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Vizi della merce: onere della prova del compratore

Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione a un decreto ingiuntivo per una fornitura di prodotti ittici. La sentenza chiarisce che spetta al compratore l’onere della prova riguardo ai vizi della merce. Una contestazione generica, non supportata da prove concrete e tempestive, non è sufficiente per invalidare la richiesta di pagamento del venditore, il quale aveva già provato l’esistenza del credito tramite i documenti di trasporto.

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Pubblicato il 18 novembre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Vizi della Merce: la Prova spetta sempre al Compratore

Quando si acquista un bene e si scoprono dei difetti, è fondamentale sapere come agire per far valere i propri diritti. Una recente sentenza del Tribunale di Roma offre importanti chiarimenti su un aspetto cruciale: l’onere della prova in caso di contestazione per vizi della merce. Il caso analizzato riguarda una fornitura di prodotti ittici, ma i principi espressi hanno una valenza generale e si applicano a innumerevoli rapporti commerciali.

Il Tribunale ha stabilito che, una volta che il venditore ha provato l’esistenza del contratto e l’avvenuta consegna, spetta esclusivamente al compratore dimostrare non solo l’esistenza dei difetti, ma anche di averli denunciati tempestivamente e in modo specifico.

I fatti del caso

Una società fornitrice di prodotti ittici otteneva un decreto ingiuntivo per un importo di circa 60.000 euro nei confronti di un’azienda cliente. Quest’ultima si opponeva al pagamento, sostenendo che la merce consegnata presentava dei vizi e che le fatture erano state contestate. A fondamento della sua opposizione, l’azienda acquirente sollevava due questioni principali:

1. Una questione procedurale: la nullità della procura rilasciata dall’azienda fornitrice al proprio avvocato, a causa di una firma illeggibile che non permetteva di identificare il legale rappresentante.
2. Una questione di merito: l’esistenza di difetti nella merce, che a suo dire erano stati tempestivamente denunciati, giustificando così il mancato pagamento.

L’azienda fornitrice si costituiva in giudizio, contestando entrambe le eccezioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

La questione della procura alle liti

Il Tribunale ha prima affrontato l’eccezione sulla nullità della procura. Sebbene la firma fosse illeggibile, la società fornitrice aveva depositato, insieme alla comparsa di costituzione, la documentazione della Camera di Commercio che identificava chiaramente il firmatario come legale rappresentante.

Richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il giudice ha affermato che la nullità di una procura con firma illeggibile è sanabile. Se la controparte solleva l’eccezione, la parte interessata può sanare il vizio nella sua prima difesa utile, fornendo la documentazione necessaria a identificare il sottoscrittore. Poiché ciò è avvenuto correttamente nel caso di specie, l’eccezione è stata rigettata.

L’onere della prova e i vizi della merce

Il cuore della controversia riguardava i presunti vizi della merce. Il Tribunale ha ribadito un principio fondamentale del diritto civile, sancito dall’art. 2697 c.c.: chi fa valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In un’opposizione a decreto ingiuntivo, questo si traduce in regole precise:

* Il venditore (creditore): deve provare la fonte del suo credito (il contratto di fornitura) e l’avvenuta consegna della merce (ad esempio, tramite documenti di trasporto firmati).
* Il compratore (debitore): se contesta il pagamento, deve provare i fatti che estinguono o modificano la pretesa del venditore. Nel caso dei vizi, deve dimostrare l’esistenza dei difetti e, soprattutto, di averli denunciati entro i termini di legge (art. 1495 c.c.).

In questo caso, il venditore aveva ampiamente provato il proprio credito con fatture, documenti di trasporto e corrispondenza. L’acquirente, invece, non è riuscito a soddisfare il proprio onere probatorio.

le motivazioni

Il Tribunale ha ritenuto l’opposizione infondata, basando la sua decisione su diversi punti. Innanzitutto, ha evidenziato che le contestazioni del compratore erano generiche. La corrispondenza prodotta mostrava discussioni sui prezzi di mercato, ma non denunce specifiche e circostanziate sui difetti dei prodotti, ad eccezione di un singolo caso relativo a una partita di merce non inclusa nel decreto ingiuntivo.

Il giudice ha sottolineato che, sebbene la denuncia dei vizi non richieda formule sacramentali, deve comunque essere tale da informare il venditore in modo chiaro sulla natura del problema riscontrato. Una lamentela vaga non è sufficiente a far scattare la garanzia. L’acquirente non ha fornito alcuna prova concreta dei presunti difetti né della tempestività della denuncia, onere che gravava interamente su di lui. Per questi motivi, il Tribunale ha concluso che il credito del fornitore era pienamente provato e che l’opposizione doveva essere respinta.

le conclusioni

La sentenza è un importante promemoria per tutti gli operatori commerciali. Chi acquista beni e riscontra dei problemi non può limitarsi a una contestazione generica o a sospendere i pagamenti. È indispensabile agire in modo proattivo, documentando accuratamente i difetti (con foto, perizie, ecc.) e inviando una comunicazione formale e dettagliata al venditore entro i brevi termini previsti dalla legge. In caso contrario, come dimostra questa decisione, il rischio è di dover pagare l’intero importo, oltre agli interessi e alle spese legali, pur in presenza di eventuali difformità. Per il venditore, invece, è cruciale mantenere una documentazione ordinata delle consegne, come i documenti di trasporto firmati, che costituiscono prova fondamentale del proprio adempimento.

Chi deve provare l’esistenza dei vizi in una compravendita?
Secondo la sentenza, una volta che il venditore ha provato l’esistenza del contratto e l’avvenuta consegna, l’onere di provare l’esistenza dei vizi della merce e la tempestività della denuncia spetta interamente al compratore.

Una denuncia generica dei vizi è sufficiente per far valere la garanzia?
No. La denuncia, seppur non richiedendo formule specifiche, deve essere sufficientemente dettagliata da rendere edotto il venditore sulla natura dei difetti riscontrati. Una contestazione generica, come una semplice discussione sui prezzi, non è considerata una valida denuncia dei vizi.

Una procura alle liti con firma illeggibile è sempre nulla?
No, non è sempre insanabilmente nulla. È affetta da una nullità relativa che può essere sanata. Se la controparte solleva l’eccezione, la parte interessata può rimediare fornendo, nella prima difesa utile, la documentazione che consente di identificare con certezza il firmatario e la sua qualità (es. legale rappresentante).

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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