzioni più blande), ma involgerebbe il tema della sussistenza
meno) delle “condizioni di esercizio del potere disciplinare” di cui all’art. 69, comma 6, let Ord. pen., e, quindi, la legittimità dell’esercizio di quel potere.
Sostiene, inoltre, il difensore del ricorrente che il “mero saluto” tra detenuti non costituire presupposto per l’esercizio della potestà disciplinare e che ogni sanzione disciplina irrogata sulla scorta di esso è da considerarsi illegittima, perché fondata su una errone interpretazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), OP e su una fallace applicazione dell’art. 77, n. 16) Reg. esec. in relazione all’art. 38 Ord. pen.
Cita, a sostegno, alcune decisioni di questa Corte di legittimità che hanno affermato i carattere ‘neutro’ del mero saluto tra detenuti, non riconducibile, quindi, al concett “comunicazione” (nel senso di trasmissione di informazioni da un detenuto all’altro) oggetto del divieto di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen.
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, h concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte, pronunciandosi in tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, ha gi dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata p contrasto con gli artt. 3, 113 e 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU – degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui riservano al magist di sorveglianza, investito di un reclamo contro una sanzione disciplinare diversa dall’isolament e dall’esclusione dalle attività in comune, un sindacato limitato ai profili di legittimit sanzione stessa e del relativo procedimento e gli inibiscono ogni valutazione di merito, non costituendo tale scelta legislativa per gli illeciti meno gravi fonte di irrazionale dispa trattamento, concernendo la garanzia costituzionale di cui all’art. 113, comma 2, Cost. il so controllo giurisdizionale di legittimità degli atti, anche sanzionatori, adottati dalle pu amministrazioni, che le citate disposizioni dell’ordinamento penitenziario non rinnegano, potendosi considerare penali sotto il profilo contenutistico, ai fini dell’applicazione garanzie di cui all’art. 6 CEDU, le sole sanzioni disciplinari carcerarie più severe, interfe con beni personali primari del detenuto, tra i quali non rientra la mera esclusione temporanea dalle attività ricreative e sportive (Sez. 1, n. 21348 del 31/3/2021, Graviano, Rv. 281227).
Le condivisibili argomentazioni sviluppate nella richiamata decisione si attaglian perfettamente anche al caso di specie, nel quale al COGNOME è stata irrogata la più blanda delle sanzioni disciplinari, ossia quella dell’ammonimento.
È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Occorre premettere che l’art. 77, comma 1, n. 16) del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 costituisce una norma disciplinare in bianco che permette l’irrogazione di una sanzione per qualunque inosservanza di ordini o prescrizioni ovvero anche solo per l’ingiustificato ritar nell’esecuzione di essi, purché tale previsione sia espressamente contemplata da una disposizione del regolamento connotata da chiarezza e precisione (Sez. 1, n. 11308 del 12/10/2017, dep. 13/3/2018, COGNOME Piccolo, Rv. 272784).
Ed è proprio quest’ultima la condizione che assicura, assieme alla conoscibilità del precetto, la prevedibilità delle conseguenze connesse alla sua inosservanza, e in definitiva l legalità dell’intervento repressivo, oggetto di tutela anche in ambito sovranazionale.
Dal canto suo, l’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., dispone che il Magistrato sorveglianza provvede a norma dell’art. 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti “le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competen dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi d all’art. 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati”.
Discende da tale disposizione, per come costantemente interpretata da questa Corte, che è inibita al Magistrato di sorveglianza, investito di reclamo contro l’irrogazione di sanzione disciplinare diversa dall’isolamento e dall’esclusione dalle attività in comune, og valutazione sul merito della sanzione stessa (Sez. 1, n. 30379 del 30/5/2019, COGNOME, Rv. 276605; Sez. 1, n. 56714 del 6/7/2017, COGNOME, Rv. 271908; Sez. 1, n. 4776 del 25/1/2011, COGNOME, Rv. 249561).
Nel caso di specie, la sanzione disciplinare irrogata è quella dell’ammonimento, sicché per esso la valutazione del merito resta inibita.
Ciò nonostante, l’esclusione del comportamento oggetto di sanzione da quelli previsti come infrazioni si profila argomento deducibile dal detenuto innanzi al Magistrato d sorveglianza, perché senza dubbio involge il potere sanzionatorio esercitato.
Diversamente da quanto asserito dalla difesa del ricorrente nel suo secondo motivo di doglianza, è quanto puntualmente avvenuto nella vicenda in esame, in cui prima il Magistrato di sorveglianza e poi il Tribunale hanno, con motivazione non manifestamente illogica, sostenuto il carattere vietato della comunicazione, costituita dal “saluto”, tra detenut regime differenziato appartenenti a diversi gruppi di socialità, per gli effetti di cui all’ar 16, del Regolamento, siccome integrato dalla norma primaria di cui all’art. 41-bis, comma 2quater, lett. f), Ord. pen. (nella parte in cui prescrive, appunto, che venga assicurata assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità…”
Nell’ambito limitato del controllo loro demandato a cospetto di sanzione disciplinare diversa dall’isolamento e dall’esclusione dalle attività in comune, i giudici di sorvegli hanno, così, non irragionevolmente ritenuto che, nell’ampia categoria delle “comunicazioni” vietate, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., correlato alla norma disciplinare in bianco di cui all’art. 77, n. 16), Reg. es., rientrasse il “saluto”: non vi è
infatti, che, nell’accezione generale del verbo “comunicare”, inteso come “entrare in relazio con altri”, possa e debba essere annoverato anche il “saluto”, come elementare e generale forma di comunicazione.
Questione diversa, e afferente decisamente al merito, tuttavia precluso – come detto al Magistrato di sorveglianza in caso di reclamo avverso le sanzioni disciplinari più bland quella di valutare se il “mero saluto”, ossia il saluto non accompagnato da ulteriori par possa essere ricondotto al concetto di “comunicazione”.
Si tratterebbe, peraltro, di una valutazione rapportata sempre a circostanze e modalità del caso concreto, quindi, non consentita, nel contesto procedimentale descritto, per le ragio indicate.
Pertanto, le considerazioni svolte sul punto in ricorso non possono essere deducibili i questa sede.
Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero (Cort cost. n. 186 del 2000), di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente