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Vizi occulti appalto: quando inizia la prescrizione?

In un caso di vizi occulti in un appalto, la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di prescrizione biennale non decorre dalla consegna dell’opera, ma dal momento in cui il committente acquisisce piena conoscenza della natura e delle cause del difetto, spesso coincidente con il deposito di una perizia tecnica. La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’azione prescritta, ritenendo erroneo far decorrere il termine dalla semplice manifestazione del problema senza considerare la necessità di accertarne l’origine.

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Pubblicato il 19 agosto 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Vizi Occulti Appalto: La Cassazione Chiarisce la Decorrenza della Prescrizione

Nel contesto di un contratto di appalto, la comparsa di difetti nell’opera può generare complessi contenziosi, soprattutto riguardo ai termini per far valere i propri diritti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: da quale momento esatto inizia a decorrere il termine di prescrizione per i vizi occulti appalto? La risposta a questa domanda è fondamentale per tutelare i diritti del committente.

I Fatti del Caso in Analisi

Una committente aveva affidato a un’impresa la fornitura e posa in opera di pannelli di copertura per un immobile agricolo. I lavori erano stati ultimati e consegnati nell’agosto 2015. Meno di un anno dopo, nel giugno 2016, si verificava il distacco di alcune lastre, difetto prontamente denunciato all’impresa esecutrice.

L’impresa, tuttavia, sosteneva che il problema fosse puramente estetico e che, in ogni caso, i termini di prescrizione e decadenza previsti dall’art. 1667 c.c. fossero già decorsi. La causa, giunta prima al Tribunale e poi alla Corte d’Appello, vedeva soccombere la committente: i giudici di merito ritenevano tardiva la richiesta di risarcimento, facendo decorrere il termine biennale di prescrizione dalla data di ultimazione dei lavori (agosto 2015).

La Questione Giuridica sui Vizi Occulti Appalto

Il cuore della controversia ruota attorno all’interpretazione dell’art. 1667 del Codice Civile. La norma stabilisce che l’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Ma cosa succede se i vizi non sono immediatamente riconoscibili (occulti) e la loro reale causa emerge solo a seguito di indagini tecniche? Il termine di prescrizione per i vizi occulti appalto decorre comunque dalla consegna o dal momento della loro effettiva “scoperta” in senso pieno?

La committente ha portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che il termine dovesse iniziare a decorrere solo dalla scoperta, avvenuta a seguito del deposito di un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), in quanto i vizi non erano conoscibili al momento della consegna.

Distinzione tra Consegna e Accettazione

La Corte Suprema, nell’accogliere il ricorso, ha innanzitutto ribadito la fondamentale distinzione tra “consegna” e “accettazione” dell’opera. La consegna è un atto materiale di messa a disposizione del bene. L’accettazione, invece, è la manifestazione di gradimento da parte del committente, che libera l’appaltatore dalla responsabilità, ma solo per i vizi palesi e riconoscibili con l’ordinaria diligenza.

Le Motivazioni della Cassazione

Per i vizi occulti appalto, ovvero quelli non immediatamente rilevabili, la garanzia dell’appaltatore permane. La Cassazione ha stabilito un principio di diritto fondamentale: la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dal giorno della “scoperta”.

Tale scoperta, chiariscono i giudici, non coincide con la semplice manifestazione esteriore del difetto, ma con l’acquisizione di una conoscenza piena e certa non solo dell’esistenza del vizio, ma anche della sua dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell’appalto. Questo grado di consapevolezza, che permette al committente di agire in giudizio con cognizione di causa, si raggiunge spesso solo a seguito di indagini tecniche.

La Corte d’Appello aveva errato nel far decorrere la prescrizione dall’ultimazione dei lavori senza prima accertare se il vizio fosse occulto o palese. Inoltre, aveva erroneamente ritenuto che il solo conferimento di un incarico a un tecnico fosse sufficiente a far partire il termine, senza considerare che la conoscenza dell’eziologia dei vizi poteva essere maturata solo al momento del deposito della relazione peritale.

Le Conclusioni

L’ordinanza in esame rafforza la tutela del committente. Il principio stabilito è chiaro: per i vizi occulti appalto, il termine di prescrizione biennale inizia a decorrere non dalla semplice percezione di un’anomalia, ma dal momento in cui il committente ha una conoscenza completa e oggettiva del difetto e della sua causa imputabile all’appaltatore. Questo momento può legittimamente coincidere con il deposito della relazione di un perito tecnico. La decisione della Cassazione ha quindi annullato la sentenza precedente, rinviando la causa alla Corte d’Appello per una nuova valutazione basata su questo corretto principio di diritto.

Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione di due anni per la garanzia in un contratto di appalto?
Generalmente, il termine di prescrizione biennale decorre dal giorno della consegna dell’opera ultimata. Tuttavia, se i vizi non sono riconoscibili al momento della consegna (vizi occulti), il termine inizia a decorrere dal giorno della loro scoperta.

Cosa si intende per “scoperta” di un vizio occulto ai fini della prescrizione?
La “scoperta” non è la semplice manifestazione del difetto, ma il momento in cui il committente acquisisce una conoscenza piena e certa sia della sua esistenza sia della sua causa, cioè della sua riconducibilità a un’imperfetta esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore.

L’aver incaricato un tecnico per accertare i difetti fa iniziare automaticamente la prescrizione?
No. Secondo la sentenza, il solo fatto di aver incaricato un tecnico non è sufficiente a far decorrere il termine. La prescrizione inizia quando si acquisisce la piena conoscenza delle cause del vizio, e tale momento può coincidere con il deposito della relazione tecnica, che fornisce al committente un quadro chiaro e oggettivo della situazione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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