Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5452 Anno 2026
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Civile Ord. Sez. L Num. 5452 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 5873-2024 proposto da;
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 938/2023 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 31/08/2023 R.G.N. 1078/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 31 agosto 2023, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione resa dal Tribunale di
R.G.N. 5873NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/02/2026
CC
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Lamezia Terme e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni tre per essere stati addebitati all’istante, medico veterinario addetto all’RAGIONE_SOCIALE allontanamenti arbitrari dal servizio nonché timbrature altrettanto arbitrarie presso un ambito distrettuale diverso da quello di appartenenza e la violazione delle disposizioni dell’RAGIONE_SOCIALE in materia di conflitto di interessi, nell’ambito delle misure dirette alla prevenzione delle corruzione, per l’attività di agrotecnico del figlio all’interno del territorio dell’ASP di RAGIONE_SOCIALE.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto legittima l’irrogazione al dipendente di una sanzione per comportamenti suoi propri nella specie sussistenti.
In particolare è stata esclusa la possibile incidenza della pretesa esimente posta dalla disciplina relativa al c.d. ‘ whistelblowing ‘, invocata a seguito della denuncia sporta a carico del soggetto nominato titolare dell’RAGIONE_SOCIALE C di appartenenza, essendo questa limitata alla salvaguardia del lavoratore da reazioni ritorsive dirette e indirette provocate dalla sua denuncia e dall’applicaz ione delle sanzioni disciplinari ad essa conseguenti e non giustificabili sulla base della prospettata esigenza di ‘consegnare con certezza’ comunicazioni ed esposti presso strutture gerarchicamente sovraordinate all’unità in cui era inserito stante i contrasti in essere con il titolare.
In conseguenza, i comportamenti del NOME erano da ritenersi contrari ai doveri di ufficio e di gravità tale indurre a valutare proporzionata, a prescindere dal pur sussistente illecito dato dal conflitto di interessi con l’attività di agrotecnico del figlio, la sanzione applicata, anche formalmente regolare non
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sussistendo la ritenuta decadenza per tardività della contestazione e risultando comunque compiutamente esercitato dal ricorrente il proprio diritto di difesa.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 75/2017 imputa alla Corte territoriale di aver pronunciato sulla tempestività della contestazione disciplinare senza considerare ch e la segnalazione proveniva dall’allora titolare dell’RAGIONE_SOCIALE C di sua appartenenza contro la cui nomina questi aveva sporto querela alla Guardia di Finanza per difetto dei titoli necessari, poi accertata con conseguente revoca e doveva considerarsi conseguen za ritorsiva di quell’originario contrasto.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 -bis d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione dell’assenza della necessaria delega alle funzioni di Presidente della Commissione disciplinare asseritamente rilasciata al AVV_NOTAIO e così dell’assunz ione del provvedimento sanzionatorio in carenza di potere attestato da documentazione erroneamente non ammessa agli atti dal primo giudice in quanto ritenuta tardiva.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 75/2017, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del convincimento da questa espresso circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALE allontanamenti addebitati, contestandone la ritenuta arbitrarietà sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti
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incentrata sulla lettura RAGIONE_SOCIALE stessi come espressione del tentativo di sottrarsi ai comportamenti meramente emulativi del disconosciuto titolare dell’RAGIONE_SOCIALE C di appartenenza .
Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 -bis d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla l. n. 179/2017 è prospettata in relazione al non aver la Corte territoriale ritenuto, in conformità alla normativa invocata, la nullità della sanzione irrogate integrando questa una reazione ritorsiva a fronte della denuncia dal ricorrente inoltrata relativamente alle condotte illecite di cui era venuto a conoscenza.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001, lamentando a carico della Corte territoriale la ritenuta proporzionalità della sanzione, viceversa da escludersi stante la tardività della segnalazione d ell’addebito relativo all’aver il ricorrente operato in conflitto di interessi, situazione nota ben prima dell’inoltro della segnalazione non a caso effettuata a valle della denuncia del ricorrente a carico del titolare dell’RAGIONE_SOCIALE C ma soprattutto l’insussi stenza nel merito della mancanza come accertata in altro giudizio con l’annullamento di altra più grave sanzione Appare preliminarmente opportuno rilevare come l’impugnazione proposta complessivamente considerata muova dal presupposto per cui le iniziative disciplinari assunte dalla RAGIONE_SOCIALE costituiscano la reazione ritorsiva a fronte della denuncia/querela dallo stesso ricorrente sporta alla Guardia di Finanza a carico del soggetto nominato a capo dell’RAGIONE_SOCIALE C ma privo dei titoli, come attestato dalla successiva revoca della nomina, reazione artatamente costruita delineando come illeciti disciplinari comportamenti da tempo già noti all’epoca della loro segnalazione a quei fini e concretatisi nella comminatoria della sanzione senza che ci si fosse preoccupati della regolarità formale della procedura ed in spregio alla disciplina posta a
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garanzia del denunciante in caso di reazione disciplinare del datore. Sennonché così facendo il ricorrente finisce per prescindere del tutto dal pronunciamento della Corte territoriale che disattesa la prospettiva della reazione ritorsiva e, conseguentem ente, dell’operatività dell’esimente limitata alla salvaguardia del lavoratore da reazioni ritorsive dirette e indirette provocate dalla sua denuncia e dall’applicazione delle sanzioni disciplinari ad essa conseguenti -ha considerato i comportamenti addebitati in sé per la loro valenza disciplinare accertandone la tempestività e regolarità dell’azione disciplinare, la sussistenza in fatto, la proporzionalità della sanzione irrogata, concretatasi nell’applicazione del minimo edittale previsto per i soli allontanamenti arbitrari con conseguente irrilevanza del concorrente addebito relativo al conflitto di interessi ai fini della determinazione e della correlativa caducazione della sanzione medesima. Il che induce a concludere per l’inammissibilità di tutti gl i esposti motivi, nessuno dei quali, per quanto detto, si confronta con la ratio decidendi sottesa all’impugnata sentenza.
In ogni caso non sussistono le denunciate violazioni di legge atteso che la Corte territoriale ha fatto applicazione corretta dei principi affermati da questo Giudice di legittimità in ordine al whistleblower (v. Cass. n. 9148/2023 secondo cui la normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ex art. 54bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dalla l. n. 190 del 2012 (c.d. ” whistleblowing “), salvaguarda il lavoratore da reazioni ritorsive dirette ed indirette provocate dalla sua denuncia e dall’applicazione di sanzioni disciplinari ad essa conseguenti, ma non istituisce un’esimente generalizzata per tutte le violazioni disciplinari che il dipendente, da solo o in concorso con altri, abbia commesso, al più potendosi valorizzare
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-ai fini della scelta della sanzione da irrogare – il suo ravvedimento operoso e l’attività collaborativa svolta nella fase di accertamento dei fatti; Cass. n. 14093/2023 secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, la segnalazione ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. ” whistleblowing “) sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata).
Nel caso in esame, ad avviso dei giudici di merito, non risultava alcun collegamento causale tra gli esposti-denuncia del ricorrente e i fatti disciplinari allo stesso contestati.
Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata, la questione afferente al conflitto di interessi contestato in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, i procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente erano stati riuniti ed in applicazione del comma 3 dell’art. 8 CCNL ( non oggetto di rilievo) era stata irrogata la sanzione prevista per la mancanza più grave, ritenuta quella dell’arbitrario allontanamen to dal servizio per il quale è prevista la sospensione dal servizio con sospensione dalle retribuzione da un minimo di tre giorni ad un massimo di 6 mesi.
Si appalesa dunque insignificante la rilevata censura in ordine alla errata valutazione in merito al conflitto di interessi in quanto a tale contestazione non è seguita una altrettanto specifica e corrispondente sanzione.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026 La Presidente
NOME COGNOME