Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34562 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34562 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34864/2019 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
–
contro
ricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1606/2019 depositata il 13/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’acquirente NOME COGNOME conv eniva dinanzi al Tribunale di Rovigo la venditrice RAGIONE_SOCIALE per la risoluzione del contratto di compravendita di una camera da letto, la restituzione del prezzo pagato di € 8.580 e il risarcimento del danno, lamentando vizi della cosa venduta. La convenuta in giudizio eccepiva la decadenza e la prescrizione del diritto alla garanzia e chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento di € 6.323,00 quale residuo del corrispettivo per la vendita di altri arredi. Il Tribunale di Rovigo accoglieva la domanda del compratore, ritenendo integrata un’ipotesi di aliud pro alio, dichiarava risolto il contratto e condannava la società alla restituzione di € 8.500. Rigetta va invece la domanda di risarcimento del danno dell’attore e la domanda riconvenzionale della convenuta. In appello si ha riforma, il cui aspetto saliente è il seguente. La Corte territoriale ha ritenuto che la difformità delle misure della camera da letto non ha impedito alla stessa di assolvere alla sua funzione, rientrando quindi nell’ipotesi di mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c. Poiché la consegna era avvenuta il 3/10/2003 e la citazione era stata notificata il 28 maggio 2006, l’azione è prescritta.
Ricorre in cassazione il compratore con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la venditrice con controricorso e ricorso incidentale condizionato con tre motivi, illustrati da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È da rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, notificato in data il 12/11/2019, mentre la sentenza impugnata è stata notificata all’avv. COGNOME in data 17 /4/2019 nel suo domicilio eletto presso l’avv. NOME COGNOME all’indirizzo PEC di quest’ultimo . Infatti, si tratta di un procuratore domiciliatario solo in senso fisico, cioè che non aveva visto eletto dalla parte altresì il proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale e che quindi non era abilitato a ricevere notifiche telematiche di provvedimenti impugnabili (così, Cass. 20946/2018).
2. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1476 n. 1, 1490, 1495 co. 3, 1519-ter e 1519-quater c.c. vigenti ratione temporis. Si sostiene che nel caso di specie si configuri un’ipotesi di aliud pro alio, richiamando la giurisprudenza che vi ricomprende i casi in cui il bene sia privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente. In particolare, le risultanze istruttorie hanno confermato la fondatezza delle doglianze attoree, in particolare la presenza di entrambi i comodini impediva di usare correttamente l’armadio. Si richiama l’art. 1519-ter co. 1 c.c. sull’obbligo del venditore di consegnare beni conformi al contratto, escludendo l’applicabilità delle presunzioni di cui al co. 2. Si deduce l’applicabilità della disciplina sulla vendita dei beni di consumo, in particolare dell’art. 1519-quater c.c. sulla risoluzione del contratto in caso di mancata sostituzione del bene entro un congruo termine.
Il primo motivo è infondato.
Nella parte censurata, la sentenza, p. 6, argomenta così: « Nella fattispecie, si deve escludere che i mobili della camera da letto consegnati al COGNOME fossero completamente difformi da quelli contrattati, appartenendo a un genere del tutto diverso, o fossero privi delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o presentassero difetti tali da renderli inservibili, dato che il COGNOME li ha utilizzati per numerosi anni e, verosimilmente, continua a utilizzarli. La difformità delle misure della camera da letto consegnata, rispetto a quella ordinata, non impediva comunque al mobilio di assolvere alla sua funzione. Non essendo tale difformità di importanza determinante, si rientra nel caso della mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c., con applicazione dei termini di prescrizione per l’azione di garanzia ».
Alla lettura di una motivazione di questo tenore, il primo motivo prospetta come censura di violazione di norme di diritto ciò che invero consiste nella sovrapposizione dell’apprezzamento d ella parte dei fatti rilevanti all’accertamento che il giudice di merito ha espresso
in una motivazione esente da vizi di legittimità. Infatti, non è irragionevole il ritenere che l’impedimento ad usare correttamente l’armadio determini un vizio e non un aliud pro alio.
Il primo motivo è rigettato.
2. – Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1495, 1497, 1519-sexies, 2943 co. 4, 2944 e 2945 co. 1 c.c. Si contesta l’erronea individuazione da parte della Corte di appello della data di consegna del mobilio nel 03/10/2003 anziché nel 17/12/2003, con conseguente errata valutazione della decorrenza del termine prescrizionale. Si rileva che, anche assumendo la data del 03/10/2003 come quella di consegna, la sentenza sarebbe comunque viziata. Si evidenziano tre interruzioni del termine prescrizionale: (a) nel settembre 2004 con il riconoscimento dei vizi da parte dell’incaricato della venditrice; (b) il 02/03/2006 con la raccomandata A/R di costituzione in mora del venditore; (c) il 28/05/2006 con la notifica dell’atto di citazione. Si deduce che il termine di 26 mesi dalla consegna ex art. 1519-sexies co. 4 c.c. non era decorso, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello.
De secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto di specificità.
Nella parte censurata, la sentenza sostiene: « atteso che la consegna dei mobili è avvenuta il 3 ottobre 2003, alla data del 28 maggio 2006, quando il COGNOME ha notificato l’atto di citazione alla società convenuta, il termine di prescrizione previsto dall’art. 1495 c.c., così come quello dell’art. 1519 -sexies c.c., era decorso».
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità poiché omette di indicare dove e quando il ricorrente ha fatto valere nel giudizio di secondo grado gli atti interruttivi della prescrizione indicati, né emergono indicazioni su ciò alla lettura della sentenza impugnata, cosicché questa Corte non è messa in condizioni di pronunciarsi nel merito del secondo motivo.
Il secondo motivo è inammissibile.
– Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con cui: (a) si è denunciata la nullità della sentenza per error in procedendo nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto tardiva la produzione documentale dell’appellante (primo motivo); (b) si è denunciata ex art. 132 co. n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per omessa motivazione ovvero per motivazione apparente (secondo motivo); (c) si è denunciata violazione degli artt. 1195, 1199 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (terzo motivo).
– La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024.