Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20036 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 20036 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n.r.g. 1151NUMERO_DOCUMENTO sollevato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con ordinanza n. 144/2024 depositata il 15/01/2024 nel procedimento vertente tra:
COGNOME NOME, SI.AL. RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrenti non costituiti in questa sede –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ;
– resistente –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, affermi che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Fatti di causa
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione, notificato il 29/10/2018 convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, avanzando domanda, ex art. 2403 cod. civ., per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente cagionati agli istanti dalla illegittima e arbitraria dichiarazione di voto contrario espressa dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della proposta di concordato preventivo formulata dalla società RAGIONE_SOCIALE
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE, chiamata a esprimere il voto sulla falcidia del proprio credito, ai sensi degli artt. 160, secondo comma, e 177, secondo comma, della legge fallimentare, aveva manifestato voto contrario, risultando così determinante ai fini del mancato raggiungimento della maggioranza stabilita dall’art.177 l . f. per l’approvazione del concordato, tant’è che il Tribunale di Sciacca, con sentenza n.10/2017 del 2/11/2017, aveva dichiarato il fallimento della Società.
L’adito Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n.1071/2019, resa all’esito dell’udienza del 13.11.2019, ritenuto che l’espressione di voto contrario costituisse attività discrezionale amministrativa a tutela dell’interesse pubblico ( al recupero del credito erariale nella misura più alta possibile ), declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell’art.7 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 (C.P.A.);
dopo la regolare traslatio iudici ad opera di NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con ordinanza n.144/2024, depositata il 15 gennaio 2024, sollevava conflitto negativo di giurisdizione ritenendo la propria giurisdizione insussistente per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;
il Giudice amministrativo rilevava che nella specie a fronte di petitum formale di risarcimento dei danni di per se ‘muto’ quanto all’individuazione del giudice munito di giurisdizione, in ragione del fatto che il risarcimento del danno costituisce una tecnica di tutela, e non una autonoma posizione giuridica soggettivasussisteva un petitum sostanziale riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario perché la richiesta risarcitoria si fondava sull’asserita lesione derivante da un comportamento del l’RAGIONE_SOCIALE non riconducibile, neanche mediamente, all’esercizio del potere amministrativo con la conseguenza che i ricorrenti agivano a tutela di una posizione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo. In particolare, secondo i l Giudice amministrativo, l’RAGIONE_SOCIALE, indubitabilmente pubblica amministrazione, aveva agito in veste privatistica, senza che fosse dato riscontrare un esercizio, neppure mediato, di potere pubblico, in quanto il parere reso, nell’ambito della transazione RAGIONE_SOCIALE sulla falcidiazione del proprio credito si atteggiava quale atto espresso come creditore e non come atto posto a valle dell’esercizio di un potere amministrativo;
il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 bis -1 cod. proc. civ.;
g li attori del giudizio di merito, ai quali l’ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituiti;
l ‘Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato ha depositato mero atto di costituzione per l’RAGIONE_SOCIALE ;
il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Ragioni della decisione
secondo il costante orientamento della Corte <<ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del " petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", costituita dal
contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte ( ex multis , Cass. civ., S.U., 10 gennaio 2023, n. 362; Cass., S.U., 30 giugno 2022 n. 20852). Il petitum sostanziale, va determinato, dunque, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi , ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione ( ex multis , Cass., Sez. U. 16 aprile 2021 n. 10105; Cass. civ., Sez. U., 7 settembre 2018, n. 21928; id. 26 giugno 2019, n. 17123);
alla luce di tali principi il conflitto va risolto, conformemente alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, affermando che la controversia in esame appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario onde avrebbe dovuto proseguire innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
in materia, si è già consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, un orientamento dal quale non vi è motivo per discostarsi e alla cui luce può ribadirsi che: <> (v. Cass. 17/12/2020 n. 28895);
le controversie relative al mancato assenso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall’art. 182 ter l.f. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l’obbligatorietà di tali proposte nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedure nelle quali sono consentite e in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all’istituto in esame, dell’interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece,
la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE obbligazioni oggetto dei menzionati crediti (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021 n. 8504);
l’anzidetta giurisdizione del giudice ordinario esclude pure la giurisdizione del giudice tributario (Cass., Sez. Un., 22/11/2021 n. 35954);
considerato, pertanto, alla luce dei superiori principi, che il voto dell’RAGIONE_SOCIALE non è neppure astrattamente riconducibile al novero degli atti amministrativi sicché la posizione giuridica soggettiva fatta valere dagli attori non interferisce con l’esercizio dell’attivi tà autoritativa della Pubblica Amministrazione, deve concludersi affermando che l’azione risarcitoria in esame correttamente era stata incardinata e avrebbe dovuto proseguire davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
non vi è luogo a provvedere sulle spese per il carattere officioso del presente regolamento.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza declinatoria del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE innanzi al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.