Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34391 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34391 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16835/2022 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME-) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME (CODICE_FISCALE
nonchè contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
-intimati- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1206/2021 depositata il 10/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso straordinario notificato il 27/06/2022, affidato a 3 motivi illustrati da memoria, il sig. NOME COGNOME impugna con ricorso per cassazione il decreto reso nel reclamo avverso provvedimento di volontaria giurisdizione dalla Corte d’appello di Salerno il 6 aprile 2022, nel procedimento iscritto al RG 1206/2021, pubblicato il 10 giugno 2021, reso nei confronti degli intimati NOME NOME NOME e NOME e degli eredi di NOME NOME con il quale la Corte d’appello ha dichiarato la inammissibilità del reclamo proposto dal Cacciatore, condannandolo al pagamento delle spese.
I sigg.ri COGNOME hanno notificato controricorso deducendo l’inammissibilità del ricorso.
Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Nocera Inferiore, adito in sede di volontaria giurisdizione, ha rigettato i separati ricorsi di NOME COGNOME quale dante causa) e dei COGNOME ( quali suoi aventi causa) volti a ottenere lo svincolo dell’importo di € 46.306,25 chiesto da NOME NOMECOGNOME quale amministratore dello stabile condominiale afferente alla proprietà di NOME COGNOME quale contributo di
ricostruzione, riconoscendolo in favore degli eredi di NOME NOME che lo aveva originariamente ricevuto in qualità di delegato alla pratica di ricostruzione del fabbricato condominiale di V. M. Garzia n. 59/61, presso la Tesoreria Provinciale di Salerno ai sensi della l. 219/1981, compensando le spese tra le parti.
Il ricorso è stato respinto dal Tribunale di Nocera Inferiore adito in sede di volontaria giurisdizione sull’assunto che la Corte d’appello, con la sentenza n. 526/2013, ha definitivamente accertato che NOME COGNOME non vanta diritto alcuno alla restituzione delle somme per contributi inerenti al fabbricato di INDIRIZZO. M. INDIRIZZO n. INDIRIZZO/61, giacché, oltre ad essere rimasto contumace nel giudizio instauratosi tra NOME NOME e NOME (succeduti ad NOME) e la RAGIONE_SOCIALE (di cui COGNOME era socio), quale presunta cessionaria del contratto di vendita del bene intervenuto tra i COGNOME e il COGNOME, la società si era vista rigettare la domanda relativa al diritto di restituzione di detta somma.
Pertanto, il Tribunale ha emesso il decreto di svincolo dell’importo depositato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato a favore di NOME NOME quale delegato per la pratica di ricostruzione del fabbricato erogata dal comune di Cava dei Tirreni, e per esso i suoi eredi .
La c orte d’appello, nell’impugnato decreto emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale, ha ritenuto inammissibile il ricorso di NOME COGNOME per mancata enunciazione delle ragioni per le quali, alla luce del decisum della sentenza n. 526/2013 della Corte d’appello, passata in giudicato dopo il rigetto del ricorso per cassazione, il giudice di prime cure abbia erroneamente rigettato il ricorso dell’attuale ricorrente volto a ricevere lo svincolo della predetta somma, condannando il reclamante alle spese ex art. 91 c.p.c., ritenuta
la sua soccombenza connessa a motivi di carattere processuale, come tale delibabile in sede di volontaria giurisdizione.
Motivi della decisione
Va rilevata, in via pregiudiziale, la inammissibilità del ricorso per cassazione in virtù dell’art. 379, comma 3°, cpc, il quale esclude espressamente l’impugnabilità dei decreti emessi dalla Corte d’Appello in sede di reclamo avverso un provvedimento di volontaria giurisdizione.
Quando il provvedimento impugnato non possiede i caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è inammissibile, ancorché sia contestata la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, poiché la pronunzia sull’inosservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando presupposti, modi e tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha la medesima natura dell’atto giurisdizionale al quale il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza decisoria e definitiva, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta (o possa essere riaperta) la discussione sul merito ( cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 5738 del 27/02/2019; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20396 del 01/08/2018).
Su tale questione, di carattere pregiudiziale, il ricorrente non deduce alcunché.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 21/10/2024