Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1242 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1242 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15077/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 891/2020, depositata il 6/02/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale NOME COGNOME , che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.
Sentito il difensore della controricorrente, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha citato in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Velletri. L’attrice ha dedotto di avere acquistato dalla società costruttrice convenuta un villino e di avere, a seguito del manifestarsi di fenomeni di infiltrazione di acqua nei locali posti al piano seminterrato, introdotto un procedimento di accertamento tecnico preventivo; che il consulente tecnico d’ufficio in esso nominato aveva evidenziato quale causa dei vizi la mancata realizzazione in fase di costruzione di un efficace drenaggio in grado di impedire il passaggio di acque piovane sotto il vespaio del fabbricato; che a seguito dell’accertamento tecnico preventivo controparte aveva posto in essere interventi che non avevano però risolto i vizi esistenti nell’immobile. L’attrice ha quindi chiesto al Tribunale di Velletri di condannare la convenuta ai sensi dell’art. 1669 c.c. al risarcimento del danno in forma specifica ovvero al risarcimento per equivalente mediante condanna della stessa al pagamento della somma necessaria per l’esecuzione integrale delle opere, nonché al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno causato dal mancato godimento dell’immobile. Il Tribunale ha disposto un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio.
Con la sentenza n. 834/2017 il Tribunale di Velletri ha rigettato le domande dell’attrice, ritenendo che ‘gli interventi posti in essere da RAGIONE_SOCIALE sono stati risolutivi delle infiltrazioni anche alla luce degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio’.
La sentenza è stata appellata da COGNOME, che -secondo il riassunto di cui alle pagg. 7 e 8 del ricorso -ha denunciato con il primo motivo la mancata pronuncia o comunque il rigetto implicito della domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni arrecati dalle infiltrazioni all’immobile e al ripristino dello stato dei luoghi, con il secondo motivo l’avere ritenuto che l’intervento posto in essere dalla convenuta avesse eliminato le cause dei vizi, con il terzo motivo l’avere addebitato all’appellante il rimborso integrale delle spese di lite, comprese quelle relative all’accertamento tecnico preventivo. Con la sentenza n. 891/2020 la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Il primo motivo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 c.c., 112, 113 e 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto assorbita e per l’effetto avere implicitamente rigettato la domanda finalizzata a ottenere gli interventi di riparazione e ripristino dell’immobile; entrambi i consulenti nominati dal Tribunale hanno accertato la sussistenza dei danni presenti nell’immobile derivanti dalla risalita dell’acqua.
Il motivo è infondato. La ricorrente sostiene che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto assorbita la domanda finalizzata a ottenere gli interventi di riparazione e ripristino dell’immobile, in quanto la stessa Corte d’appello avrebbe richiamato le conclusioni del secondo tecnico che, escludendo la presenza di danni ulteriori rispetto a quelli descritti nella consulenza tecnica d’ufficio svolta nel procedimento di accertamento preventivo, confermava e quantificava quelli già indicati dal primo tecnico.
Il ragionamento della ricorrente non può essere seguito. La Corte
d’appello ha infatti accertato che l’immobile in oggetto, alla data dei sopralluoghi eseguiti dal consulente tecnico nominato in primo grado, era abitabile (considerata ‘l’assoluta salubrità dei luoghi, nonché pareti perfettamente asciutte e prive di qualsiasi macchia o segno di infiltrazioni d’acqua in atto o recente’) e che ‘gli interventi eseguiti a seguito dell’accertamento tecnico preventivo erano da considerarsi integralmente risolutivi e che non era stato riscontrato alcun danno ulteriore successivo ai medesimi’. Sulla base di tale accertamento, accertamento che la ricorrente contesta con il secondo motivo (v. infra ), correttamente il giudice d’appello ha ritenuto assorbita la censura relativa alla mancata pronuncia, o comunque al rigetto implicito, della domanda di risarcimento del danno relativo agli interventi di riparazione e ripristino dell’immobile.
Il secondo motivo contesta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sufficienti gli interventi eseguiti dal costruttore, dopo la fase di accertamento tecnico preventivo, per la realizzazione della tutela accordata dall’art. 1669 c.c. e in ogni caso per non avere riconosciuto rilevanza ai vizi riscontrati ai fini dell’applicazione dell’art. 1669 c.c.
Il motivo non può essere accolto. Pur richiamando il parametro di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. e lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 c.c., la ricorrente in realtà contesta l’accertamento in fatto posto in essere dai giudici di merito, in base al quale -come si è appena visto -è stata esclusa la sussistenza dei vizi denunciati dalla ricorrente (gravi fenomeni di infiltrazioni di acqua), vizi sì in astratto riconducibili ai gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c., ma la cui sussistenza in concreto è stata appunto esclusa e in relazione ai quali la ricorrente fa richiamo a quanto descritto dal consulente tecnico nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, descrizione precedente gli interventi posti in essere dalla convenuta.
3) Il terzo motivo lamenta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ‘nella parte in cui la Corte di merito ha disposto la condanna della ricorrente all’integrale pagamento delle spese processuali, sia con riferimento alla fase di accertamento tecnico preventivo, sia con riferimento a entrambi i gradi del giudizio di merito’, avendo la ricorrente ‘legittimamente e fondatamente agito in tutte le fasi processuali’, così che si ‘impone una valutazione di soccombenza’ di controparte.
Il motivo è infondato. Anzitutto, si ascrive alla Corte d’appello la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del giudizio di primo grado, ma tale condanna è stata posta in essere dal Tribunale e la Corte d’appello si è limitata a rigettare la relativa censura ad essa proposta; ha poi condannato l’appellante (oggi ricorrente) al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado a seguito del rigetto del gravame. Tali condanne alle spese la ricorrente poi contesta in quanto sarebbe controparte ad essere stata soccombente nel processo, così trascurando il fatto che le domande da lei proposte sono state rigettate in primo grado e stessa sorte ha avuto l’appello da lei fatto valere avverso tale rigetto.
4) Il quarto motivo denuncia, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il ‘mancato esame degli specifici capi di domanda relativi alla rimozione dei danni presenti nell’immobile’.
Il motivo -che ripropone la censura di cui al primo motivo richiamando il diverso parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile per più ragioni: l’omesso esame denunciabile ai sensi del n. 5 è infatti unicamente l’omesso esame di un fatto storico al quale non è certo assimilabile l’omesso esame di una domanda; inoltre, ai sensi dell’art. 348ter c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado,
non può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 18 settembre 2025.
Il Giudice Estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME