Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19559 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19559 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25471-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
R.G.N. 25471/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 29/04/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 130/2022 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/04/2022 R.G.N. 333/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza in atti, ha parzialmente accolto l’appello proposto da NOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Pescara che aveva respinto il suo ricorso col quale aveva richiesto l’annullamento delle 44 cartelle di pagamento indicate nell’intimazione di pagamento n. 083202090010713 42000 notificata il 8/2/2020 per un importo complessivo di € 120.483,53.
In particolare la Corte d’appello ha rigettato l’appello in relazione a buona parte degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento, mentre per altri avvisi la Corte d’appello ha accolto il gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato annullate di diritto, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 540 le partite relative agli avvisi di addebito indicati in dispositivo con conseguente diritto dell’appellante al discarico dei relativi ruoli.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossione con due motivi di ricorso ai quali ha resistito con controricorso NOME COGNOME con controricorso. L’Inail si è costituito in giudizio con controricorso
limitandosi a rilevare che delle cartelle per cui è causa solo quattro contenevano richieste di premi da parte dell’Inail e che le stesse cartelle erano già state oggetto di giudizio dinanzi allo stesso tribunale di Pescara conclusosi con sentenza n.328 del 2020, favorevole all’istituto appellato da NOME NOMECOGNOME Inail ha altresì riferito che il giudizio d’appello si era concluso con sentenza di rigetto n. 593 del 2021 della Corte d’appello di L’Aquila avverso la quale NOME COGNOME aveva proposto ricorso in cassazione (R.G. n. 4167/2022). L’Inps si è limitato a depositare la procura speciale. Prima dell’udienza l’Inail ha depositato memoria nella quale ha ribadito che le quattro cartelle contenenti richieste di premi Inail (n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA) per cui è causa sono già state oggetto di giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, conclusosi con sentenza n. 328/2020, favorevole all’Istituto, avverso la quale la Sig.ra COGNOME ha proposto appello, rigettato con sentenza n. 593/2021 della Corte di Appello di L’Aquila, avverso la quale la Sig.ra NOME COGNOME ha proposto ricorso in Cassazione, RG n. 4167/2022, per il quale è stata proposta la definizione anticipata ex art. 380 Bis c.p.c. , per l’inammissibilità del ricorso stesso, a fronte della quale controparte non ha depositato alcuna istanza per la decisione.
Il Collegio, dopo la decisione, ha autorizzato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione dell’articolo 112 cpc per avere la Corte d’appello pronunciato oltre la domanda, avendo proceduto all’annullamento di cartelle esattoriali che
non erano ricomprese nella domanda azionata con il ricorso introduttivo.
Inoltre le stesse cartelle avevano ad oggetto crediti tributari ed esulavano dalla competenza del giudice ordinario.
1.1.- Il motivo è fondato.
1.2. Come risulta dalle conclusioni del giudizio di primo grado trascritte dalla ricorrente, risulta pacifico che il ricorso introduttivo della contribuente fosse diretto ad ottenere l’annullamento delle seguenti cartelle esattoriali e dei seguenti avvisi di addebito nn.
TABLE
NUMERO_CARTA,
38320190001104112000, 38320190001484402000
Per contro, come risulta dal dispositivo della decisione impugnata, la Corte di appello ha annullato invece anche le cartelle nn. NUMERO_CARTA
NUMERO_CARTA,
NUMERO_CARTA,
NUMERO_CARTA,
NUMERO_CARTA,
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NUMERO_CARTA,
NUMERO_CARTA,
le quali, seppur oggetto dell’intimazione esattoriale impugnata, esulavano dalla materia del contendere.
Da ciò consegue l’esistenza del vizio di ultra o extra petizione denunciato per la violazione dell’art.112 c.p.c. il quale esiste secondo la giurisprudenza di questa Corte tutte le volte in cui il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori.
2.- Con il secondo motivo ADER deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 e dell’articolo 1, commi 539bis e 540 della legge numero 228/2012 in relazione all’articolo 360, n. 4 c.p.c. per non avere la Corte d’appello dichiarato che anche in ordine agli atti esattoriali indicati non si era prodotto l’annullamento ex articolo 1, comma 540, legge 228 del 2012, essendo gli stessi sottesi alla pregressa istanza di sospensione legale della riscossione del 2019 ( e pertanto l’istanza violava il divieto di reiterazione previsto dalla legge). In effetti nella precedente istanza dell’8/10/2019 allegata dall’ente quale documento 5 della memoria costituzione in primo grado e
riprodotta in ricorso la contribuente aveva già chiesto la sospensione anche degli atti in discorso. Pertanto considerato il tenore dell’articolo 1, commi 537 e ss. della legge n. 228/ 2012 risultava evidente come la Corte d’appello fosse pervenuta ad un’erronea ricostruzione della quaestio facti, tale da indurla ad applicare erroneamente le disposizioni in epigrafe alla fattispecie dedotta in giudizio; che non poteva beneficiare dell’annullamento disposto dalla norma.
2.1. Il motivo è inammissibile perché la Corte di appello non si è occupata di tale problema e la parte ricorrente – per non incorrere nella pronuncia di inammissibilità per novità della censura in cassazione aveva l’onere di dimostrare dove, come e quando avesse sollevato la medesima questione (tanto più qualificata come di fatto) sia in primo grado, sia in sede di gravame davanti alla Corte di appello.
3.- Occorre quindi accogliere il primo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito con annullamento della sentenza nella parte in cui, in mancanza di domanda, ha annullato le cartelle indicate: nn. 08320120004812524000, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, 08320160006035192000, 08320160007521475000, 08320170003276315000, 08320170004585587000, 08320180010404744000, NUMERO_CARTA.
Deve essere pure considerato che il giudizio RG n. 4167/2022, relativo all’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 593/2021 della Corte di Appello di L’Aquila, indicato dall’INAIL, risulta definito con la definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. e non
interferisce con la presente decisione dal momento che dalla stessa PDA nulla si evince in merito alle cartelle impugnate.
Per quanto riguarda le spese del giudizio restano ferme quelle liquidate nella fase di appello; mentre devono essere compensate tra tutte le parti in causa le spese del giudizio di cassazione.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito annulla la sentenza in relazione alle cartelle indicate in motivazione. Mantiene ferma la liquidazione delle spese nei termini operati nel giudizio di appello e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.4.2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME