Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6801 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6801 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 09/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 11/07/2025 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano nell’ambito del procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Rosarno, il DATA_NASCITA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, emessa in data 11 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE, Dipartimento RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento reso il 10 gennaio 2025 dal Magistrato di sorveglianza di Milano, che – in accoglimento del reclamo proposto da NOME COGNOME, previa disapplicazione degli artt. 6 e 8 RAGIONE_SOCIALE Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017 – aveva disposto che la RAGIONE_SOCIALE di reclusione di Milano Opera consentisse al suddetto detenuto di avere la disponibilità del fornelletto a gas, del pentolame e accessori per l’arco RAGIONE_SOCIALE‘intera giornata, così come consentito ai detenuti non assoggettati al regime detentivo differenziato ex art. 41bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.).
Il RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso avverso la suindicata ordinanza chiedendone l’annullamento deducendo un motivo unico con cui lamenta l’erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b) , 1, 35bis e 41bis Ord. pen., nonchØ la contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, i giudici di sorveglianza hanno omesso di considerare che la previsione di fasce orarie per l’utilizzo di utensili inerisce alla regolamentazione del relativo diritto, nell’ottica del contemperamento RAGIONE_SOCIALEe diverse esigenze che la vita in comune comporta.
Pertanto, si evidenzia che la previsione di fasce orarie non viola il principio RAGIONE_SOCIALE parità di trattamento – a fronte dei detenuti ristretti in altri circuiti, i quali possono invece cuocere i
cibi per tutto il tempo in cui hanno a disposizione i fornelli – a patto che tale diversificazione risponda a esigenze organizzative, la cui valutazione Ł rimessa all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso in esame, ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE erariale, il Tribunale di sorveglianza ha finito per sostituirsi al legittimo esercizio RAGIONE_SOCIALE potestà riconosciuta all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, lett. b) , d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, laddove avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la differenziazione fra detenuti appartenenti a diversi circuiti RAGIONE_SOCIALE disciplina regolamentare in materia di orari di cottura dei cibi fosse manifestamente irragionevole: e tale irragionevolezza non avrebbe dovuto riscontrarsi nel caso in esame, dal momento che, mentre nel circuito di media sicurezza ogni cella ospita piø detenuti, sicchØ la limitazione RAGIONE_SOCIALE possibilità di cucinare potrebbe creare problemi alla salubrità RAGIONE_SOCIALE‘aria e allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività trattamentali, nel circuito dei detenuti assoggettati al regime ex art. 41bis Ord. pen. la loro collocazione in celle singole e il carattere limitato RAGIONE_SOCIALEe attività trattamentali lor consentite ha indotto a individuare le fasce orarie destinate alla cottura dei cibi, secondo un modulo finalizzato alla convivenza organizzata, senza alcun riflesso meramente afflittivo.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto il Tribunale non ha fornito una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l’avere stabilito le fasce orarie deputate alla cottura dei cibi integri una scelta esorbitante, rispetto al ragionevole contemperamento con le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari, apparendo invece trattarsi di una disposizione razionale e non ingiustificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei sensi e per le ragioni che seguono.
A completamento RAGIONE_SOCIALE sintesi contenuta in parte narrativa, si evidenzia che COGNOME Ł un detenuto assoggettato al regime differenziato ex art. 41bis Ord. pen. al quale il Magistrato di sorveglianza ha concesso di avere la disponibilità del fornello a gas, nonchØ di pentole, caffettiere e altri utensili di tal genere, per l’intera giornata e non solo entro determinate fasce orarie predeterminate.
La possibilità di avere a disposizione il suddetto materiale senza limiti di orario, dunque, equipara la situazione del condannato sottoposto al regime di cui all’art. 41bis Ord. pen., a quella che Ł propria dei detenuti allocati in reparti individuati secondo un differente livello di sicurezza.
Il Tribunale di sorveglianza, poi, ha respinto il reclamo proposto dal D.A.P., avverso il provvedimento assunto dal Magistrato di sorveglianza; quindi, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato la decisione reiettiva del reclamo. Questo il breve riassunto RAGIONE_SOCIALE vicenda ora al vaglio di questo Collegio.
Il principio di diritto che governa la materia – e al quale si intende dare continuità – Ł nel senso RAGIONE_SOCIALE piena legittimità RAGIONE_SOCIALEe disposizioni regolamentari interne alle singole strutture penitenziarie, laddove queste – prefissando ambiti orari entro i quali si consenta la cottura dei cibi e, quindi, la disponibilità del fornello e di tutti gli utensili necessari – vadano a incidere esclusivamente sulle modalità di esercizio del relativo diritto, senza negare la sussistenza stessa di questo.
