Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6611 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6611 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME COGNOMEBRGSNG74M14F861Z),
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI VERONA,
-intimati- avverso ORDINANZA di NOME COGNOME nel proc.to n. 5087/2023 depositata il 20/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Verona, con ordinanza pubblicata il
20/11/2023, ha respinto il ricorso di COGNOME COGNOME NOME, cittadino dello Sri-Lanka, avverso il decreto di espulsione n. 17/2023, emesso dal Prefetto di Vicenza l’8/8/23 e notificato in pari data, ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. c) d.lgs. 286/1998, e il conseguente ordine di trattenimento disposto dal questore di Verona in pari data.
In particolare, il giudice di pace ha rilevato che allo straniero, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non rinnovato alla scadenza, era stato notificato un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera, non convalidato dal giudice di pace di Milano, ma poi nell’agosto 2023 lo straniero era stato attinto « da altro provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera » (oggetto del presente procedimento), poiché, pur non essendo soggetto socialmente pericoloso, aveva violato l’ordine di lasciare il territorio dello Stato italiano in quanto clandestino.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 12/12/23, Hettiarachchige Brand Regan Teddy propone ricorso per cassazione, notificato (al PG e all’Avvocatura dello Stato) il 27/12/23 (con notifica rinnovata il 19/6/2024 alla Prefettura sede Verona), affidato ad unico motivo, nei confronti della Prefettura di Verona -Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione) .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art. 360 nn. 3 e 5, c.p.c. , la violazione dell’art. 13 comma 2, lett. c) e comma 3, violazione dell’art. 14 D. Lgs. 286/1998, nonché l’omesso esame dell’eccepito vizio di motivazione del provvedimento espulsivo in relazione al giudizio di pericolosità sociale effettuato dal Prefetto veronese.
Il ricorrente lamenta che l’ordine di trattenimento emesso dal Questore di Verona non era oggetto autonomo di gravame e che
egli non era stato attinto da un secondo provvedimento di espulsione nel momento in cui il giudice di pace di Milano non aveva convalidato il trattenimento presso il C.P.R. COGNOME, ma semplicemente da un nuovo ordine di lasciare il territorio entro 7 giorni dalla notifica del nuovo ordine, non essendo stato convalidato il trattenimento ai sensi dell’art. 13 e 14 D. Lgs. 286/98.
Il Giudice di pace non avrebbe compreso il petitum e la causa petendi e non si è assolutamente confrontato con le doglianze eccepite con riferimento al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Verona, che è stato emesso in manifesta violazione dell’art. 13 comma 2 e comma 3 T.U.I.
2. La censura è fondata.
Risulta dallo stesso ricorso per cassazione che il ricorrente ha impugnato il provvedimento di espulsione n. 170/2023, emesso dal Prefetto di Verona in data 8/8/23 e notificato in pari data, ai sensi dell’art.13, comma 2, lett.c) e 14 del TUI, e il conseguente ordine di trattenimento presso il CPR di Milano, emesso e notificato dal Questore di Verona in pari data .
Dall’atto espulsivo, prodotto, dell’8/8/23, si evince che l’espulsione era disposta per pericolosità sociale dello straniero desunta dai precedenti penali e di polizia (sentenze 2020-2021 per reati di cui agli artt.612 bis c.p. e 660 c.p.)
Il trattenimento presso il CPR di Milano (si legge nel provvedimento del Giudice di pace di Milano prodotto in atti, « disposto, il 9/8/2023, dal Questore di Milano ») non veniva convalidato, il 10/8/2023, dal giudice di pace di Milano, in quanto lo straniero era ritenuto soggetto non pericoloso, non essendo tale requisito evincibile dalle sentenze di condanna indicate dal Prefetto di Verona nel provvedimento espulsivo e non risultando il pericolo di fuga.
Dimesso dal CPR, gli veniva il 10/8/23 notificato, non essendo stato possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera) un ordine di lasciare il territorio dello Stato italiano entro 7 gg.
Orbene, in effetti nell’ordinanza impugnata del giudice di pace di Verona si parla invece di un altro provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera » , che sarebbe oggetto del presente procedimento, successivo a quello adottato l’8/8/23 dal Prefetto di Verona, non meglio identificato.
Vi è invece in atti un ordine del Questore di Milano di lasciare il territorio nazionale del 10/8/23, nel quale si dà atto di un unico provvedimento di espulsione quello dell’8/8/23 motivato sulla base della pericolosità sociale dello straniero.
Non si comprende quindi la motivazione del provvedimento impugnato del giudice di pace di Verona, secondo il quale nell’agosto 2023 lo straniero sarebbe stato attinto « da altro provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera » (oggetto del presente procedimento), poiché, pur non essendo soggetto socialmente pericoloso, aveva violato l’ordine di lasciare il territorio dello Stato italiano in quanto clandestino.
Ricorre il vizio motivazionale denunciato, sia di omesso esame della doglianza sollevata in sede di impugnazione dell’unico provvedimento di espulsione sia di motivazione apparente (Cass.SU 22232/2016).
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Verona, in persona di diverso magistrato perché esamini i motivi di opposizione del provvedimento espulsivo (quello n. 170/2023 dell’8/8/2023) impugnato.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Verona in persona di altro magistrato, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio