Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34798 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34798 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22018/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Ricorrente –
Contro
MISAL RAGIONE_SOCIALE
-Intimata avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANIA n.
875/2020 depositata il 28/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Tribunale di Ragusa RAGIONE_SOCIALE per sentirla dichiarare tenuta alla conclusione di un contratto di somministrazione di energia elettrica per le utenze dell’azienda agricola di cui RAGIONE_SOCIALE era conduttrice, nonché per sentirla condannare al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 257.482,76 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata stipula dei contratti di fornitura.
Costituendosi in giudizio RAGIONE_SOCIALE eccepì preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa e, in subordine, chiese di essere autorizzata a chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE, con cui la ricorrente aveva concluso il contratto di affitto, al fine di sentir dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva di entrambe le parti; nel merito, chiese il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda, con condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Ragusa rigettò la domanda di NOME, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Catania.
Si costituì RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza n. 875/2020, depositata in data 28/05/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il rifiuto a contrarre di RAGIONE_SOCIALE, condannandola al pagamento di euro 110.554,08 in favore di NOME COGNOME.
Avverso la predetta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
NOME non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli articoli 2555 c.c., 2556 c.c. e 2558 c.c. ed omessa valutazione di fatti rilevanti per il giudizio’, per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato e qualificato il contratto di affitto stipulato fra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente deduce che, nel valutare se un contratto debba essere qualificato come locazione di immobile o di affitto di azienda occorre in primo luogo verificare se i beni oggetto di tale contratto fossero già organizzati in forma di azienda. In caso di esito
positivo dell’indagine, il giudice è tenuto ad accertare se le parti abbiano inteso trasferire o concedere il godimento del complesso organizzato o semplicemente quello di un immobile, al cui utilizzo risultino strumentali gli altri beni e servizi eventualmente ceduti.
Nel caso di specie, a detta RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe proceduto all’indagine necessaria per qualificare le fattispecie, pervenendo a concludere che ricorresse un mero affitto di fondo, non facendo corretta applicazione delle norme in tema di cessione o di affitto di azienda. La ricorrente espone che dal corretto inquadramento del contratto deriva che, ai sensi dell’art. 2558 c.c., la conduttrice RAGIONE_SOCIALE è subentrata automaticamente, quale successore a titolo particolare, in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, ossia non fondati sull’ intuitus personae , conclusi dalla RAGIONE_SOCIALE, compresi quelli per la somministrazione dell’energia elettrica stipulati con RAGIONE_SOCIALE
Con la stipula del contratto di affitto di azienda la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dunque acquisito alcun diritto di stipulare un nuovo ed autonomo contratto di somministrazione di energia elettrica con RAGIONE_SOCIALE, ma sarebbe subentrata (nel senso di cui all’art. 2558 c.c.) nei contratti già sottoscritti dalle parti originarie del rapporto.
Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., ‘ Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1564-1565 c.c., degli artt. 3, 4, 5, 6, e 7 del titolo II, allegato A RAGIONE_SOCIALE deliberazione AEEG (ora ARERA) 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08, e successive modificazio ni, dell’art. 2558 c.c. e dell’art. 2043 c.c.’, per avere la Corte territoriale ricondotto la condotta di RAGIONE_SOCIALE nel quadro dell’illecito, omettendo la val utazione di circostanze fondamentali per il giudizio e non applicando correttamente le disposizioni contrattuali, le norme di legge e la normativa di settore dettate in tema di
inadempimento del contratto, di sospensione RAGIONE_SOCIALE fornitura nell’ipotesi di morosità, nonché quelle in tema di successione nei contratti di cui all’art. 2558 cc.
Il primo e il secondo motivo, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
3.1 Con specifico riguardo al primo motivo, in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., la ricorrente omette di indicare nel ricorso il contratto di affitto RAGIONE_SOCIALE cui qualificazione si tratta, del quale non risulta nemmeno indicata la sede processuale dove rinvenirlo (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701). A tale stregua, la censura in esame non è dedotta in modo tale da renderla chiara ed intellegibile in base alla lettura del ricorso.
3.2
La Corte territoriale ha preliminarmente motivato che, in caso di affitto di beni immobili rurali, non si produce l’automatica successione nel contratto di azienda, il quale richiede la conclusione di un apposito atto negoziale che deve essere depositato, per l’iscrizione, nel registro delle imprese, ai fini dell’efficacia del contratto nei confronti dei terzi ex art. 2556 c.c.; requisito, nel caso di specie, assente (punto 3.1 RAGIONE_SOCIALE sentenza).
3.3 Al fine di distinguere tra ‘subentro’ e ‘voltura’, la sentenza gravata fa riferimento all’allegato A RAGIONE_SOCIALE Delibera AEEG n. 348/07, che definisce ‘voltura’, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso (definizione contenuta anche nei moduli prestampati di RAGIONE_SOCIALE). Il ‘subentro’, consiste invece nell’attivazione RAGIONE_SOCIALE fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore.
3.4 Nel caso di specie, non risultando che la RAGIONE_SOCIALE abbia chiesto la cessazione del contratto, né il distacco del contatore, la sentenza ne ha ricavato che si vertesse in un caso di voltura contrattuale.
3.5 Ciò premesso, la sentenza gravata osserva che le richieste RAGIONE_SOCIALE società affittuaria RAGIONE_SOCIALE sono rimaste inevase e che, in data 28/02/2013, è stata sospesa la somministrazione di energia elettrica, con attivazione RAGIONE_SOCIALE procedura di distacco delle prese per morosità del precedente somministrato (RAGIONE_SOCIALE), risultando altresì documentato che il blocco amministrativo venne mantenuto per lungo tempo sui punti di prelievo attivi e che tale circostanza abbia di fatto impedito alla RAGIONE_SOCIALE di potersi rivolgere ad altri fornitori oppure di subentrare nel contratto originario, mai risolto da parte di RAGIONE_SOCIALE , nonostante l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE
3.6 Sulla base di tali elementi fattuali, la Corte territoriale ha osservato che l’RAGIONE_SOCIALE Garante RAGIONE_SOCIALE Concorrenza e del Mercato, con provvedimento NUMERO_DOCUMENTO del 19/07/2007, ha deliberato l’avvio di un’istruttoria per accertare l’abuso di posizione dominante nel mercato RAGIONE_SOCIALE fornitura e distribuzione di energia elettrica da parte di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE controllata RAGIONE_SOCIALE, i cui i segnalati comportamenti abusivi riguardavano il trattamento delle situazioni di morosità pregresse nella fornitura di energia elettrica a nuovi clienti diversi da quelli inadempienti. A conclusione dell’istruttoria, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiarito che il gestore non può rifiutarsi di attivare un’utenza a chi chiede il subentro per morosità pregresse del precedente inquilino, per cui ogni richiesta di pagamento di debiti precedenti, pena la sospensione del servizio o mancata attivazione dello stesso, è da considerarsi illecita e priva di ogni fondamento. Del pari, l’RAGIONE_SOCIALE, con proprio intervento di moral suasion in data 30.11.2018 (cui hanno aderito 18 operatori del settore energetico), ha reso chiaro che non è possibile condizionare l’esito positivo delle procedure di voltura o subentro al pagamento di debiti pregressi cui il richiedente sia del tutto estraneo.
3.7 Conformemente alle conclusioni raggiunte dall’RAGIONE_SOCIALE, la Corte ha ritenuto che, in caso di voltura nel nuovo contratto, le morosità pregresse lasciate dal precedente utente non devono essere imputate al nuovo titolare e proprietario dell’immobile, dal mo mento che si è in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente, e uno intestato al nuovo utente. Per cui il nuovo utente è tenuto a rispondere esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto, e non può invece essere tenuto a pagare i debiti del precedente utente riferiti ad un contratto cui egli è totalmente estraneo.
3.8 Sulla base di tali considerazioni, la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta di RAGIONE_SOCIALE, consistita nel subordinare la voltura del contratto di somministrazione in favore di NOME al pagamento da parte di quest’ultima RAGIONE_SOCIALE morosità RAGIONE_SOCIALE concede nte RAGIONE_SOCIALE e nel disporre il blocco amministrativo in danno di NOME, ha avuto ricadute pregiudizievoli sull’attività agricola svolta da quest’ultima.
3.9 A fronte di tale articolata e congrua motivazione, le censure RAGIONE_SOCIALE ricorrente risultano inammissibili, in quanto finalizzate ad una rivisitazione del merito RAGIONE_SOCIALE controversia.
Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 07/11/2023.