Le limitazioni orarie alla cottura dei cibi, anzitutto, devono uniformarsi alle possibilità generalmente accordate all’intera popolazione carceraria e, quindi, non devono essere inerenti soltanto a coloro che si trovino sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41bis Ord.
pen.; e, infatti, in caso contrario, tali restrizioni concretizzerebbero una immotivata ulteriore differenziazione del regime penitenziario e, consequenzialmente, presenterebbero – sotto l’aspetto pratico e attuativo – una regola di tenore vanamente vessatorio.
3.1. In disparte tale considerazione di carattere generale, vi Ł poi una ulteriore specificazione da considerare, ad ampliamento e integrazione RAGIONE_SOCIALE suddetta regola ermeneutica. Posto il piø ampio principio RAGIONE_SOCIALE illegittimità di regolamentazioni differenziate tra i condannati assoggettati a differenti regimi detentivi – laddove esse si risolvano in una forma surrettizia di restrizione ulteriore e rivestano, quindi, una connotazione di ingiustificata e inutilmente oppressiva disparità, resta comunque consentito all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prefissare giustificate modalità difformi, fra il trattamento riservato ai soggetti ristretti secondo il regime previsto dall’art. 41bis Ord. pen. e i detenuti comuni.
Una pianificazione differenziata RAGIONE_SOCIALE medesima – e pienamente assicurata – attività all’interno RAGIONE_SOCIALE struttura carceraria, dunque, può trovare legittima giustificazione allorquando l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE adduca e argomenti, in concreto, la sussistenza di esigenze logistiche ed organizzative, che ne rappresentino il presupposto logico e giuridico. Solo grazie a tale motivata specificazione, infatti, le differenziazioni che incidono sul riconosciuto diritto non si tradurranno in un mezzo finalizzato all’ottenimento – sotto le mentite spoglie RAGIONE_SOCIALE regolamentazione di carattere generale – di una maggiore (e inutilmente rigida) attitudine restrittiva RAGIONE_SOCIALE carcerazione.
3.2. Muovendosi secondo tale angolo prospettico, allora, sarà consentito all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE addurre motivate ragioni, quali la necessità di assicurare un maggiore e piø assiduo controllo quanto ai detenuti che siano sottoposti al regime differenziato ex art. 41bis Ord. pen., nonchØ di valorizzare la necessità di verificare l’assenza dei soggetti appartenenti a tale tipologia di detenuti dalle rispettive stanze, ovvero di contemperare tali esigenze con le specifiche carenze di organico del personale addetto alla gestione RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE.
In generale, sarà quindi pienamente consentito porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE suddetta diversificazione concrete, solide e motivate ragioni di tipo logistico, tecnico o organizzativo (si richiamano, in merito a tale tematica, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Min. Giust. in proc. Gallo, Rv. 280532 – 01; fra le non massimate, Sez. 1 n. 4031 del 04/12/2020, dep. 2021, Min. Giust. in proc. Greco, Sez. 1, n. 7192 del 19/01/2021, Min. RAGIONE_SOCIALE in proc. Bellocco; Sez. 1, n. 7193 del 19/01/2021, Min. Giust. in proc. Palazzotto, Sez. 1 n. 7194 del 19/01/2021, Min. Giust. in proc. Audino; si veda, infine, Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Min. Giust. in proc. COGNOME, Rv. 285204 – 01, nella cui parte motiva Ł dato leggere quanto segue: «L’amministrazione ricorrente ha, invero, spiegato – richiamando la disposizione di servizio emanata il 24 ottobre 2018 in attuazione RAGIONE_SOCIALE vigente circolare ministeriale e già indicata dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento con cui ha accolto il reclamo di NOME COGNOME – che la concentrazione RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione alla cottura dei cibi in due fasce orarie: consente di alleggerire, per il tempo residuo, i compiti del personale addetto al controllo di un’attività lato sensu pericolosa; Ł compatibile con l’organizzazione RAGIONE_SOCIALEe attività quotidiana dei detenuti collocati in regime ex art. 41bis , presenti, per la maggior parte RAGIONE_SOCIALE giornata, nella camera detentiva; garantisce, in combinazione con la possibilità, estesa all’intera giornata (cioŁ tra le 8:00 e le 20:00), di riscaldare i cibi già cucinati, il soddisfacimento RAGIONE_SOCIALEe esigenze alimentari dei destinatari. Considerato che l’organizzazione RAGIONE_SOCIALEe attività dei detenuti sottoposti a regime ordinario comporta la loro assenza dalla camera detentiva per un lasso temporale assai piø ampio, l’estensione, nei loro confronti, all’intera giornata RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione alla cottura dei cibi Ł frutto, nella prospettiva
RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, del contemperamento tra le concorrenti esigenze che, altrimenti, sarebbero frustrate, derivando dalla fissazione di fasce rigide la necessità di sacrificare una RAGIONE_SOCIALEe attività concomitanti. … Le giustificazioni offerte inducono a ritenere, allora, che la diversità di trattamento riservata ai soggetti ristretti al regime previsto dall’art. 41-bis 5 rispetto ai detenuti comuni trovi plausibile giustificazione nelle indicate esigenze logistiche ed organizzative e non si traduca, invece, in un mezzo per ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività RAGIONE_SOCIALE detenzione. Dovendosi, quindi, escludere che l’individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti al 41bis si risolva in un trattamento discriminatorio, si impone, in conclusione, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata …»).
