SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6238 2025 – N. R.G. 00036063 2022 DEPOSITO MINUTA 26 07 2025 PUBBLICAZIONE 26 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36063/2022 promossa da:
(C.F./P. IVA , corrente in Novate Milanese, INDIRIZZO in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME, congiuntamente e disgiuntamente con l’avv. NOME COGNOMEC.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, INDIRIZZO in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo P. C.F.
Parte attrice
Contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMEC.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Paderno Dugnano, INDIRIZZO in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione P. C.F.
Parte convenuta
Conclusioni delle parti:
parte attrice :
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
IN INDIRIZZO E/O PREGIUDIZIALE:
-Accertare e dichiarare la tardività della costituzione ex adverso e per l’effetto
– Dichiarare la decadenza del diritto di parte convenuta di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio ovvero fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere in sede giudiziale dall’attore
NEL MERITO IN PRINCIPALITA’
– Accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in INDIRIZZO, Milano per i vizi
e difetti riscontrati sul veicolo *** TARGA_VEICOLO a seguito dell’ATP effettuato e per l’effetto
– Accertare e dichiarare i danni arrecati alla , in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati sul mezzo *** TARGA_VEICOLO e qui quantificati in euro 11.449,99 (il tutto oltre iva) di cui euro 9.899,99 quale perdita economica del mezzo calcolato sul valore di acquisto del mezzo, euro 1250,00 costo del montaggio dei doppi comandi ed euro 300,00 quale costo dello smontaggio, e conseguentemente
– Condannare la , corrente c.s. al pagamento della somma di euro 11.449,99 per i titoli di cui sopra o in quell’altra somma che risulterà corretta all’esito della istruttoria, nonché
– Condannare la al rimborso di tutte le spese sostenute nel giudizio di ATP rg 33435/2021 quantificati in euro 3.090,05 di cui euro 1.740,05 per la CTU; 464,00 per l’assistenza legale, euro 286,00 spese borsuali, euro 600,00 parcella del CTP e successive occorrende.
IN INDIRIZZO
– Accertare e dichiarare, i danni arrecati alla , in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati sul mezzo *** TARGA_VEICOLO e qui quantificati in euro 8.630,00 (il tutto oltre iva) di cui euro 7.080,00 quale perdita economica del mezzo calcolata sul valore commerciale, euro 1250,00 costo del montaggio dei doppi comandi ed euro 300,00 quale costo dello smontaggio,
e conseguentemente
– Condannare la , corrente c.s. al pagamento della somma di euro 8.630,00 per i titoli di cui sopra o in quella diversa maggiore e/o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia
nonché
– Condannare la al rimborso di tutte le spese sostenute nel giudizio di ATP rg 33435/2021 quantificati in euro 3.090,05 di cui euro 1.740,05 per la CTU; 464,00 per l’assistenza legale, euro 286,00 spese borsuali, euro 600,00 parcella del CTP e successive occorrende.
– Il tutto con interessi legali dalla scadenza al saldo
IN OGNI CASO
– Rigettare le domande tutte, le eccezioni e difese avverse in quanto infondate in fatto e diritto
– Con condanna alle spese e competenze del procedimento di ATP e del presente giudizio IN INDIRIZZO
– Ammettere tutte le istanze istruttorie, sia per prova diretta che per prova contraria che documentali, già formulate con le memorie n. 2 e 3 depositate in favore della e qui integralmente richiamate e ritrascritte, con i testi ivi indicati
– respingersi le istanze istruttorie formulate da controparte per i motivi di cui alle memorie 2,3 depositate in favore della qui integralmente richiamate e ritrascritte.
Parte convenuta :
Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale di Milano,
nel merito in via principale:
1) respingere tutte le domande svolte dalla ricorrente nei confronti della convenuta, per le ragioni esposte in atti.
In via subordinata:
2) nella denegata ipotesi in cui si ravvisassero responsabilità a carico della convenuta, accertare e dichiarare che il minor valore dell’auto è pari a € 1.934,40.
In ogni caso:
3) spese rifuse.
In via istruttoria:
Si reiterano le istanze istruttorie indicate nella successiva memoria istruttoria, con i testi ivi indicati.
Si chiede ammettersi prova contraria dei capitoli eventualmente ammessi per la controparte.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
allegava:
-di avere acquistato da in data 8.1.2020 un’autovettura *** TARGA_VEICOLO al prezzo di euro 16.499,99 tramite finanziamento;
-che s in dai primi utilizzi si evidenziava una difficoltà nell’innesto del cambio, che rendeva estremamente difficoltoso l’utilizzo dell’auto in particolare per gli allievi della scuola guida, attività che la ricorrente svolgeva e per la quale aveva effettuato l’acquisto ;
-che nei mesi di giugno, luglio, settembre ed ottobre 2020 l’auto veniva revisionata dalla convenuta, anche con sostituzione dell’intero cambio, ma il vizio si ripresentava;
-che seguivano nei mesi successivi continui contatti tra i difensori delle parti nel tentativo di risolvere bonariamente la vertenza;
-che nel settembre del 2021 incardinava ATP presso il Tribunale di Milano, ma neppure in quella sede le parti riuscivano a conciliare la controversia nonostante le proposte del CTU nominato;
-che il CTU aveva accertato la presenza di un vizio che rendeva il bene inidoneo all’uso cui era destinato, non emendabile, e pertanto aveva quantificato la perdita di valore del mezzo nella misura del 20% del valore del veicolo, pari ad euro 1.934,43, oltre iva;
-che la quantificazione del CTU era errata, dovendosi invece ottenere un risarcimento pari al 60% del valore del veicolo alla data dell’acquisto, oltre al costo della pedaliera installata sulla vettura per euro 1250,00, oltre iva, oltre al costo di smontaggio in caso di vendita per euro 300,00, oltre iva, il tutto per complessivi euro 11.449,99, oltre iva, nonché spese di ATP.
Ciò allegato, rassegnava le seguenti conclusioni:
‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta, previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, ed ordinata l’acquisizione del fascicolo del ricorso per accertamento tecnico preventivo portante il n 33435/2021 rg del Tribunale di Milano giudicare
A) NEN MERITO IN PRINCIPALITA’
– Accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in INDIRIZZO Milanp per i vizi e difetti riscontrati sul veicolo *** TARGA_VEICOLO e di cui in narrativa del presente e per l’effetto
– Accertare e dichiarare, i danni arrecati alla di , in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati sul mezzo *** TARGA_VEICOLO, e qui quantificati in euro 11.449,99 (il tutto oltre iva) di cui euro 9.899,99 quale perdita economica del mezzo calcolato sul valore di acquisto del mezzo, euro 1250,00 costo del montaggio dei doppi comandi ed euro 300,00 quale costo dello smontaggio, e conseguentemente
– Condannare la , corrente c.s. al pagamento della somma di euro 11.449,99 per i titoli di cui sopra o in quell’altra somma che risulterà corretta all’esito della istruttoria, nonchè
– Condannare la al rimborso di tutte le spese sostenute nel giudizio di ATP rg 33435/2021 quantificati in euro 3.090,05 di cui euro 1.740,05 per la CTU; 464,00 per l’assistenza legale, euro 286,00 spese borsuali, euro 600,00 parcella del CTP.
IN INDIRIZZO
– Accertare e dichiarare, i danni arrecati alla , in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati sul mezzo *** TARGA_VEICOLO, e qui quantificati in euro 8.630,00 (il tutto oltre iva) di cui euro 7.080,00 quale perdita economica del mezzo calcolata sul valore commerciale, euro 1250,00 costo del montaggio dei doppi comandi ed euro 300,00 quale costo dello smontaggio, e conseguentemente
– Condannare la , corrente c.s. al pagamento della somma di euro 8.630,00 per i titoli di cui sopra o in quell’altra somma che risulterà corretta all’esito della istruttoria, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute nel giudizio di ATP rg 33435/2021 quantificati in euro 3.090,05 di cui euro 1.740,05 per la CTU; 464,00 per l’assistenza legale, euro
Condannare la 286,00 spese borsuali, euro 600,00 parcella del CTP.
– Il tutto con interessi legali dalla scadenza al saldo
B) IN INDIRIZZO
– Con riserva di articolare, dedurre, produrre ed indicare testi in virtù delle difese avverse
-Si chiede l’autorizzazione ad acquisire il fascicolo dell’ATP
C) IN OGNI CASO
Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio ‘
In data 24.1.2023 si costituiva in giudizio la quale contestava tutto quanto ex adverso allegato e precisava:
-che al momento dell’acquisto la ricorrente non aveva dichiarato a quale utilizzo l’autovettura sarebbe stata destinata;
-che il vizio lamentato non era mai stato riscontrato dai tecnici della convenuta nonostante i numerosi controlli e di detto vizio non era mai stata data evidenza dalla ricorrente;
-che l’autovettura non era stata ferma ed inutilizzata per due anni, come dichiarato dalla ricorrente, ma risultava aver percorso, durante tutti i mesi in cui proseguivano i controlli, ben 60.000 km alla primavera del 2022, quando veniva visionata dal CTU nell’ambito dell’ATP;
-che l’auto era stata utilizzata nell’ambito della scuola guida quindi non era affatto inidonea e il difetto del cambio, riscontrato dal CTU, non ne precludeva l’uso abituale, ma solamente rendeva difficoltosa qualche manovra all’utente poco esperto come gli allievi dell’autoscuola;
-che la convenuta si era sempre dichiarata disposta a transigere la controversia ma le eccessive pretese della ricorrente avevano impedito la definizione bonaria;
-che l’acquisto di una nuova auto dichiarato dalla ricorrente in sede di ATP era stato effettuato ben due anni dopo la compravendita di cui si tratta ed era del tutto scollegato dalla vicenda in oggetto;
-che il vizio non sussisteva affatto e quindi la domanda andava rigettata, al più potendosi riconoscere solo il risarcimento del danno nella misura indicata dal CTU in sede di ATP.
Ciò allegato, rassegnava le seguenti conclusioni:
‘ Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale di Milano, nel merito in via principale:
1) respingere tutte le domande svolte dalla ricorrente nei confronti della convenuta, per le ragioni esposte in atti.
In via subordinata:
2) nella denegata ipotesi in cui si ravvisassero responsabilità a carico della convenuta, accertare e dichiarare che il minor valore dell’auto è pari a € 1.934,40. In ogni caso:
3) spese rifuse. ‘
Alla prima udienza del 27.1.2023 le parti insistevano nelle rispettive istanze.
Disposto il mutamento del rito, fissata udienza ex art. 183 c.p.c., concessi i richiesti termini ex art. 183 c.p.c., depositate le memorie istruttorie, rigettate le richieste istruttorie, precisate le conclusioni, all’udienza del 17.4.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Dovendosi, quindi, esaminare l’ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte
si osserva
Occorre innanzitutto rilevare che il contratto di acquisto della vettura dell’8.1.2020 non fa alcun riferimento all’utilizzo cui il mezzo sarebbe stato destinato.
Ed è anche ragionevole ritenere che, se l’auto avesse manifestato da subito il grave problema lamentato dall’attrice, quest’ultima, proprio perché il mezzo era destinato all’insegnamento in vista dell’ottenimento della patente di guida, si sarebbe immediatamente rivolta dalla convenuta e non avrebbe neppure installato la pedaliera. Così non è stato e l’auto è stata portata in riparazione solo nell’agosto del 2020.
Parimenti non è risultato provato che l’auto fosse rimasta ferma ed inutilizzata per ben due anni. Al momento della perizia espletata, l’auto aveva percorso circa 60.000 km con conseguente evidenza del l’utilizzo che ne era stato fatto, indubbiamente nell’ambito della scuola guida, avendo l’attrice dichiarato che l’auto era utilizzata solo per quel fine.
Occorre dunque esaminare la perizia espletata nell’ambito dell’ATP.
L’ing. nominato consulente d’ufficio, ha evidenziato quanto segue:
‘ L’autovettura oggetto del ricorso è stata ispezionata e provata su strada collegialmente, guidata dal CTU accompagnato dal titolare di sig. , e dai Consulenti Tecnici delle Parti. Nel corso della prova, svolta in ambito urbano, si è riscontrata la manovrabilità ottimale della leva del cambio (ovvero sforzo ridotto e precisione sufficiente) in tutte le condizioni, ad eccezione di:
o Impuntamento per innestare la retromarcia, quando la leva esce dalla 2° marcia, spinta frontalmente senza accompagnare lateralmente la leva;
o Impuntamento per innestare la 4° marcia, uscendo dalla 2° marcia, spinta frontalmente senza accompagnare lateralmente la leva.
Si è infine convenuto con le Parti che, dal momento che ha già cercato di eliminare quanto riscontrato sostituendo interamente cambio/leveraggi/cavi, gli impuntamenti riscontrati non fossero emendabili.
7. Valutazioni tecniche relative all’anomalia riscontrata
La precisazione che l’impuntamento della leva avviene quando ‘spinta frontalmente senza accompagnare lateralmente la leva’ è necessaria: tale movimento è infatti quello tipicamente insegnato agli allievi, neo -patentandi, dagli istruttori di guida, al fine di evitare errori nell’inserimento delle ‘marce’. E’ questo dunque un movimento particolare che non sempre il conducente medio adotta, sebbene possa accadere a tutti di eseguirlo. Va inoltre precisato che l’impuntamento non preclude l’inserimento del rapporto desiderato, che può riuscire al tentativo successivo ripetendo il movimento ed accompagnando la leva, manovra che risulta istintiva (sebbene fastidiosa) al guidatore esperto, ma alquanto indesiderata ed ostica all’allievo di scuola -guida. Al fine di valutare se modelli analoghi di *** *** avessero la stessa caratteristica della manovrabilità del cambio, lo scrivente ha provato un modello *** Diesel 66 kW (imm.2015 – VINVF15RFL0H52216), rilevando totale assenza degli impuntamenti riscontrati nell’autovettura della Ricorrente, che sono dunque da catalogare come effettiva anomalia di funzionamento. La ricerca di modelli *** identici a quello della Ricorrente è stata infruttuosa, né RRG è stata in grado di mettere a disposizione del CTU tale modello per i rilievi del caso. In ultima sintesi, l’ispezione dell’autoveicolo oggetto di accertamento ha confermato la sussistenza delle doglianze della Ricorrente, confermando la presenza di un’anomalia della manovrabilità del cambio che non pregiudica l’utilizzo del veicolo da parte del conducente medio, per il quale costituisce eventualmente un fastidio, ma rende il veicolo certamente inadatto allo scopo per cui è stato acquistato, ovvero l’insegnamento della guida da parte di un’autoscuola.
8. Attività di ripristino
I consulenti di parte hanno convenuto con il CTU che l’anomalia di manovrabilità del cambio non sia emendabile, dal momento che ogni possibile intervento è stato eseguito dalla concessionaria in accordo con il costruttore del veicolo. Ciò premesso, il quesito posto dal Giudice chiede di accertare, in caso di vizio non emendabile, la perdita di valore del veicolo.
Ovviamente non esistono tabelle o listini per una tale valutazione, da effettuarsi in via equitativa. Posto dunque che il valore il valore commerciale del veicolo (fonte EUROTAX GIALLO -Febbraio 2022) *** 8V 85 CV Intens è di 11.800 €, in via equitativa la riduzione di valore a causa della difettosità riscontrata è
non superiore al 20%. Pertanto, essendo l’importo al netto dell’IVA pari a 9672,13 €, la riduzione di valore è non superiore a € 1.934,43 (+IVA se dovuta) . ‘
Il CTU ha altresì precisato che: ‘ La valutazione della perdita di valore del veicolo in conseguenza della difettosità riscontrata (quantificata in via equitativa nell’ordine del 20%) è stata espressa dallo scrivente in relazione all’eventuale vendita del veicolo ad un acquirente generico, per il quale tale anomalia è assai poco riscontrabile (come del resto lo è stato per il CTU, che nel corso della prova non si è accorto della difettosità se non quando gli è stata indicata dal Ricorrente, e verificata solo attraverso specifiche manovre) (…) Lo scrivente ribadisce che l’anomalia riscontrata costituisce un disagio alla guida, che si manifesta più frequentemente nel metodo didattico degli istruttori di guida, e molto meno frequentemente nell’utilizzo da parte del conducente ‘medio’. Tale anomalia, dunque, non preclude l’utilizzo da parte di una scuola guida, ma certamente incide sull’utilizzo dell’autovettura per la scuola guida creando un disagio per gli allievi ‘.
Ora, è stata accertata la presenza del vizio.
Tale vizio non rende l’autovettura del tutto inadatta all’uso cui è destinata (cioè il trasporto di persone), né all’utilizzo peculiare cui l’attrice l’aveva destinata (scuola guida) ; crea però, come rilevato dal CTU, un disagio in chi la utilizzi (maggiormente in chi è inesperto nella guida).
Trattasi di vizio non emendabile.
L’attrice ha chiesto il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Il risarcimento del danno deve correttamente essere correlato al minor valore commerciale del mezzo, stimato dal CTU nel 20% del valore del bene , considerata la natura e l’entità del vizio . La proposta di svalutazione nella misura del 60% come avanzata dall’attrice non può essere accolta perché non trova giustificazione alcuna.
Il valore dell’auto non può essere stimato al momento della vendita del bene, in considerazione anche dell’utilizzo dell’auto.
L’attrice ha allegato di non aver potuto utilizzare il bene, ma è risultato invece che l’autovettura avesse percorso ben 60.000 km; di detta circostanza l’attrice non ha dato spiegazione. Deve ritenersi dunque che l’auto sia stata utilizzata nell’attività di scuola guida. L’acquisto della nuova auto, Lancia Ypsilon, non risulta ricollegata alla presente vicenda essendo avvenuta un anno e mezzo dopo la compravendita di cui si tratta. Il relativo costo e gli accessori non rilevano pertanto ai fini della quantificazione del danno. Anche i costi per il montaggio e lo smontaggio degli accessori montati sulla vettura di cui si tratta non possono essere presi in considerazione non risultando che le parti avessero concluso il contratto sul presupposto di adibire il mezzo alle lezioni per gli allievi.
Pertanto, il danno viene stimato in via equitativa in euro 1. 934,43, oltre iva, dalla data della domanda al saldo effettivo.
Devono essere riconosciute le spese di giudizio in relazione al procedimento di ATP.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
-condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 1.934,43, oltre iva, dalla data della domanda al saldo effettivo;
-condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese sostenute nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari ad euro 3.090,05;
-condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 2.098,50, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge, e spese di iscrizione a ruolo
Milano, 10.7.2025
Il giudice dott.ssa NOME COGNOME