Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19452 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19452 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21487-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimate –
Oggetto
Contributi opposizione avviso addebito
R.G.N. 21487/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 13/05/2025
CC
avverso la sentenza n. 133/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/03/2022 R.G.N. 1113/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
L a Corte d’appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia – che aveva accolto parzialmente l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di addebito avente ad oggetto l’importo di € 1.110.776,08, di cui € 716.755,73 a titolo di contributi per il periodo dal 1/2016 al 7/2017, oltre sanzioni civili e spese di riscossione, dovute all’Inps in forza del verbale di accertamento e notificazione del 24.1.18 -ha dichiarato l’inefficacia dell’avviso di addebito opposto limitatamente alla pretesa eccedente le 1939 ore di assenza.
Il tribunale, in mancanza di una delle ipotesi eccettuative, aveva ritenuto fondata la pretesa contributiva dell’Inps, rispetto alle assenze non retribuite e alle assenze non giustificate, salvo che per quelle assenze rispetto alle quali vi era stata una reazione disciplinare da parte del datore di lavoro (accertate dal ctu nella misura di 1.939 ore). Il giudice di primo grado aveva ritenuto fondata anche la pretesa dell’ente previdenziale relativa al recupero dei contributi derivante dalla rielaborazione delle buste paga, integrate con le ore di malattia a carico della società, che questa non aveva considerato in applicazione di accordi sindacali da essa ratificati.
La Corte d’appello, da parte sua, nell’accogliere il gravame dell’Inps -ritenuto come detto che era stata accertata l’insussistenza della pretesa contributiva di cui al punt o 1 del
verbale di accertamento, per la parte eccedente le 1.939 ore di assenza -ha dichiarato l’inefficacia dell’avviso di addebito opposto, relativamente alla somma richiesta dall’Inps a tale titolo.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps sulla base di un motivo, illustrato da memoria. RAGIONE_SOCIALE e l’Agenzia delle Entrate riscossione sono rimaste intimate.
Il collegio ha riserva to il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte di merito, accogliendo l’appello dell’Inps che chiedeva la riforma di un sol o capo della sentenza, dichiarava inefficace l’avviso di addebito per la parte eccedente le 1939 ore, quando invece -alla luce della sentenza di primo grado – avrebbe dovuto dichiarare inefficace il medesimo avviso di addebito fino alla soglia delle 1939 ore (per le quali vi era stata reazione disciplinare alle assenze ingiustificate, da parte del datore di lavoro), che erano quelle per cui non vi era obbligo di contribuzione.
Il motivo è fondato.
Infatti, l’Inps in appello aveva proposto un solo motivo di doglianza, per chiedere la parziale riforma della sentenza di primo grado, solo nella parte in cui aveva disposto l’annullamento totale dell’avviso di addebito, chiedendo che , invece, fosse dichiarato efficace nella parte relativa all’importo di € 708.180,90 (corrispondente alle ore eccedenti le 1939, per
le quali era stato riconosciuto dal primo giudice l’obbligo contributivo).
In particolare, alla fine del foglio 3 nella sentenza impugnata, si afferma, in riferimento alla sentenza di primo grado:
‘il giudice a quo (…) affermava che, in mancanza di una delle predette ipotesi eccettuative, peraltro neppure dedotte, la pretesa contributiva dell’Inps, rispetto alle assenze non retribuite e alle assenze non giustificate era fondata, salvo che per quelle assenze rispetto alle quali c’era stata una reazione disciplinare, da parte del datore di lavoro’.
‘all’esito della disposta ctu contabile che aveva accertato n. 1939 ore di assenza per le quali vi corrispondenza tra la iniziativa disciplinare e le assenze risultanti dalle busta paga quantificava (il giudice di primo grado, n.d.e .) in € 708.180,90 la somma dovuta dalla opponente all’Inps’ .
Quindi, appare chiaro che le 1939 ore accertate dal ctu, per le quali vi è stata reazione disciplinare, erano eccettuate dalla pretesa contributiva.
Tuttavia al terz’ultimo cpv della sentenza, si afferma:
‘ne consegue che, essendo stata accertata l’insussistenza della pretesa contributiva, di cui al punto 1 del verbale di accertamento, per la pare eccedente le 1.939 ore, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata l’inefficacia dell’avviso di debito opposto, relativamente alla somma richiesta dall’Inps’.
Quindi, la Corte d’appello ha dichiarato inefficace l’avviso di addebito, proprio nella parte nella quale era stata riconosciuta la pretesa contributiva e che non era stata oggetto di
impugnazione (vedi dispositivo) e che quindi era passata in giudicato, come correttamente eccepito dall’Inps.
In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.25.
Il Presidente NOME COGNOME