In questa specifica vicenda, il Magistrato di sorveglianza, nel provvedimento reclamato, aveva sostenuto non essere stata segnalata dall’RAGIONE_SOCIALE alcuna esigenza organizzativa, a fondamento RAGIONE_SOCIALE differenziazione operata, in relazione ai detenuti assoggettati al regime ex art. 41bis Ord. pen., rispetto a coloro che si trovano allocati in altri reparti; la diversificazione, secondo tale ottica, andrebbe ad assumere una marcata valenza discriminatoria.
4.1. Tuttavia, lo stesso Tribunale di sorveglianza, decidendo sul reclamo, ha evidenziato come il D.A.P. abbia segnalato la presenza di problematiche attinenti alla mancanza di attività trattamentali, oltre che alla allocazione dei detenuti in stanza singola.
In ragione di tale ultima specificazione, l’RAGIONE_SOCIALE aveva sottolineato come i soggetti detenuti in regime ordinario avessero, inevitabilmente, la possibilità di partecipare a un maggior numero di attività di tipo rieducativo e, quindi, avessero la possibilità di permanere all’esterno RAGIONE_SOCIALE propria cella per un piø esteso arco temporale.
Sempre secondo il D.A.P., consentire ai detenuti non sottoposti a regime differenziato, di provvedere alla cottura dei cibi durante l’intero arco RAGIONE_SOCIALE giornata – piuttosto che in finestre orarie predeterminate – consente di raggiungere l’importante risultato di non inibire la partecipazione di questi ultimi alle attività rieducative, programmate in loro favore entro l’intero arco RAGIONE_SOCIALE giornata; nella situazione RAGIONE_SOCIALE presa in esame, tale problematica non si pone, al contrario, nel caso di detenuti sottoposti al regime carcerario ex art. 41bis Ord. pen., i quali, secondo legge, prendono parte a un numero inferiore di attività trattamentali, così permanendo per un lasso di tempo inferiore all’esterno RAGIONE_SOCIALE propria camera.
I detenuti assoggettati al regime di cui all’art. 41bis Ord. pen., in definitiva, avrebbero una minore esigenza di diluire il tempo di cottura dei cibi e, da ciò, deriverebbe la natura nØ discriminatoria, nØ inutilmente severa, RAGIONE_SOCIALE delimitazione di tale attività in fasce orarie.
4.2. Un elemento ulteriore – che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE parimenti ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE restrizione in fasce orarie RAGIONE_SOCIALE possibilità di cottura dei cibi – Ł costituito dalla allocazione dei detenuti assoggettati al regime detentivo ex art. 41bis Ord. pen. in camere di detenzione singole.
Sul punto specifico, l’RAGIONE_SOCIALE ha giustificato la suddetta previsione di limitazioni cronologiche sulla base RAGIONE_SOCIALE intrinseca diversità del percorso trattamentale riservato a tali detenuti, rispetto all’ iter rieducativo seguito dai detenuti comuni. Questi ultimi, infatti, sono alloggiati in celle che ospitano piø persone, circostanza destinata a creare problemi di salubrità RAGIONE_SOCIALE‘aria anche particolarmente seri, che deriverebbero dalla simultanea cottura dei pasti destinati a una pluralità di persone; tali profili critici, al contrario, sono insussistenti con riferimento ai detenuti sottoposti al regime differenziato, per essere essi, appunto, collocati in celle singole.
4.3. A fronte di tali argomentazioni – connotate da una concreta e non contrastata base logica ed esaustivamente argomentate – che sono state poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE differenziazione de qua , il Tribunale di sorveglianza ha opposto che la collocazione dei condannati sottoposti al regime detentivo ex art. 41bis ord. pen. in stanza singola, semmai, dovrebbe favorire la cottura dei cibi senza limitazioni orarie, posto che – grazie appunto a tale collocazione – non si arrecherebbe disturbo ad altri detenuti e non risulterebbe compromessa la salubrità RAGIONE_SOCIALE‘aria, a causa RAGIONE_SOCIALE concentrazione di fumi.
Un’argomentazione – sia detto per inciso – che risulta già intimamente distonica rispetto a quanto sostenuto dal D.A.P., secondo il quale, come detto – laddove in un determinato ambiente alloggino piø persone – Ł opportuno che queste possano cucinare in orari diversificati, così da non produrre una eccessiva concentrazione di fumi nel medesimo ambiente (problema naturalmente insussistente, nel caso di collocazione del detenuto in camera singola).
4.4. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, comunque, aveva addotto RAGIONE_SOCIALEe concrete e logiche spiegazioni, rispetto alla avversata restrizione oraria; tali delimitazioni attenevano alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto, senza minimamente negarne l’esistenza e senza assumere le caratteristiche del rigore vano e fine a sØ stesso.
¨, in effetti, pacifico che – dalla situazione di restrizione carceraria – possano scaturire limitazioni alla sfera dei diritti soggettivi dei detenuti, limitazioni che immancabilmente scaturiscono dall’adozione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALE, di provvedimenti di natura organizzativa, finalizzati a regolamentare lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE permanenza RAGIONE_SOCIALEe persone all’interno RAGIONE_SOCIALEe strutture carcerarie, nonchØ ad assicurare il mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘ordine e RAGIONE_SOCIALE necessaria sicurezza e bilanciando, inoltre, tali esigenze con il principio primario del trattamento rieducativo. Tali misure logistiche e organizzative, ovviamente, vanno adottate attenendosi ai criteri basilari RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e RAGIONE_SOCIALE proporzionalità e laddove presentino tali intrinseche connotazioni – possono incidere, del tutto legittimamente, sull’intonso diritto soggettivo del detenuto (nel caso di specie, di procedere alla cottura dei cibi, avendo a disposizione il materiale occorrente), degradandolo a un semplice interesse legittimo.
4.5. Il filo del ragionamento sin qui condotto introduce a una tematica di piø vasta portata, afferente ai limiti entro i quali debba svolgersi il sindacato giurisdizionale, rispetto agli ambiti decisionali che sono propri RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa.
Sul punto, costituisce principio di diritto unanimemente condiviso quello secondo cui non Ł consentito al giudice sostituire la propria autonoma valutazione alle scelte discrezionali compiute dall’amministrazione; in tal modo, infatti, l’autorità giudiziaria finirebbe per esercitare un inammissibile sindacato di merito sull’atto amministrativo, laddove gli Ł demandato, invece, soltanto l’espletamento di un sindacato di legittimità, estensibile al già menzionato piano RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e RAGIONE_SOCIALE proporzione RAGIONE_SOCIALE scelta amministrativa, in specie quando essa incida su diritti fondamentali (per una completa disamina del tema, si veda, fra le altre, Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023. Min. Giust. in proc. Panaro, Rv. 283974 – 01).
4.5.1. Ciò posto, i provvedimenti che si sono occupati RAGIONE_SOCIALE questione, nel presente procedimento, hanno finito per invadere un campo di indagine estraneo al controllo da compiere in sede giudiziaria, andando sostanzialmente a imporre alla Direzione RAGIONE_SOCIALE‘istituto una modalità organizzativa difforme, rispetto a quella che la stessa aveva già adottato (e che, palesemente, non era lesiva del sottostante diritto soggettivo), siccome reputata dai giudici del merito maggiormente opportuna, a fronte RAGIONE_SOCIALE finalità di garantire ai detenuti la
possibilità di procedere alla cottura dei cibi.
In questo modo – senza evidenziare che la scelta organizzativa RAGIONE_SOCIALE Direzione avesse violato il relativo diritto di ciascun detenuto di cucinare i cibi – i giudici del merito si sono attribuiti una funzione ‘sostitutiva’, andando a compiere direttamente una scelta organizzativa alternativa; e il tutto si Ł verificato in un campo riservato all’autorità ammnistrativa, ossia all’unica autorità in grado di ponderare l’adeguatezza e la fattibilità RAGIONE_SOCIALEe plurime opzioni di carattere esecutivo, previo raffronto con la situazione concreta esistente in ciascun istituto e contemplando anche la necessaria esigenza, di garantire la parità RAGIONE_SOCIALEe condizioni di vita di tutti i detenuti.
4.5.2. Per concludere, a fronte di una regolamentazione non arbitraria e non foriera di una discriminazione fra detenuti appartenenti a differenti categorie, nØ lesiva RAGIONE_SOCIALEo specifico diritto soggettivo del detenuto, bensì inerente ad aspetti di tipo strettamente logistico e organizzativo, il Magistrato di sorveglianza, prima, e il Tribunale di sorveglianza, poi, avrebbero dovuto limitarsi al sindacato circa la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto, senza poi entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo RAGIONE_SOCIALE potestà attuativa riservata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio – non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto, in relazione al complessivo accertamento di fatto già emergente dai provvedimenti esaminati – con riferimento sia all’ordinanza impugnata, sia a quella oggetto di reclamo, adottata dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 10 gennaio 2025.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 10 gennaio 2025.
Così Ł deciso, 09/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME