Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51214 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51214 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento del precedente provvedimento di questa Corte del 23 novembre 2022, accoglieva il reclamo proposto dall’Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva concesso a NOME COGNOME, sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis o.p., dei colloqui telefonici con la sorell NOME COGNOME, anch’ella detenuta in altra casa circondariale e parimenti sottoposta al regime differenziato.
1.1. Nella citata sentenza di questa Corte – in cui, su ricorso dell’Amministrazione penitenziaria, si era annullato il precedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza di concessione dei colloqui, già negati dalla Direzione del carcere ove COGNOME era ristretto – dopo avere ricordato come non vi fossero ragioni per affermare che, in generale, i colloqui fra familiari, entrambi detenuti in regime differenziato, siano, comunque, vietati (adottando così l’orientamento espresso dalla sentenza Sez. 1 n. 7654 del 12/12/2014 dep, 2015, Trigila, Rv. 262417 e non l’opposto, espresso da Sez. 1 n. 29007 del 11.106/2021, G., non massimata), se ne ricordavano i limiti, atti a contemperare il diritto a coltivare i legami familiari con il regime speciale, e rinvenibili, anche, nell’art. 16.1 della circolare DAP del 2 ottobre 2017 n. 3676/6126, ove si era affermato che i colloqui fra detenuti di cui all’art. 41 bis sono autorizzabili “salvo che, dal parere non vincolante richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione”.
1.2. Muovendo dai principi di diritto precisati nella sentenza di annullamento, il Tribunale di sorveglianza, nel nuovo provvedimento (di diniego dei richiesti colloqui telefonici), osservava quanto segue.
Il procedimento aveva riguardo alla istanza del COGNOME avanzata al fine di poter usufruire di colloqui telefonici con la sorella NOME nei mesi di giugno ed agosto 2020, colloqui non assentiti dalla direzione dell’istituto penitenziario. Così che il giudizio demandato al Tribunale era quello relativo alla osservanza, da parte della direzione dell’istituto, della normativa in oggetto e, in caso di sua violazione, se ne era derivato un pregiudizio grave ed attuale all’esercizio dei diritti del detenuto tale da giustificare il recupero dei colloqui non assentiti.
In questa ottica si ricordava che l’art. 41 bis o.p. demarida al Direttore del carcere l’autorizzazione al detenuto ai colloqui telefonici. La circolare attuativa del DAP, del 2017, aveva chiarito che la direzione, per acquisire gli opportuni elementi
informativi, poteva chiedere un parere alla RAGIONE_SOCIALE, pur se questo non era poi vincolante.
Parere che, nel caso di specie, era stato rilasciato, era negativo e, a giudizio del Tribunale stesso, era stato adeguatamente motivato, posto che si era fatto riferimento alla circostanza che anche la sorella del NOME, NOME, era detenuta per reati attinenti all’associazione mafiosa e che era, pertanto, opportuno evitare contatti diretti fra questa ed il fratello. In particolare si era osservato come “trattasi di esponenti apicali della RAGIONE_SOCIALE ed in quanto NOME COGNOME è attualmente imputata per indebita percezione di contributi pubblici con aggravante mafiosa e pertanto non appare opportuno consentire comunicazioni con detenuti”.
Irrilevante, secondo il Tribunale, era poi il fatto che i due fratelli, in prosieguo di tempo, fossero stati autorizzati a tenere i già negati colloqui telefonici dal momento che ciò era derivato dal mutamento della complessiva accusa a carico di NOME COGNOME (era stata esclusa l’aggravante mafiosa).
Propone ricorso il detenuto, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’avvenuto diniego dei colloqui fra NOME COGNOME e la sorella NOME.
In altro parallelo giudizio, lo stesso Tribunale di sorveglianza, in diversa composizione, a fronte di un parere della DDA perfettamente sovrapponibile a quello inserito nell’attuale fascicolo, era pervenuto, pochi mesi prima (il 24 gennaio 2023) della presente nuova decisione negativa, al diverso esito di consentire i richiesti colloqui. Con un provvedimento che era divenuto definitivo (anch’esso dopo un annullamento ad opera della sentenza n. 31634 della Cassazione).
Così costituendo un giudicato che non poteva essere superato. Anche considerando che non si era verificato alcun fatto nuovo.
Quanto poi al limite imposto al ricorrente, il Tribunale aveva sviluppato considerazioni generiche ed assertive, non ricollegando il proprio giudizio ad alcun elemento concreto.
Doveva poi ricordarsi la pronuncia della Corte costituzionale n. 143 del 2013 nella quale si era precisato che la compressione del diritto, del detenuto con regime differenziato, ai colloqui può essere giustificata solo da un incremento effettivo del livello di sicurezza, incremento che, nel caso di specie, mancava del tutto.
Inconferente era, sul punto, il parere della DDA se si pensa che i colloqui sarebbero stati registrati e li si sarebbe potuti interrompere in qualsiasi momento se si fosse sospettato un non consentito passaggio di informazioni.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 41 bis o.p., nella parte in cui disponeva in ordine ai colloqui telefonici, a differenza di quanto stabilito dagli artt. 14 quater, 15, 18 e 18 ter o.p. 37 e 38 d.P.R. n. 230/2000 per i detenuti in regime non differenziato, e, quindi, in violazione dei parametri fissati dagli artt. 15, 27 e 29 Cost. e 3 e 8 Convenzione EDU.
I colloqui visivi e telefonici, secondo il ricorrente, costituiscono un diritt soggettivo del detenuto, diritto volto a mantenere i rapporti affettivi con i propri familiari, tanto da godere tutela anche nell’ordinamento penitenziario.
Per l’Amministrazione penitenziaria, invece, i colloqui del detenuto in regime differenziato possono essere negati dal direttore del carcere (peraltro in contrasto con il dettato dell’art. 14 quater o.p.), piuttosto che dall’autorità giudiziar procedente. Così creando un ingiustificato regime differenziato rispetto ad ogni altra forma di comunicazione.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato nota scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME non merita accoglimento.
La Prima sezione di questa Corte, nella sentenza rescindente, ha rilevato (adottando l’orientamento giurisprudenziale più favorevole al ricorrente) come non possano ritenersi di per sé impediti i colloqui telefonici fra familiari, entramb detenuti ai sensi dell’art. 41 bis o.p., ma che, per la loro ammissione, debba essere valutato – anche alla luce del parere della competente DDA, pur non vincolante se emergano elementi che li sconsiglino, dovendo così far prevalere le ragioni di sicurezza, che ha determinato l’applicazione dei regimi differenziati, rispetto alla possibilità di coltivare i legami familiari.
In ottemperanza a tale indicazione di diritto, il giudice del rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, aveva osservato come, in relazione ai colloqui che avrebbero dovuto effettuarsi in un bimestre dell’anno 2020 (così il Tribunale
perimetra l’istanza senza che, sul punto, il ricorrente abbia mosso contestazione alcuna), la competente DDA avesse osservato, come si è sopra ricordato, che NOME COGNOME e la sorella NOME erano accusati di reati consumati nell’interesse dell’omonima RAGIONE_SOCIALE, ricoprendo il ruolo di “esponenti apicali della RAGIONE_SOCIALE“, e che, in particolare, quest’ultima era imputata del delitto conseguente all’indebita percezione di contributi pubblici con “aggravante mafiosa”.
Ed era stato su tali concreti presupposti che il Tribunale aveva negato i colloqui richiesti, osservando, poi, che la, successiva, opposta decisione (di autorizzazione ai colloqui telefonici) presa sulla nuova istanza di NOME COGNOME, si era fondata, appunto, sul mutamento di tali presupposti, posto che, nel frattempo, la sorella del COGNOME, NOME, era stata effettivamente condannata in prime cure per il ricordato reato, con esclusione però proprio dell’ “aggravante mafiosa”.
Se ne deve così dedurre che le diverse decisioni – l’attuale riferibile, lo si ripete, solo ad un limitato periodo del 2020, e la nuova, evidentemente afferente ad un periodo di tempo successivo – lungi dall’entrare in contrasto, trovano adeguata giustificazione proprio nel mutamento dei presupposti che le avevano giustificate.
Il primo motivo di ricorso non merita pertanto accoglimento.
Quanto alla eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 41 bis o.p. nella parte in cui si dettano disposizioni in ordine ai colloqui telefonici, la stessa appare, ictu ()culi, manifestamente infondata.
Deve, infatti, osservarsi, come, anche nel caso dell’autorizzazione ai colloqui telefonici dei detenuti sottoposti al regime differenziato, siano previsti dei controlli giurisdizionali che, difatti, sono stati attivati dal ricorrente, non lasciando pertant solo all’Amministrazione penitenziaria il potere di decidere.
Peraltro, lo stesso art. 41 bis o.p., al comma 2 quater, lett. b, prevede che, ad autorizzare i detti colloqui, sia il giudice procedente, almeno fino alla pronuncia della sentenza di prime cure e, solo in epoca successiva, dal direttore del carcere, non diversamente, quindi, da quanto è previsto per i detenuti in regime ordinario dall’art. 18, comma 10, o.p..
Tanto che anche nella ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013 – ove si sono censurati i limiti al diritto ai colloqui dei detenuti al 41 bis co i propri difensori – non si è affatto dubitato anche della costituzionalità della procedura di autorizzazione ed in particolare dei poteri, in tale ambito, conferiti al direttore dell’istituto (del resto, lo si è detto, non divergenti, da quelli eserci nei confronti dei detenuti a regime comune).
Risulta peraltro evidente come le ulteriori restrizioni dettate dall’art. 41 bis o.p. ai colloqui stessi, in termini di frequenza e durata, non possono dirsi ingiustificati perché, al contrario, rispondono proprio alla ratio del regime differenziato che è volto a restringere le occasioni, offerte al detenuto, di veicolare messaggi all’esterno finalizzati al mantenimento del ruolo nellOorganizzazione criminale in cui è accusato di essere inserito, solitamente in posizione apicale.
Restrizione che è stata ritenuta illegittima, nella sentenza sopra citata, solo in relazione al difensore del detenuto stesso posto che i limiti rnposti dalla norma non consentivano un’adeguata tutela del diritto, di rango costituzionale, alla propria difesa in giudizio. Non può tuttavia dedursi un’inevitabile similitudine fra tale diritto, essenziale per chi è sottoposto a giudizio, e quello relativo a mantenimento degli affetti familiari che può essere garantito anche da diverse modalità e che, a differenza dal rapporto con il difensore, può creare evidenti pericoli per la sicurezza e per le ragioni stesse del regime differenziato (tanto che si è anche dubitato, come si è detto, della possibilità stessa di autorizzare colloqui fra familiari tutti detenuti in regime differenziato, e, comunque, ne si è ancorata l’autorizzazione all’assenza di elementi concreti che la sconsiglino).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 14 novembre 2023.