SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 15973 2025 – N. R.G. 00015431 2022 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA XVI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del AVV_NOTAIO Unico, AVV_NOTAIO, ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE generale per gli affari contenziosi dell’anno 2022 , trattenuta in decisione a seguito dell’udienza cartolare del 24.6.2025 e vertente
T R A
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , sig. , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’ AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all’atto di citazione; P.
– Opponente –
E
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende, insieme all’AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo; P.
– Opposta –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All’udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.6.2025, i procuratori delle parti così concludevano:
La difesa di parte opponente: ‘ L’AVV_NOTAIO si riporta alle conclusioni già precisate nell’atto introduttivo e successive modifiche ‘;
La difesa di parte convenuta: ‘ in via preliminare: – concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l’opposizione di controparte basata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito: respingere tutte le domande dell’odierna opponente,
per i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge dovuti. in subordine: – accertare l’esistenza del credito di Euro 60.822,20 vantato da
nei confronti di e, di conseguenza, condannare questi al pagamento del dovuto, oltre interessi, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come e se per legge dovuti. Con riserva di ogni altro produrre e dedurre ‘.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.2.2022, conveniva in giudizio per opporsi al decreto ingiuntivo n. 182/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 7.1.2022 e notificato il 20.1.2022 per l’importo di € 60.822,20, oltre interessi e spese.
La società opposta, in sede di ricorso monitorio, aveva dedotto di essere creditrice della in forza di rapporti di fornitura di prodotti ittici, producendo fatture e documenti di trasporto , per un totale di € 60.822,20.
A fondamento della propria opposizione, l’opponente:
eccepiva la nullità della procura alle liti di parte opposta in quanto non recante le generalità
del legale rappresentante della
deduceva come le fatture prodotte fossero state oggetto di contestazione in quanto la relativa merce era viziata, con denunzia ex art. 1495 c.c. tempestivamente rivolta alla
-non contestando l’esistenza del rapporto contrattuale con l’opposta, evidenziava come la stessa non avesse dato prova dell’adempimento della propria prestazione e, di conseguenza, del proprio credito.
Concludeva, pertanto, chiedendo: ‘ Voglia l’AVV_NOTAIO.le Tribunale di Roma adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa in accoglimento della presente opposizione: revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo privo di effetto giuridico per i motivi esposti nelle premesse del presente atto. Il tutto con la più ampia riserva di articolare i mezzi istruttori qualora si rendesse necessario in ragione delle difese di controparte. Con vittoria di spese ed onorari ‘.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
la quale:
quanto alla dedotta nullità della procura, depositava attestazione della camera di commercio di Evia (Grecia) in ordine alla registrazione della società e al RAGIONE_SOCIALE del legale rappresentante sottoscrittore della procura, insieme ad apposita traduzione giurata;
deduceva che la denuncia dei supposti vizi da parte della era tardiva e, comunque, relativa solo ad alcune delle partite di merce poste a base del credito azionato; e che, in ogni caso, aveva già tenuto conto delle contestazioni di controparte, stornando dall’importo azionato un totale di € 18.975,53;
evidenziava che il proprio credito risultava provato, oltre che dalle fatture, anche dai documenti di trasporto allegati al ricorso monitorio, che dimostravano pienamente la fondatezza della pretesa;
chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in ragione dell’infondatezza delle difese articolate da parte opponente .
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Con ordinanza del 15.11.2022, questo giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., di cui, tuttavia, queste non si avvalevano, non depositando le relative memorie.
Stante, quindi, l’assenza di istanze istruttorie, la causa era trattenuta in decisione senza espletamento di ulteriori attività a seguito dell’udienza cartolare del 24.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Parte opponente ha instaurato l’odierno giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo notificatole da parte opposta, con il quale le è stato intimato il pagamento dell’importo di € 60.822,20, oltre interessi e spese di procedura, per il mancato pagamento di diverse fatture relative ad un rapporto di fornitura di prodotti ittici esistente tra la due società.
In via pregiudiziale , occorre esaminare l’eccezione di nullità della procura di parte opposta, articolata dalla in sede di opposizione e reiterata nella comparsa conclusionale.
L’eccezione è infondata.
Sebbene la procura allegata al ricorso monitorio sia sottoscritta con firma illeggibile, senza peraltro che sia indicato il nominativo del legale rappresentante della la documentazione integrativa prodotta dalla società in sede di opposizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla , è del tutto idonea a consentire l’identificazione d el firmatario presidente e a mministratore Delegato dell’opposta (cfr. doc. 2.3 della
.
Sul punto, la Cassazione ha recentemente ribadito che « l’orientamento di questa Corte in tema di procura alle liti illeggibile rilasciata da legale rappresentante, è nel senso di richiedere
che il nome del conferente sia per lo meno indicato nel testo (o dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta) unitamente alla sua specifica qualità di legale rappresentante; ove, invece, la procura sia priva (nel testo ovvero nell’intestazione dell’atto), dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese (come nei casi decisi da Cass. 3 maggio 2004, n. 8320, Cass. n. 17.07.2014, n. 16366, cit. in ricorso, ove il conferente risultava essere il Sindaco pro tempore), essa è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, cod. proc. civ., onerando, così, l’istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui essa accede (tra le tante: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8930 del 29/03/2019, Rv. 653304 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28203 del 05/11/2018, Rv. 651042 -01; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16634 del 05/07/2017, Rv. 644929 -01, cit. nel ricorso in modo inconferente; Cass. 7 novembre 2013, n. 25036), senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7589 del 16/03/2023, Rv. 667220 -01; Sez. 1, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021, Rv. 662858 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020, Rv. 659395 -01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018, Rv. 650641 – 01) » (Cass. 16092/2024).
In altri termini, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità denunciata da parte opponente è sanata se, nella prima replica all’eccezione di invalidità della procura, controparte individua chiaramente l’autore della sottoscrizione , provandone altresì il potere di rappresentanza. Ciò che, evidentemente, è accaduto nel caso di specie, ove la ha indicato il nome del firmatario ( e depositato, in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, la già menzionata documentazione attestante il suo RAGIONE_SOCIALE rappresentativo nell’organizzazione sociale .
L’eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
Nel merito, l’opposizione è infondata.
Occorre, anzitutto, evidenziare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell’opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell’onere della prova, come enucleabili dal disposto dell’art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l’esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di
scadenza – e non anche l’inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l’onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell’avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall’art. 2697 c.c. – che richiede all’attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell’estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all’ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l’onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis , Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nel caso di specie l’opposta ha dato pienamente prova del proprio credito, a fronte di contestazioni generiche da parte dell’opponente.
In particolare, ha prodotto, già in fase monitoria, oltre a otto fatture -le quali, di per sé, non costituiscono prova dell’esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 17371/2003; Cass. n. 5071/2009; Cass. n. 5915/2011; Cass. n. 19944/2023) -documenti di trasporto muniti di sottoscrizione attestanti l’avvenuta consegna della merce in quanto non contestati (v. doc. 2.1 di parte opposta).
In ogni caso, deve evidenziarsi come l’esistenza del rapporto contrattuale di fornitura tra le società in causa non sia stato contestato (cfr. atto di opposizione, p. 3: « tra le attuali parti in causa sussisteva un rapporto contrattuale ») e, anzi, risulti provato anche sulla base della corrispondenza depositata da parte opponente (cfr. all. 1 dell’opposizione) .
La ha, piuttosto, dedotto di aver contestato le fatture azionate in ragione di vizi della merce consegnata dall’opposta, in tesi denunciati tempestivamente ai sensi dell’art. 1495 c.c.
La società, pertanto, invoca come eccezione l’esistenza di vizi dei prodotti ittici forniti dalla
Sul punto, va anzitutto rilevato che, in base alle mail prodotte da parte opponente (cfr. all. 1 opposizione) si evince anzitutto che l’unica partita per cui sono stati effettivamente denunciati vizi della merce è quella connessa a una fattura – n. 183 del 8.12.2020, relativa a 30 casse di ombrina pervenute rotte e schiacciate alla base – non azionata con il ricorso monitorio e rispetto
a cui la ha eccepito la decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia ex art. 1495 c.c..
Per le altre partite richiamate nelle mail la contestazione di parte opponente ha ad oggetto soltanto il prezzo di mercato applicabile ai vari tipi di pesce ricevuti da e non vizi della merce consegnata.
A fronte dell’eccepita decadenza, parte opponente nulla ha dedotto in ordine al momento di effettiva scoperta del vizio e alla tempestività della denuncia. Deve, pertanto, trovare applicazione l’orientamento della Cassazione secondo cui « in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c .» (Cass. Civ. sez. II n. 12130 del 14/05/2008; nello stesso senso Cass. Civ. sez. II n. 1031 del 29/01/2000; più di recente, v. Cass., ord. 9 maggio 2023 n. 12337), con conseguente inapplicabilità della garanzia dei vizi per mancata prova della tempestività della denuncia da parte della .
Le altre contestazioni dell’opponente, per come risulta dalla corrispondenza allegata, si riferiscono a generiche discussioni tra le parti in ordine ai prezzi da applicare alle merci consegnate, senza che la abbia, finanche genericamente, indicato possibili vizi dei prodotti.
Sul punto, pare opportuno ricordare che sebbene «la denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1492 e 1495 c.c., non richiede un’esposizione dettagliata, in quanto la finalità di avvisare il venditore sulle intenzioni del compratore e di consentirgli la tempestiva verifica della doglianza può essere assolta anche da una denuncia generica» è pur sempre necessario che la stessa «renda il venditore edotto che il compratore ha riscontrato, sebbene in modo non ancora esauriente e completo, vizi che rendono la cosa inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore». (v. Cass. civ. n. 25027/2015). Vizi che, in ogni caso, non sono stati in questa sede allegati e provati dall’acquirente, su cui grava l’onere della prova della relativa esistenza (v. Cass., SS. UU., 11748/2019).. Sul punto, pare opportuno ricordare che sebbene « la denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1492 e 1495 c.c., non richiede un’esposizione dettagliata, in quanto la finalità di avvisare il venditore sulle intenzioni del compratore e di consentirgli la tempestiva verifica della doglianza può essere assolta anche da una denuncia generica » è pur sempre necessario che la stessa « renda il venditore edotto che il compratore ha riscontrato, sebbene in modo non ancora esauriente e
completo, vizi che rendono la cosa inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore ». (v. Cass. civ. n. 25027/2015). Vizi che, in ogni caso, non sono stati in questa sede allegati e provati dall’acquirente, su cui grava l’onere della prova della relativa esistenza (v. Cass., SS. UU., 11748/2019).
Risulta, infine, che parte di tali contestazioni sia già stata tenuta in considerazione dalla che ha stornato l’importo di € 18.975,53 da quanto dovuto dalla in forza delle merci fornite (v. doc. 4 di parte opposta).
Alla luce di quanto evidenziato, ritenuto provato il credito della società opposta e infondate le doglianze di parte opponente, l’opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 in considerazione del valore della domanda (€ 60.822,20) e delle attività svolte, che giustificano l’applicazione dei parametri medi, ad esclusione della fase di trattazione per cui, in assenza di istruttoria, devono essere applicati i minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
rigetta l’opposizione formulata dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 182/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 7.1.2022, con conseguente accertamento della sua definitiva esecutività;
condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell’opposta, liquidate in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15 %, IVA e Cpa come per legge, ove dovuti.
Così deciso in Roma, il 14/11/2025.
Il AVV_NOTAIO