Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25345 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4613/2023 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE domiciliato digitalmente per legge – ricorrente –
contro
NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE domiciliato digitalmente per legge – controricorrente incidentale – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CAGLIARI n. 1849/2022 depositata il 13/07/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 5/05/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che
NOME COGNOME affermò che il 10/09/2016 mentre era a bordo della sua autovettura, nell’attraversare il passaggio a livello sulla INDIRIZZO, in Dolianova, l’auto era colpita a dalla sbarra del passaggio a livello, con conseguenti danni;
l’COGNOME c convenne, pertanto, in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Cagliari NOME COGNOME in quanto questi aveva manovrato la detta sbarra del passaggio a livello in modo che collidesse con l’autovettura ;
il COGNOME non si costituì in causa né rese l’interrogatorio formale, pur a seguito della rituale notifica dell’ordinanza ammissiva, e il Giudice di pace lo condannò al risarcimento dei danni in contumacia, assumendo a base della decisione le foto e le documentazioni di spese depositate dall’Usai ;
NOME COGNOME appellò la sentenza e il Tribunale di Cagliari, nel contraddittorio con l’appellato COGNOME, con sentenza non definitiva n. 446 del 20/02/2020 annullò la sentenza di primo grado, per vizio della chiamata in giudizio del convenuto, appellante, COGNOME e ordinò rinnovarsi il processo, con il rito per il processo dinanzi al Giudice di pace e, con separata ordinanza, dispose, per il prosieguo dell’istruttori a, alla quale non intese dare seguito, reputando la causa documentale;
il Tribunale, all’esito del giudizio, con sentenza definitiva n. 1849 del 13/07/2022, rigettò la domanda di risarcimento proposta da NOME COGNOME;
avverso la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva del Tribunale di Cagliari NOME COGNOME ricorre per cassazione con atto affidato a sette motivi;
risponde con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, NOME COGNOME.
R.g. n. 4613 del 2023 Ad. 5/05/2025; estensore: C. Valle
il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.
il controricorrente ha depositato, salvo quanto a specificarsi, memoria per l’adunanza camerale del 5/05/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
Considerato che:
i motivi di ricorso sono i seguenti;
I. motivo: ai sensi dell’ art., primo comma, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza n. 1849 del 13/07/2022 e del procedimento per violazione degli artt. 348, 348 bis c.p.c. e 111 Costituzione in quanto il Tribunale di Cagliari ha istruito e trattato la controversia malgrado l’appellante non si fosse costituito nei termini stabiliti dalla legge, senza rilevare l’improcedibilità dell’appello per mancanza della prova delle eseguite notifiche dell’atto introduttivo del giudizio e della tempestività dell’iscrizione a ruolo.
II. motivo: ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza parziale, n. 446/2020 del 20/02/2020 pronunciata dal Tribunale ordinario di Cagliari, e del procedimento, per violazione degli artt. 88, 156, 163, 164, 316, 318, 342 c.p.c. e 111 Costituzione avendo il Tribunale dichiarato la nullità dell’atto introduttivo di citazione per l’erroneità della vocatio in ius che non consentiva di individuare il giorno effettivo del giudizio essendo manifestamente evidente il contrario; vizio di motivazione e travisamento delle risultanze processuali.
III. motivo: ai sensi dell’ art. 360, primo comma 1, n. 5 c.p.c. per l’omesso esame di un fatto, decisivo e controverso, relativo alla rituale notifica del verbale di interrogatorio del convenuto, non esaminato dal giudice, che attesta la conoscenza del processo da parte del convenuto con la violazione degli artt. 88, 156, 163, 164, 316, 318, 342 c.p.c. e 111 Costituzione;
IV. motivo ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. nullità della sentenza n. 1849 del 13/07/2022 e del procedimento per
violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Costituzione, nonché degli artt. 115, 116, 132, 134, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c. in riferimento all’ammissione o rigetto dei mezzi istruttori richiesti per la totale assenza di motivazione sul punto;
V. motivo: ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità dell’ordinanza del 28/06/2022 e (o) del procedimento per totale difetto di motivazione in punto di ammissione e mancata valutazione delle prove documentali offerte;
VI. motivo: ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 e 101 Costituzione, 91, 92, 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 28 del d.m. n. 55 del 10/03/2014 per la illogicità e assenza di motivazione in merito al pagamento delle spese processuali;
VII. motivo: ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 e 101 Costituzione, 91, 92, 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 28 del d.m. n. 55 del 10/03/2014 per la illogicità e assenza di motivazione in merito al pagamento delle spese processuali;
il primo motivo è carente di specificità in ordine ai termini processuali che sarebbero stati violati dal COGNOME nella costituzione in appello e, inoltre, non risulta dove e quando la difesa dell’COGNOME, nel costituirsi in giudizio, nella fase di appello, abbia fatto constare i detti vizi della proposizione dell’impugnazione, cosicché gli stessi, in applicazione del generale principio della conversione dei vizi in motivi di gravame, a condizione che di essi sia fatta constare l’esistenza nella prima difesa successiva all’atto viziato, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., del che non vi è prova nel caso di specie, posto che dalla sentenza impugnata non risulta in alcun modo che vi furono allegazioni difensive circa la ritualità dell’instaurazione della fase di impugnazione dinanzi al giudice della stessa;
il secondo motivo è inammissibile, poiché la sentenza non definitiva n. 446 del 20/02/2020 è ampiamente motivata in ordine
alla violazione processuale circa la chiamata in giudizio ( vocatio in ius ) avendo il giudice d’appello affermato che dall’atto di citazione in primo grado, dinanzi al Giudice di Pace, dell’Usai non poteva in alcun modo comprendersi quale fosse la data da questi fissata, in quanto quella indicata era difforme, per «anno mese e giorno» da quella effettiva e nell’atto di citazione non vi erano dati ulteriori, di carattere extratestuale, dai quali il convenuto avrebbe potuto desumere il giorno fissato;
inoltre, la sentenza non definitiva n. 446 del 20/02/2020, contrasta efficacemente i richiami giurisprudenziali effettuati dall’Usai, rilevandone la non conducenza in quanto si tratta di provvedimenti aventi a oggetto fattispecie concrete del tutto dissimili;
il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., è inammissibile per non cogliere la ragione del decidere del giudice d’appello, in quanto l ‘omesso rilievo della mancata risposta all’interpello è conseguenza del fatto che la sequenza procedimentale era stata del tutto invalidata a seguito del rilievo del vizio della chiamata in giudizio e quindi detto vizio aveva travolto anche la notifica dell’ordinanza ammissiva dell’interpello del Virdis, della cui mancata risposta, o meglio, presentazione per renderlo, non si poteva tenere conto alcuno ai fini del raggiungimento della prova o di un principio di prova, ai sensi dell’art. 23 2, primo comma, c.p.c.;
il quarto e il quinto motivo possono essere scrutinati congiuntamente in quanto strettamente correlati, poiché entrambi sostanzialmente vertenti sulla mancata ammissione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica di ufficio, richieste dall’Usai ;
essi sono infondati, in quanto il Tribunale ha reso la motivazione in ordine all’ammissione (o meglio, alla non ammissione , delle prove) e le censure proposte nel detto motivo si risolvono in una mera critica alla valutazione del Tribunale in ordin e all’ammissibilità delle prove , ossia il ricorrente, con un proprio giudizio, peraltro suffragato
soltanto dalla ripetizione dei capitoli e del richiamo ai principi generali in tema di illecito civile, ne ritiene ammissibilità e la rilevanza senza indicare alcuna concreta violazione di legge che non sia quella, ritenuta qui insussistente, del difetto di motivazione ed esclusa l’ ipotesi del concretizzarsi nella specie del vizio di omessa pronuncia in quanto questa nella specie non è predicabile poiché una decisione espressa, di non ammissione dei mezzi di prova, peraltro motivata, vi è stata (sul vizio di omessa pronuncia, e su quello di omesso esame di fatto decisivo e sul rispettivo ambito, si veda Cass. n. 6150 del 05/03/2021 Rv. 660696 – 01);
entrambi i motivi, inoltre, non censurano adeguatamente il provvedimento rigetto delle istanze istruttorie, poiché non vanno al di là di una generica e meramente apodittica contestazione di esso, non proponendosi di dimostrare la decisività delle prove richieste (Cass. n. 30810 del 06/11/2023 Rv. 669452 – 01) e risultando comunque preclusa l’ammissione della consulenza tecnica volta alla stima dei danni in carenza di prova dello stesso nesso di causa;
il sesto e il settimo motivo , riguardanti la condanna dell’COGNOME al pagamento delle spese di lite costituiscono in concreto un unico motivo, e sono inammissibili avendo il giudice di merito coerentemente applicato il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., stante la totale infondatezza della prospettazione dell’COGNOME in ordine alla responsabilità dell’evento e del danno e non recando essi alcuna censura specifica sull’applicazione dei parametri per la liquidazione delle spese, così come richiesto, ai fini della scrutinabilità della relativa censura, dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3730 del 8/02/2019; Cass. n. 18190 del 16/09/2015Cass. n. 22287 del 21/10/2009);
il ricorso, in conclusione, è infondato e inammissibile;
il ricorso principale è rigettato;
il ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE è assorbito, in quanto si tratta di un ricorso incidentale condizionato , come reso palese dall’inizio
dell’esposizione di esso, che così testualmente principia: «2) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale»;
le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espleta ta, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, senza che nella valutazione degli atti si possa tenere conto della memoria difensiva del controricorrente, in quanto depositata il 28/04/2025 e, quindi, fuori del termine di cui all’art. 380 bis 1, primo comma, c.p.c. di dieci giorni anteriori all’adunanza del 5/05/2025;
la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 5/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME