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Vizi del posto auto: a chi spetta il risarcimento?

Una proprietaria cita in giudizio il condominio per la presenza di due manufatti che ostacolano il suo posto auto, sostenendo che siano stati installati dopo l’acquisto. Il Tribunale rigetta la domanda basandosi su una CTU che, tramite immagini satellitari, dimostra che i manufatti erano preesistenti alla compravendita. La sentenza chiarisce che l’azione corretta per vizi del posto auto andava intentata contro la società venditrice e non contro il condominio.

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Vizi del posto auto: quando il responsabile è il venditore e non il condominio

L’acquisto di un immobile, che sia un’abitazione o una pertinenza come un posto auto, rappresenta un passo importante. Cosa accade, però, se dopo la compravendita ci si accorge della presenza di difetti che ne limitano l’utilizzo? La recente sentenza del Tribunale di Roma analizza un caso emblematico di vizi del posto auto, chiarendo contro chi deve essere indirizzata l’azione legale: il condominio o il venditore? La risposta dipende da un fattore cruciale: il momento in cui il vizio è sorto.

I fatti del caso: il posto auto inutilizzabile

Una proprietaria acquistava un posto auto scoperto all’interno di un edificio condominiale. Nel contratto di compravendita, la società costruttrice venditrice dichiarava che l’immobile era libero da “vincoli e pesi reali”. Tuttavia, la proprietaria lamentava che, subito dopo l’acquisto, sul suo posto auto erano stati abusivamente installati due manufatti condominiali contenenti i contatori di acqua e gas, impedendo di fatto il parcheggio di un’automobile di normali dimensioni.

Di conseguenza, citava in giudizio il condominio chiedendo, in via principale, la rimozione dei manufatti e il risarcimento del danno per il ridotto godimento del bene, quantificato in una percentuale del valore locativo. In subordine, qualora la rimozione fosse risultata impossibile, chiedeva un risarcimento per la diminuzione del valore commerciale dell’immobile.

La difesa del condominio e la chiamata in causa del venditore

Il condominio si costituiva in giudizio negando ogni responsabilità. La sua difesa si basava su un punto fondamentale: i manufatti erano già presenti al momento della vendita del posto auto all’attrice. Non essendo il condominio responsabile della loro installazione, non poteva essere chiamato a risponderne. Per tutelarsi da ogni eventuale conseguenza negativa, il condominio chiedeva e otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa la società venditrice, affinché questa potesse manlevarlo da eventuali condanne.

La prova decisiva sui vizi del posto auto: quando sono stati installati i manufatti?

Il punto centrale della controversia era stabilire con certezza il momento dell’installazione dei manufatti. Per fare ciò, il Tribunale disponeva una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU). L’esperto, utilizzando il programma “Google Earth”, acquisiva un’immagine satellitare risalente a una data antecedente a quella dell’atto di compravendita. Da tale immagine emergeva in modo inequivocabile che i due manufatti erano già presenti e ben visibili sul posto auto prima che l’attrice ne diventasse proprietaria.

Questa prova documentale, rafforzata dalle testimonianze di un altro condomino e dell’amministratore, veniva ritenuta dal giudice molto più attendibile rispetto alla deposizione del figlio dell’attrice. L’accertamento del CTU si rivelava quindi decisivo per l’esito della causa.

Le motivazioni della decisione

Sulla base delle prove raccolte, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande dell’attrice nei confronti del condominio. Il giudice ha spiegato che, essendo stato provato che i manufatti esistevano prima dell’acquisto, nessuna responsabilità poteva essere addebitata al condominio per la loro installazione.

L’azione legale corretta, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto essere di natura contrattuale e rivolta contro la società venditrice. L’attrice avrebbe dovuto invocare l’articolo 1489 del Codice Civile, che tutela l’acquirente quando la cosa acquistata è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento. La venditrice, infatti, aveva espressamente dichiarato nel contratto che l’immobile era libero da “vincoli e pesi reali”. Di fronte a una simile scoperta, l’acquirente avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo.

Il Tribunale ha sottolineato che l’attrice non ha formulato correttamente tali domande nei confronti della società venditrice (rimasta peraltro contumace), limitandosi a un’estensione generica delle proprie richieste senza notificarle specificamente.

Le conclusioni: a chi rivolgersi in caso di vizi del posto auto

La sentenza offre un’importante lezione pratica. Quando si scoprono vizi del posto auto o di qualsiasi altro immobile, è fondamentale individuare il corretto responsabile. Se il difetto è preesistente alla vendita e non era facilmente riconoscibile, la responsabilità ricade sul venditore, specialmente se quest’ultimo ha garantito l’assenza di pesi e vincoli. L’azione da intraprendere è di natura contrattuale e mira a ripristinare l’equilibrio economico alterato dal vizio. Il condominio, invece, può essere chiamato in causa solo per azioni o installazioni avvenute successivamente alla compravendita e a lui direttamente imputabili. In questo caso, l’errata individuazione del soggetto responsabile ha comportato non solo il rigetto della domanda, ma anche la condanna dell’attrice al pagamento di tutte le spese processuali, incluse quelle della CTU.

Se scopro un difetto su un posto auto appena comprato, posso sempre fare causa al condominio?
No. Secondo questa sentenza, se il difetto o l’ingombro era già presente al momento dell’acquisto, il condominio non è responsabile. La responsabilità è del venditore, contro il quale si può agire per violazione degli obblighi contrattuali.

Cosa succede se il venditore dichiara nel contratto che l’immobile è libero da pesi e vincoli, ma non è vero?
L’acquirente è tutelato dall’articolo 1489 del Codice Civile. Può chiedere la risoluzione del contratto (se non avrebbe acquistato conoscendo il vizio) o una riduzione del prezzo di acquisto, oltre all’eventuale risarcimento del danno.

Come si può provare quando è sorto un difetto su un immobile?
La prova può essere fornita con vari mezzi. In questo caso, è stata decisiva una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) che ha utilizzato immagini satellitari storiche (Google Earth) per datare la presenza dei manufatti, dimostrando che erano anteriori alla vendita.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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