Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16076 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ha pronunciato la seguente ordinanza
sul ricorso n. 2640/2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, difesi da ll’AVV_NOTAIO COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME NOME, difesa dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1389/2018 del 14/6/2018.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La compratrice NOME COGNOME conviene dinanzi al Tribunale di Catania i venditori NOME e NOME COGNOME per la riduzione del prezzo del contratto di compravendita immobiliare per vizi della cosa (appartamento in un edificio a due piani) e la condanna alle spese di riparazione. I venditori eccepiscono il ritardo nella denuncia dei vizi e rilevano la decadenza dall’azione di garanzia. Il Tribunale premette il rigetto dell’ eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. e rigetta la domanda. In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di appello accoglie la domanda. Ricorrono in cassazione i venditori
con cinque motivi. Resiste la compratrice con controricorso e ricorso incidentale con un unico motivo.
Ragioni della decisione
– Il primo motivo (p. 7) denuncia la violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di rilevare il difetto di specificità dei motivi di appello con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il primo motivo è rigettato, poiché l’accesso al fascicolo di causa , consentito dal vizio processuale censurato, consente a questa Corte di accertare che l’atto di appello enuclea in modo rispettoso dell’art. 342 c.p.c. e della giurisprudenza formatasi su di esso le questioni e i punti contestati, di cui l’attrice appellante sollecita il riesame ad opera della Corte di appello.
Il secondo motivo (p. 10) denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte di appello omesso di esaminare l’a.t.p. svoltosi tra il proprietario dell’appartamento sottostante e gli odierni ricorrenti nella parte in cui constata infiltrazioni di umidità, nonché l’atto di vendita intercorso tra le parti in causa, a p. 2, ove si dà atto che si svolge un a.t.p., richiesto dal proprietario dell’appartamento sottostante, che lamenta danni da infiltrazioni di umidità.
Il terzo motivo (p. 12) denuncia la violazione degli artt. 1490, 1491 e 1495 c.c., nonché carenza di motivazione e vizio di ultra-petizione, poiché l’acquirente era a conoscenza dei vizi al momento dell’acquisto, come si desume dall’atto di vendita del 3/10/2007, sia perché l’acquirente non ha denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta.
Il quarto motivo (p. 14) denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto mera clausola di stile quella contenuta nel contratto di compravendita, ove si prende atto dello stato di fatto dell’immobile, omettendo altresì di considerare il tenore complessivo delle clausole dell’atto di vendita, in particolare quella in cui le parti danno atto della pendenza d ell’ a.t.p.
Il quinto motivo (p. 15) denuncia la violazione degli artt. 2720, 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di appello attribuito efficacia probatoria esaustiva ad elementi di prova meramente indiziari, anziché alla prova idraulica eseguita dal primo consulente, che ha escluso l’esistenza di infiltrazioni.
L’unico motivo (p. 14) del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la Corte di appello conosciuto nel merito l’eccezione di decadenza dal termine di denuncia dei vizi, rigettata dal Tribunale, nonostante che l’eccezione non fosse stata tratta ad oggetto di appello incidentale da parte dei convenuti, bensì fosse stata meramente riproposta in appello (si invoca Cass. SU 11799/2017).
– I cinque motivi del ricorso possono esaminarsi contestualmente.
Il primo motivo è rigettato , perché l’accesso ai fascicoli di causa attesta l’inesistenza del vizio lamentato.
I motivi dal secondo al quinto sono infondati.
La Corte di appello argomenta nei termini seguenti. Accoglie la domanda dopo aver confermato il rigetto dell’eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, poiché il dies a quo del termine decorre dalla conoscenza oggettiva e completa dei vizi nonché delle loro cause, nel caso di specie possibile solo a seguito dell’accertamento tecnico preventivo, mentre costituiscono mere clausole di stile quelle contenute nel preliminare prima e nel definitivo poi in cui si prende atto dello stato di fatto, trattandosi di vizi occulti. Nel merito la Corte territoriale rileva in primo luogo che il Tribunale non ha tenuto conto in modo adeguato delle osservazioni del c.t.u., secondo cui il degrado interno dell’appartamento non può essere ascritto ad un mero fenomeno di condensa, come argomentato in sede di a.t.p., bensì a carenze del tetto di copertura a falde su orditura in legno, sovrastata da tegole ondulate, oggetto di interventi di straordinaria manutenzione prima della vendita. Tali carenze provocano -prosegue la Corte territoriale sulla scorta della c.t.u. infiltrazioni manifestate dagli avvallamenti riscontrati sotto le tegole,
cosicché, in presenza di piogge abbondanti accompagnate da raffiche di vento, l’acqua piovana è sospinta verso l’interno. Tale fenomeno è così evidente, a parere del c.t.u., che non occorre neanche eseguire alcuna prova idraulica, mentre il precedente consulente si è basato esclusivamente su tale prova, senza tener conto del fatto che essa non può simulare condizioni atmosferiche particolarmente avverse. A conforto -aggiunge la Corte territoriale – emerge quanto raffigurato nelle fotografie allegate alla consulenza di parte, ove si notano i solchi e le rigature nelle travi, provocati dal passaggio dell’acqua dall’esterno all’interno. Pertanto, è accolta l’azione di riduzione del prezzo. Ciò nella misura pari ai costi di rifacimento della copertura del tetto , indicati dal c.t.u. in € 6.000.
Dopo la lettura di una motivazione così articolata, i motivi dal secondo al quinto sono da esaminare congiuntamente e da rigettare. Infatti, pur nella varietà dei profili che essi attaccano e nella diversità di tipo di censure in cui si articolano, sono ispirati dalla medesima idea che: (a) si possa ottenere un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto (o omissione di esame di fatti decisivi) quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di un terzo accertamento in fatto relativo alla stessa controversia dinanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto in grado di appello abbia trovato la propria espressione in una motivazione effettiva, resoluta e coerente, o comunque riducibile a coerenza attraverso l’interpretazione, senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprezzamento, che rimane del giudice di merito anche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.).
Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo sono rigettati.
-Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare , in considerazione dell’esito del ricorso principale.
– Il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile, le spese del giudizio sono compensate per metà, la parte ricorrente principale è condannata al rimborso della metà residua in favore della parte controricorrente, metà che è liquidata in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente principale e della parte ricorrente incidentale, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa le spese per metà e condanna la parte ricorrente principale al rimborso della metà residua in favore della parte controricorrente, metà che liquida in € 1.100 , oltre a € 100 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente principale e della parte ricorrente incidentale, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 10/4/2024.