Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6606 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7255/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE, DANTE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE,
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 913/2021 depositata il 05/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024 e del 7/3/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
…………………………..
Rilevato che:
–NOME COGNOME, NOME COGNOME, srl RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, NOME COGNOME (già socio della RAGIONE_SOCIALE), imprenditore nel settore dell’edilizia e titolare di alcuni brevetti « aventi ad oggetto la coibentazione di immobili realizzata tramite strutture di pannelli a perdere in polipropilene (con elementi di polistirene), affogare nel calcestruzzo componente pareti e solai », e la srl RAGIONE_SOCIALE (società dal RAGIONE_SOCIALE controllata), per sentire, in via principale, dichiarare la nullità di alcuni brevetti nazionali e della corrispondente frazione italiana dei brevetti europei aventi ad oggetto lo stesso trovato, rilasciati in capo al COGNOME, nonché per sentire accertare la non interferenza con i suddetti brevetti di alcuni prodotti della RAGIONE_SOCIALE Black RAGIONE_SOCIALE ovvero, in via subordinata, per sentire disporre il trasferimento in capo alla RAGIONE_SOCIALE Puls ex art.118 c.p.i. dei brevetti italiani IT 914 e IT 843 e delle rispettive frazioni italiane dei brevetti europei o, in via ulteriormente subordinata, disporre il trasferimento dei suddetti brevetti ex art.64, comma 2, c.p.i. alla società attrice RAGIONE_SOCIALE;
-I convenuti contestavano tutte le pretese, deducendo, in particolare, che le invenzioni risalivano al 2007 e non potevano quindi i trovati essere assegnati alla società attrice e avanzavano domande riconvenzionali per sentire accertare e dichiarare la nullità
dei brevetti concessi a controparte, con condanna al risarcimento dei danni e, in via subordinata, per sentire determinare l’equo premio spettante al COGNOME, quale inventore;
-Il Tribunale, con sentenza del 2019, dichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale adito di Torino a decidere alla domanda di nullità del marchio italiano « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Plu s», accoglieva, in particolare, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, la domanda attorea di nullità, ex art.52 , comma 2, c.p.i., per insufficiente descrizione del trovato che non consente alla persona esperta del ramo di poter attuare l’invenzione, del brevetto IT 396914, concesso su domanda dell’ottobre 2009, e della frazione italiana del brevetto NUMERO_DOCUMENTO, intestati al COGNOME, nonché la domanda di trasferimento di uno dei brevetti, NUMERO_DOCUMENTO (quello rilasciato al COGNOME su domanda 2.10.09, sempre avente ad oggetto una struttura pannellare di casseratura coibentante in polipropilene) e del corrispondente brevetto europeo NUMERO_DOCUMENTO, ex art.64, comma 2, c.p.i., in capo a RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di un’invenzione industriale aziendale fatta nell’adempimento di un rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per la quale non era specificamente prevista una retribuzione; venivano poi rigettate le altre domande attoree relative ad altre privative e la domanda riconvenzionale di declaratoria della nullità di tre brevetti in capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché le domande di contraffazione, concorrenza sleale e riassegnazione del nome a dominio, proposte dal RAGIONE_SOCIALE e dalla società RAGIONE_SOCIALE, con inibitoria a questi ultimi di attività di concorrenza sleale per denigrazione;
-La Corte d’appello di Torino , con sentenza n. 913/2021, pubblicata il 5/8/2021, ha confermato la decisione di primo grado, integrandone la motivazione;
-avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 28/7/2022, affidato a quattro motivi, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME (che
resistono con controricorso) e di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (che non svolgono difese ); Ritenuto che:
-Non risulta che sia stato comunicato all’AVV_NOTAIO di parte ricorrente l’avviso relativo alla trattazione del ricorso nell’adunanza camerale del 23 febbraio 2024 (e detta parte non ha depositato memoria);
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a RAGIONE_SOCIALE Ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024 e, a