Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33169 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33169 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 13541/2021 proposto da:
Città Metropolitana di Firenze , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliata in Roma presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME e domiciliato a Roma presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 692/2021 del 4/03/2021.
Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE proponeva, dinanzi al Giudice di pace di Firenze e nei confronti della Città metropolitana di Firenze, opposizione a verbale di accertamento per violazione dell’art. 142 , co. 8, codice
della strada (CdS) (eccesso di velocità su strada extraurbana principale).
Il Giudice di pace adito la rigettava ma il Tribunale di Firenze, all’esito del giudizio di secondo grado, accoglieva l’ appello, annullando il verbale impugnato.
Ricorre in cassazione la Città metropolitana di Firenze con due motivi, illustrati da memoria. Resiste lo RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ragioni della decisione
1.1. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. -la violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendosi con esso che il giudice di appello abbia annullato il verbale di accertamento sulla base di motivi di invalidità diversi da quelli fatti valere con l’opposizione.
Il secondo motivo lamenta la violazione del giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado relativo all’accertamento dell’estraneità del soggetto privato (la RAGIONE_SOCIALE) alla redazione del verbale.
1.2. -Il primo motivo è fondato.
L’argomentazione censurata è sintetiz zata nel presente capoverso. Si tratta di un verbale di accertamento redatto in modo meccanizzato, sulla base dei dati dell’autovelox, in data successiva a quella dell’infrazione. Esso riporta la data dell’infrazione, non anche -come dovrebbe -la data dell’accertamento, mentre il nome dell’agente accertatore è sostituito da un numero di matricola.
Come correttamente eccepito dalla ricorrente, la p.a. non può affidare a soggetti privati l’immissione dei dati ricavati dall’autovelox sul modulo di cui all’art. 383, co. 3, del reg. esec. CdS.
Il Tribunale argomenta il divieto dall’art. 201 CdS (notificazione delle violazioni) e dall’ art. 14 l. 689/1981 (contestazione e notificazione).
Con la sentenza di appello si adduce che l’odierna ricorrente non aveva dimostrato che la RAGIONE_SOCIALE si fosse limitata a stampare e consegnare i moduli al servizio postale: mancando la data di immissione dei dati ricavati dall’autovelox sul verbale informatizzato, si afferma che non era stato possibile accertare che fosse stata la Città metropolitana di Firenze ad elaborare il verbale. La consegna del verbale all’ufficio postale da parte della RAGIONE_SOCIALE si sarebbe dovuto, quindi, ritenere un elemento che lasciava ipotizzare, in assenza di prova del contrario (ossia in difetto di prova del l’espletamento della sola attività di spedizione del verbale da parte della RAGIONE_SOCIALE), che la società privata avesse ricevuto i dati estrapolati dal sistema autovelox per la via telematica e fosse poi stata la stessa RAGIONE_SOCIALE a trasfondere tali dati nel verbale meccanizzato, con ciò esternalizzandosi illegittimamente la stessa compilazione del verbale.
Le censure della ricorrente sono sintetizzate nel presente capoverso. Nel ricorso introduttivo il rilevante motivo di opposizione si era limitato a denunciare la nullità e/o illegittimità del verbale per violazione della l. 890/1982 in materia di notificazione, poiché dal verbale risultava che al relativo procedimento aveva partecipato l’ufficio postale di Rimini. Senonché, il Tribunale di Firenze ha accolto l’appello non sulla base della censura specificamente relativa alla notificazione, bensì sul diverso aspetto dell’asserita partecipazione illegittima di un soggetto privato alla redazione del verbale, profilo quest’ultimo invero mai sollevato con il relativo motivo.
1.3. -Trattandosi di fatto processuale, scaturente dal tipo di censura specificamente formulata con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., questo collegio può rivalutarlo e, in dipendenza del suo esame, ritiene di condividere le allegazioni della ricorrente.
Il ricorso introduttivo (proposto ‘ab origine’) era formulato nei seguenti termini: « Nullità e/o illegittimità del verbale per violazione delle norme in materia di notificazione . Quando l’Amministrazione si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettato dalla l. 890/82 . Nel caso di specie non è stato rispettato lo schema RAGIONE_SOCIALE dalla lettura dello stesso si evince che al procedimento della notifica ha partecipato l’ufficio postale di Rimini al quale è stato consegnato in data 3/11/2017».
1.4. -Orbene, la semplice comparazione tra la ragione posta a fondamento del motivo rilevante nel ricorso introduttivo del giudizio e le ragioni portanti della motivazione dell’accoglimento in grado di appello rivela immediatamente la presenza di un vizio ex art. 112 c.p.c. per extrapetizione nella pronuncia adottata dal Tribunale.
Deve, pertanto, essere accolto il primo motivo del ricorso per cassazione, dandosi continuità allo specifico principio che, nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, il giudice non può rilevare d’ufficio vizi del provvedimento sanzionatorio impugnato diversi da quelli fatti valere con l’atto introduttivo, ostandovi il disposto di cui all’ art. 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere e di introdurre, così, nel processo fatti diversi da quelli allegati dalla parte a sostegno della domanda di annullamento.
-La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Ne segue il rinvio della causa al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile,