Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1371 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1371 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14146/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 515/2021 depositato il 13/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto reso il 13 maggio 2022 dalla Corte d’appello di Lecce.
Resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il decreto impugnato ha respinto il reclamo avanzato da NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce in data 23 settembre 2021, con il quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso spiegato dalla stessa NOME COGNOME ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c. per la nomina di un amministratore della cosa comune (villa in Corsano), con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese della procedura.
Anche la Corte d’appello, all’esito del reclamo, ha condann ato la COGNOME al pagamento in favore dei reclamati NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME delle relative spese di lite.
I giudici del reclamo, a proposito della censura sulla condanna alle spese operata dal Tribunale, hanno affermato ch e è vero, ‘in generale’, che nel ‘procedimento per la nomina giudiziale di un amministratore di condominio’, appartenendo esso ‘all’ambito della volontaria giurisdizione ed essendo di natura non contenziosa’, e non essendo perciò ‘identificabile una parte vittoriosa ed un’altra soccombente in esito a giudizio contenzioso’, non possono essere liquidate dal giudice adito, alla stregua dei principi stabiliti dagli art. 91 e ss. c.p.c., le spese di lite. Il decreto impugnato ha tuttavia aggiunto che ‘ anche il giudizio di volontaria giurisdizione, laddove si profili tra le parti un conflitto, la cui soluzione implica una soccombenza, resta in
ogni caso sottoposto alle regole dettate dagli art. 91 e s. c.p.c.’. la Corte d’appello di Lecce ha evidenziato che ‘on riferimento al giudizio in scrutinio, la posizione della reclamante è stata in primo grado di netta contrapposizione, tale che la questione proposta ha invece ingenerato una controversia fra le parti, rendendo identificabile una parte vittoriosa ed un’altra soccombente, assumendo tale giudizio un connotato lato sensu contenzioso, sicché, con riferimento a tale dinamica processuale, la soluzione adottata sul punto dal tribunale -che ha valutato la soccombenza in relazione all’esito dell’intera lite -va confermata, e quindi legittima risulta la condanna alle spese giudiziali nel procedimento, ancorché in materia di volontaria giurisdizione in un giudizio ex art. 1105 c.c.’
L’unico motivo del ricorso denuncia al riguardo la violazione e falsa applicazione de ll’art. 91 c.p.c., osservando che il comportamento processuale della reclamante o il livello del contrasto tra le parti non avrebbero comunque potuto mutare la natura volontaria del procedimento, rendendolo ‘lato sensi contenzioso’.
I controricorrenti, a p agina trentasette dell’atto di costituzione, spiegano che ‘la ricorrente con la precipua finalità di evitare per il futuro eventuali violazioni dei suoi diritti individuali, peraltro solo astrattamente ed ipoteticamente rappresentate, e garantirsi ex ante dal rischio di eventuali ed astratte ed ipotetiche estromissioni future, ha richiesto aprioristicamente e strumentalmente la nomina di un amministratore affinché questi sostituisse i comproprietari (non già nella adozione di uno specifico atto di gestione con riferimento al quale si configurasse l’inerzia dei partecipanti alla comunione, ma) nella generale gestione del bene comune (… e, pertanto, nell’esercizio dei poteri
e prerogative a questi spettanti… ). Conseguentemente avuto riguardo alla specificità d el caso sottoposto all’esame del Tribunale e cioè alle contrapposte e confliggenti posizioni e richieste, è certamente configurabile, nel caso che ci occupa, il ‘contrasto’ tra le parti e, quindi la parte soccombente e la parte vittoriosa’.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Le parti hanno presentato memorie.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria pronuncia su domanda relativa alle misure necessarie all’amministrazione della cosa comune, ai sensi dell’art 1105, comma 4, c.c., al fine di supplire all’inerzia dei partecipanti alla comunione, è atto di giurisdizione volontaria, non avente, perciò, carattere decisorio né definitivo, in quanto, piuttosto, revocabile e reclamabile a norma degli artt. 739, 742 e 742 bis c.p.c., ed identica natura rivela il decreto che sia reso in sede di reclamo, con conseguente inammissibilità contro di esso del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. L’impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. del decreto emesso ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c. residua nelle sole ipotesi, del tutto diverse da quella qui denunciata, in cui il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi (Cass. n. 28281 del 2019; n. 15548 del 2017; n. 4616 del 2012; n. 12881 del 2005; n. 24140 del 2004).
Il tribunale può essere adito agi effetti dell’art 1105, comma 4, c.c., per adottare i ‘provvedimenti necessari’ all’amministrazione . Tra i provvedimenti che il giudice può rendere è consentita anche la nomina di un amministratore (che sia un partecipante o pure un estraneo alla comunione), del quale il decreto deve determinare i poteri (sempre nei limiti dell’ordinaria amministrazione; arg. dall’art. 1106 c.c.): questo strumento, essendo espropriativo delle normali facoltà gestorie dei partecipanti, suppone una particolare gravità della loro incuria.
L’oggetto dei provvedimenti invocati ex art. 1105, comma 4, c.c., mediante i quali il giudice si sostituisce all’attività manchevole dei comproprietari parti nella gestione dell’interesse comune, non può comunque incidere sulla consistenza dei diritti individuali di ciascuno, necessitando tale questione la tutela in sede contenziosa.
L’autorità giudiziaria adotta o esegue un atto di amministrazione, che non ha, perciò, carattere decisorio né definitivo, ed è, piuttosto, revocabile e reclamabile a norma degli artt. 739, 742 e 742 bis c.p.c. Identica natura rivela il decreto che sia reso in sede di reclamo, e ciò spiega l’inammissibilità contro di esso del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
La natura del procedimento ex art. 1105, comma 4, c.c., comporta che esso resta sottratto all’applicabilità delle reg ole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c. in materia di spese processuali, le quali postulano l’identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso (Cass. n. 10663 del 2020; n. 15697 del 2020; n. 5451 del 2022).
Ne consegue che è ammissibile, nonché fondato, il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento per i provvedimenti di amministrazione della cosa comune, giacché essa concerne posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame viene adottata.
Ove, come la Corte d’appello assume essersi verificato nella specie (e come i controricorrenti evidenziano ancora nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.) , la domanda di provvedimenti ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c. non abbia per oggetto la tutela di un interesse comune a tutti i comproprietari, e sia piuttosto diretta a difendere interessi di singoli condomini in contrasto con altri, vi è ragione per negare l’accoglimento di tale domanda in sede volontaria e devolverne la decisione in sede contenziosa, e non per intendere convertita la natura del procedimento, sì da implicare una soccombenza che vada sottoposta, in via di applicazione estensiva, alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c.
Il ricorso deve essere pertanto accolto ed il decreto impugnato va cassato. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con accoglimento del reclamo avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce in data 23 settembre 2021 limitatamente al punto che condannava NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali.
Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza, con condanna in solido dei controricorrenti nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, accoglie il reclamo avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce in data 23 settembre 2021 limitatamente al punto che condannava NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali; condanna in solido i controricorrenti a rimborsare alla ricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.200 ,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione