Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6611 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6611 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE,
-ricorrente- contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI VERONA,
-intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE VERONA nel proc.to n. 5087/2023 depositata il 20/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Verona, con ordinanza pubblicata il
20/11/2023, ha respinto il ricorso di NOME, cittadino RAGIONE_SOCIALEo Sri-Lanka, avverso il decreto di espulsione n. 17/NUMERO_DOCUMENTO, emesso dal AVV_NOTAIO di Vicenza l’8/8/23 e notificato in pari data, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 2, lett. c) d.lgs. 286/1998, e il conseguente ordine di trattenimento disposto dal questore di Verona in pari data.
In particolare, il giudice di pace ha rilevato che allo straniero, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non rinnovato alla scadenza, era stato notificato un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera, non convalidato dal giudice di pace di AVV_NOTAIO, ma poi nell’agosto 2023 lo straniero era stato attinto « da altro provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera » (oggetto del presente procedimento), poiché, pur non essendo soggetto socialmente pericoloso, aveva violato l’ordine di lasciare il territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in quanto clandestino.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 12/12/23, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato (al PG e all’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato) il 27/12/23 (con notifica rinnovata il 19/6/2024 alla Prefettura sede Verona), affidato ad unico motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di Verona -Ministero RAGIONE_SOCIALE (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione) .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art. 360 nn. 3 e 5, c.p.c. , la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 2, lett. c) e comma 3, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 D. Lgs. 286/1998, nonché l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE‘eccepito vizio di motivazione del provvedimento espulsivo in relazione al giudizio di pericolosità sociale effettuato dal AVV_NOTAIO.
Il ricorrente lamenta che l’ordine di trattenimento emesso dal AVV_NOTAIO di Verona non era oggetto autonomo di gravame e che
egli non era stato attinto da un secondo provvedimento di espulsione nel momento in cui il giudice di pace di AVV_NOTAIO non aveva convalidato il trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE, ma semplicemente da un nuovo ordine di lasciare il territorio entro 7 giorni dalla notifica del nuovo ordine, non essendo stato convalidato il trattenimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 e 14 D. Lgs. 286/98.
Il Giudice di pace non avrebbe compreso il petitum e la causa petendi e non si è assolutamente confrontato con le doglianze eccepite con riferimento al decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO di Verona, che è stato emesso in manifesta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 2 e comma 3 T.U.I.
2. La censura è fondata.
Risulta dallo stesso ricorso per cassazione che il ricorrente ha impugnato il provvedimento di espulsione n. 170NUMERO_DOCUMENTO, emesso dal AVV_NOTAIO di Verona in data 8/8/23 e notificato in pari data, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 2, lett.c) e 14 del TUI, e il conseguente ordine di trattenimento presso il CPR di AVV_NOTAIO, emesso e notificato dal AVV_NOTAIO Verona in pari data .
Dall’atto espulsivo, prodotto, RAGIONE_SOCIALE‘8/8/23, si evince che l’espulsione era disposta per pericolosità sociale RAGIONE_SOCIALEo straniero desunta dai precedenti penali e di polizia (sentenze 2020-2021 per reati di cui agli artt.612 bis c.p. e 660 c.p.)
Il trattenimento presso il CPR di AVV_NOTAIO (si legge nel provvedimento del Giudice di pace di AVV_NOTAIO prodotto in atti, « disposto, il 9/8/2023, dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO ») non veniva convalidato, il 10/8/2023, dal giudice di pace di AVV_NOTAIO, in quanto lo straniero era ritenuto soggetto non pericoloso, non essendo tale requisito evincibile dalle sentenze di condanna indicate dal AVV_NOTAIO di Verona nel provvedimento espulsivo e non risultando il pericolo di fuga.
Dimesso dal CPR, gli veniva il 10/8/23 notificato, non essendo stato possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera) un ordine di lasciare il territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano entro 7 gg.
Orbene, in effetti nell’ordinanza impugnata del giudice di pace di Verona si parla invece di un altro provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera » , che sarebbe oggetto del presente procedimento, successivo a quello adottato l’8/8/23 dal AVV_NOTAIO di Verona, non meglio identificato.
Vi è invece in atti un ordine del AVV_NOTAIO di lasciare il territorio nazionale del 10/8/23, nel quale si dà atto di un unico provvedimento di espulsione quello RAGIONE_SOCIALE‘8/8/23 motivato sulla base RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale RAGIONE_SOCIALEo straniero.
Non si comprende quindi la motivazione del provvedimento impugnato del giudice di pace di Verona, secondo il quale nell’agosto 2023 lo straniero sarebbe stato attinto « da altro provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera » (oggetto del presente procedimento), poiché, pur non essendo soggetto socialmente pericoloso, aveva violato l’ordine di lasciare il territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in quanto clandestino.
Ricorre il vizio motivazionale denunciato, sia di omesso esame RAGIONE_SOCIALEa doglianza sollevata in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘unico provvedimento di espulsione sia di motivazione apparente (Cass.SU 22232/2016).
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Verona, in persona di diverso magistrato perché esamini i motivi di opposizione del provvedimento espulsivo (quello n. 170/2023 RAGIONE_SOCIALE‘8/8/2023) impugnato.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Verona in persona di altro magistrato, anche in punto di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio