Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 790 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 790 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23273-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 1204/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 15/05/2019 R.G.N. 1251/2016;
Oggetto
R.G.N. 23273/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 14/12/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 15.5.2019 la C orte d’appello di Bari, in riforma di sentenza del 2016 del tribunale della stessa sede, ha accertato l’esposizione del lavoratore in epigrafe ad amianto in misura rilevante per il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva ed ha condannato l’Inps al riconoscimento di tale beneficio dal 2.9.82 al 31.95, escludendo nel caso la maturazione di prescrizione e di decadenza.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo , rispetto al quale è rimasto intimato il lavoratore.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c. per avere la sentenza impugnata riconosciuto il beneficio per un periodo maggiore rispetto a quello richiesto.
Il motivo è fondato, risultando il vizio di ultrapetizione dalla lettura stessa degli atti e dal confronto tra domanda e sentenza.
Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata in parte qua ; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il riconoscimento del diritto azionato solo per il periodo dal 1.9.82 al 31.12.92 e
con condanna dell’INPS al pagamento delle prestazioni limitatamente a tale periodo.
Le spese dei giudizi di merito vanno liquidate nella medesima misura stabilita dalla sentenza impugnata, con distrazione in favore del procuratore della parte, come ivi indicato.
Le spese del giudizio di legittimità vanno invece compensate, per non aver la controparte opposto nulla al ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza in parte qua e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di NOME NOME alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, limitatamente al periodo dal 1.9.1982 al 31.12.1992, con condanna del l’INPS al riconoscimento del beneficio limitatamente al detto periodo.
Liquida le spese dei giudizi di merito nella misura stabilita dalla sentenza impugnata, con distrazione; spese del giudizio di legittimità compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14