Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28616 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura alle liti autenticata dal AVV_NOTAIO di Bergamo dell’1. 2. 2024, rep. 11723, da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo digitale pec.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Douglas ( Isola di Man ), in persona del suo legale rappresentante dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio d i quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza n. 1757/2018 della Corte di appello di Brescia, depositata il 19. 11. 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19. 9. 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Udite le difese svolte dall’AVV_NOTAIO, per delega, per il ricorrente e dall’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
Fatti di causa
Con sentenza n. 1757 del 19. 11. 2018 la Corte di appello di Brescia, riformando la decisione di primo grado ed in accoglimento della domanda proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE, condannò COGNOME NOME al pagamento della somma di euro 56.810,25, a titolo di saldo del prezzo di acquisto della imbarcazione motosailer Cumelen, perfezionatosi in data 16. 12. 1998 attraverso la cessione di azioni della RAGIONE_SOCIALE, a cui nel frattempo la barca era stata intestata. La Corte motivò tale conclusione dichiarando infondata l’eccezione del convenuto di riduzione del prezzo in ragione dei costi da lui sopportati per la riparazione dei danni che il natante aveva subito prima dell’acquisto , rilevando che, sulla base delle risultanze della perizia in atti, alla data della cessione l’imbarcazione era in buone condizioni ed in grado di navigare e che il convenuto COGNOME non aveva fornito la prova di avere eseguito, a propria cura e spese, opere di ripristino e riparazione.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 29. 1. 2019, ha proposto ricorso COGNOME NOME, sulla base di otto motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso.
Il P.M. e le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso denuncia vizio della sentenza per omesso esame di fatto decisivo ed omessa motivazione, per avere il giudice di appello basato il suo giudizio sulle condizioni della imbarcazione al momento della vendita sulla base della versione della perizia in atti risultante dalla traduzione dall’inglese prodotta dalla controparte, trascurando di considerare che l’appellato ne aveva segnalato errori ed aveva a sua volta prodotto la traduzione corretta, sulla base della quale la valutazione sulle condizioni del l’imbarcazione non avrebbe potuto che essere diversa.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha respinto le contestazioni del convenuto in ordine alla presenza di difetti dell’imbarcazione affermando che, al momento della sua cessione, essa era in buone condizioni ed in grado di navigare. L’accertamento compiuto risulta motivato mediante richiamo al contenuto della perizia in atti, da cui risultava che il natante, dopo avere subito danni a causa di un uragano, presentava lo scafo riparato e privo di difetti, le pompe e le eliche in ordine, l’albero sistemato, gli equipaggiamen ti di salvataggio in opera e i tender pronti all’uso, mentre i lavori ancora da eseguire erano di lieve entità. Il giudicante ha inoltre rilevato che tale perizia non era stata contestata dal convenuto, che, dopo il suo svolgimento, aveva sottoscritto il contratto con il quale si era impegnato, attraverso l’acquisto del capitale della società a cui essa era intestat a, ad acquistare l’imbarcazione.
Tanto premesso, la censura svolta con il motivo in esame appare inammissibile. In primo luogo perché pone in discussione un accertamento ed una valutazione delle risultanze di causa che sono attività dalla legge riservate al giudice di merito, le cui conclusioni non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità, non potendo questa Corte procedere ad una nuova e diversa valutazione delle risultanze probatorie. Si osserva inoltre che il motivo muove da una premessa solo assertiva, non risultando dalla lettura della sentenza, né dimostrato da alcun altro elemento concreto, che l’a ccertamento della Corte di appello abbia preso in considerazione la sola traduzione della perizia prodotta dalla società attrice e non anche la traduzione allegata dall’appellato.
In secondo luogo la censura appare formulata in modo del tutto generico, essendosi il ricorrente limitato a riprodurre i passi della perizia secondo la traduzione da lui ritenuta corretta, ma senza specificare i dati di fatto che, in base ad essa, avrebbero dovuto portare ad una conclusione diversa circa lo stato dell’imbarcazione, lasciando in sostanza a questa Corte il compito di valutare le differenze ed in tal modo di supplire al difetto di specificità della critica.
Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio della sentenza per omesso esame di fatto decisivo ed omessa motivazione, per avere la Corte bresciana ignorato, nella valutazione dei fatti, le dichiarazioni rese dai testimoni NOME COGNOME e COGNOME
COGNOME NOME, moglie del COGNOME, che avevano confermato gli esborsi da lui sopportati per la riparazione della barca.
Anche questo motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha motivato sul punto rilevando che i testi escussi, diversamente da quanto sostenuto dall’appellato, non sono stati in grado di confermare l’esecuzione dei lavori per rimettere l’imbarcazione in grado di navigare che, secondo l’assunto del COGNOME, sarebbero stati compiuti a sue cura e spese.
Alla luce di tale motivazione, da cui emerge che il giudice a quo ha valutato le dichiarazioni del testi, la censura svolta è inammissibile in quanto investe il risultato di tale valutazione, che non è soggetta a sindacato da parte di questa Corte. Va ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( Cass. n. 331 del 2020; Cass. n. 21187 del 2019; Cass. n. 21098 del 20186; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011 ).
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame della contestazione svolta dall’appellato nei confronti della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato inattendibile la testimonianza resa da sua moglie.
Il motivo è inammissibile in quanto la statuizione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto inattendibile la testimonianza resa dalla moglie del convenuto, essendo a lui sfavorevole, avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di appello incidentale, con l’effetto che, in manca nza di esso, non è configurabile il vizio denunciato di omessa pronuncia.
Il quarto motivo di ricorso, nel denunciare violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censura l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il convenuto non avrebbe contestato la perizia in atti sopra menzionata.
Il mezzo è inammissibile essendo formulato con un contenuto del tutto generico, risolvendosi in una mera richiesta di rivalutazione dei fatti. Si osserva inoltre che la Corte di appello ha motivato in ordine alla non contestazione della perizia da parte del COGNOME, evidenziando che la stipula del contratto di acquisto della imbarcazione era ad essa successiva ed inferendo da ciò la conclusione che la perizia non era stata contestata dal COGNOME, che altrimenti non avrebbe concluso l’acquisto, secondo un ragionamento presuntivo che in alcun modo viene attaccato dal motivo.
Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 123 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto non esaminabili le fatture dei lavori eseguiti dal COGNOME prodotte in atti perché in lingua inglese e non correlate da traduzione, laddove la lo ro traduzione avrebbe dovuto essere disposta d’ufficio dal giudice.
Il mezzo è inammissibile in quanto, come dedotto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, dalla lettura della sentenza impugnata risulta chiaramente che, indipendentemente dal rilievo sulla mancata traduzione delle fatture, la Corte di appello ha comunque esaminato la relativa documentazione, rilevando che gli esborsi dalla stessa risultanti erano relativi a lavori di miglioria dell’imbarcazione e non compatibili con opere di riparazione dei danni che essa aveva subito.
Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 , comma 2 n. 4, c.p.c., per motivazione generica o apparente, per avere il giudice di appello omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento, facendo uso dalla locuzione ‘ per di più ‘ e compiendo enunciazioni solo assertive.
Il mezzo è manifestamente infondato, dal momento che dalla lettura della decisione impugnata emergono chiaramente le ragioni in forza delle quali è stata respinta la richiesta dell’odierno ricorrente di riduzione del prezzo per la presenza di difetti dell’imbarcazione e per gli esborsi da lui sopportati per le riparazioni, avendo il giudicante affermato che il bene si presentava ‘ in buone condizioni ed in grado di navigare ‘ e quindi non necessitava di riparazioni e che comunque la loro esecuzione da parte dell’acquirente non era stata dimostrata.
Il settimo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere qualificato e valutato le difese del convenuto in termini di eccezione di inadempimento, ai sensi degli artt. 1460, 1490, 1492 e 1494 c.c.. La Corte di appello, si sostiene, ha errato laddove non ha riconosciuto il controcredito dallo stesso opposto sulla base del rilievo che per ‘ le spese sostenute per il Cumelen in epoca successiva al suo trasferimento in proprietà esclusiva di NOME Bo netti (… ), non risulta provata l’esistenza di un accordo tra le parti in forza del quale esse competessero al venditore ‘ , omettendo di ravvisare nel comportamento del venditore l’inadempimento del suo obbligo, assunto formalmente in contratto, di consegnare l’imbarcazione in perfetta efficienza.
Il mezzo è infondato ed in parte inammissibile.
Sotto il primo profilo, avendo la Corte di appello escluso, come in precedenza osservato, che il bene venduto presentasse dei difetti e quindi sussistesse un inadempimento del venditore.
Sotto altro profilo, perché l’affermazione censurata dal motivo va chiaramente ricondotta alla circostanza che la Corte di appello ha qualificato i lavori eseguiti dal COGNOME come migliorie e non come riparazioni, con l’effetto che l’obbligo del rimborso della relativa spesa da parte del venditore, non rientrando tra le garanzie della vendita, avrebbe dovuto essere espressamente previsto dalle parti.
L’ottavo motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame della istanza avanzata dall’appellato di disporre consulenza tecnica d’ufficio al fine di verificare la natura e consistenza dei lavori dallo stesso eseguiti sulla imbarcazione.
Anche questo motivo va dichiarato infondato, in quanto dalla motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente che l’istanza dell’appellato di disporre consulenza tecnica d’ufficio è stata implicitamente rigettata dalla Corte di appello, laddove ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dei fatti di causa, la perizia in atti, anche in ragione del rilievo che le sue risultanze non risultavano contestate dal COGNOME.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.