SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 14797 2024 – N. R.G. 00052504 2020 DEL 02 10 2024 PUBBLICATA IL 02 10 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE generale per gli affari contenziosi dell’anno 2020, trattenuta in decisione all’udienza dell’11.6.2024 e vertente tra
ATTRICE
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
E
CONVENUTO
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
E
CHIAMATA IN CAUSA – CONTUMACE
Parte_1
Controparte_1
Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il INDIRIZZO INDIRIZZO in riferendo in sintesi quanto segue: Parte_1 CP_1
l’attrice è proprietaria – per averlo acquistato dalla società costruttrice con atto di compravendita del 2.7.2013 – di un posto auto scoperto distinto con il numero 4 al piano terra dell’edificio condominiale; […] CP_2
risulta dall’atto di compravendita che il posto auto è sorto senza ‘vincoli e pesi reali’ (art. 5);
nell’agosto 2013 – solo dopo il suo accatastamento e la conseguente compravendita – sono stati tuttavia abusivamente installati sullo stesso due manufatti di proprietà condominiale in cui sono rispettivamente allocati i contatori dell’acqua e del gas a servizio dell’edificio;
tali manufatti – date le loro dimensioni – impediscono l’utile parcheggio di una vettura di normali dimensioni pregiudicando il pieno godimento di quel bene ed imponendo un’illegittima servitù a suo carico;
la ridotta utilizzabilità del posto auto ha comportato per l’attrice – a decorrere dall’agosto 2013 – un danno patrimoniale quantificabile in misura almeno pari al 30% del suo valore locativo (stimabile in euro 100,00 mensili).
L’attrice ha chiesto pertanto:
in via principale, la condanna del convenuto alla rimozione dei due manufatti ed al risarcimento dei danni per il ridotto godimento del posto auto provocato dalla loro installazione; CP_1
in via subordinata – nel caso di impossibile rimozione – la condanna comunque del medesimo al risarcimento dei danni per il minor valore commerciale e per il ridotto godimento del bene. CP_1
Il convenuto – negando la proprietà condominiale dei manufatti ed eccependo la loro preesistenza rispetto all’acquisto della – ha chiesto in via preliminare la chiamata in causa della venditrice per essere eventualmente manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle domande dell’attrice e nel merito – in via principale – ha chiesto comunque l’integrale rigetto delle stesse. Parte_1 Controparte_2
La – di cui è stata concessa la chiamata in causa – è rimasta invece contumace. Controparte_2
Sono state quindi depositate dalle parti costituite le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e – all’esito – è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio.
All’udienza dell’11.6.2024 – espletata anche una prova testimoniale richiesta dalle parti e raccolto l’interrogatorio libero dell’amministratore condominiale – la causa è stata infine trattenuta in decisione.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
Le domande nei confronti del devono essere rigettate. CP_1
Il c.t.u. ha accertato – attraverso una congrua indagine svolta con il programma ‘Google Earth’ – che i due manufatti sono stati effettivamente installati in epoca precedente rispetto all’acquisto del posto auto da parte della ( ‘è stata acquisita un’immagine risalente al 17 giugno 2013, quindi antecedente all’atto di compravendita che è del 2 luglio 2013, nella quale si distinguono i quattro posti auto e sono ben visibili i due manufatti oggetto di causa’ : pag. 8 della relazione con relativa documentazione fotografica). Parte_1
Tale accertamento -seppur smentito dalla ben poco attendibile deposizione testimoniale del figlio di parte attrice (che neppure ha specificamente riferito di un suo personale sopralluogo in epoca precedente o contemporanea rispetto all’atto di compravendita) – trova anche conforto nella più attendibile deposizione dell’altro teste escusso (che abita invece nel condominio sin dal giugno 2012) e nelle circostanziate dichiarazioni rese dall’amministratore condominiale in sede di interrogatorio libero (cfr. verbale del 5.4.2023).
Nessuna responsabilità può essere conseguentemente addebitata al -riguardo a tale installazione – in quanto l’attrice avrebbe dovuto semmai agire a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1489 cod. civ. nei confronti della società alienante (che – nell’atto di compravendita – dichiarava espressamente la libertà di quanto alienato da ‘vincoli’ e ‘pesi reali’ ) e dunque chiedere – diversamente l’eventuale risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo secondo le disposizioni dell’art. 1480 cod. civ.. CP_1
Tali domande contrattuali – in questa sede – non sono state formulate dall’attrice nei confronti della chiamata in causa (essendosi la limitata genericamente nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – ad ‘estendere le proprie domande e le proprie conclusioni anche nei confronti del terzo chiamato in causa , senza aver oltretutto chiesto di notificare nel rispetto del contraddittorio ex art. 292 c.p.c. tali domande alla società rimasta contumace ). Parte_1 Controparte_2
Le spese processuali – ivi comprese quelle afferenti alla c.t.u. – seguono la soccombenza dell’attrice nei confronti del condominio (con relativa distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
rigetta le domande;
condanna l’attrice al rimborso delle spese processuali sostenute dal , liquidate d’ufficio in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% , Iva e Cassa come per legge, disponendone la distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO; CP_1
pone le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico definitivo dell’attrice.
2.10.2024. IL GIUDICE