Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14188 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14188 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26903/2022 R.G. proposto da :
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa dal l’avv . COGNOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 864/2022 depositata il 29/6/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 695/2018, condannava l’avv. NOME COGNOME a risarcire a RAGIONE_SOCIALE danni per pretesa violazione di obblighi di non fare, che avrebbe avuto nei confronti di essa.
Il COGNOME proponeva appello, cui resisteva RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 864/2022, accoglieva il gravame, ritenendo che l’appellante, con una nota informativa inviata ai clienti dello Studio COGNOME quando lo aveva lasciato, non avesse tenuto una condotta illecita generante danni nei confronti dell’appellata.
Ha presentato ricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in base ad un unico motivo; l’intimato non si è difeso. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’ampio, unico motivo (ricorso, pagine 11 -25), rubricato come ‘omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio risultanti da dati testuali ed extra testuali ( sic ) dagli atti di causa che sono stati oggetto di discussione’ ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., ne indica oltre a lamentare una ‘sintetica e scarna motivazione inferiore al minimo costituzionale’ – una serie, includente pure l’assemblaggio o la trascrizione di elementi probatori e di parte della sentenza di primo grado (v. il documento inserito a pagina 20 del ricorso e il verbale dell’udienza del Tribunale del 16 settembre 2014 presente nelle pagine 22-23 del ricorso stesso; v. pure una parte della sentenza di primo grado nelle pagine 23-24, e poi 25, sempre del ricorso).
2. Il ricorso ictu oculi merita rigetto per quanto ha dedotto in ordine al difetto motivazionale dell’impugnata sentenza, che
palesemente non sussiste, essendo stata fornita dalla Corte marchigiana una motivazione del tutto adeguata.
Per il resto tutto il contenuto è, ancora in termini di massima evidenza, fattuale, e quindi in questa sede inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali poiché l’intimato non si è difeso. Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 6 marzo 2025