SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 433 2026 – N. R.G. 00001699 2021 DEPOSITO MINUTA 04 03 2026 PUBBLICAZIONE 05 03 2026
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
– SEZIONE CIVILE – in persona del AVV_NOTAIO monocratico AVV_NOTAIO, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO, promossa
DA
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Viareggio INDIRIZZO), INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti prof. NOME COGNOMENOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Trieste, INDIRIZZO, presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO P.
attrice opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Trieste, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste, INDIRIZZO.
convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo -compravendita -vizi della cosa venduta -domanda riconvenzionale risarcitoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L’attrice opponente ha così concluso:
‘Voglia il Tribunale Ill.mo, – respinta e disattesa ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria, – previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, rilevato il grave inadempimento imputabile ad nel merito, in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome ingiusto e infondato per le ragioni di cui in premessa e conseguentemente dichiarare infondata e non dovuta la pretesa di controparte, anche a fronte dei documentati controcrediti, delle tempestive contestazioni e delle ragioni risarcitorie di disponendo se del caso le compensazioni dovute e in ogni caso la restituzione di quanto corrisposto in ragione della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; nel merito, in via riconvenzionale: condannare in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese sostenute e documentate ed al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi, nella complessiva misura che emergerà e sarà provata in corso di causa, oltre interessi di mora e rivalutazione di legge, disponendo se del caso le compensazioni dovute; in via istruttoria: (i) si insiste affinché venga ammessa la consulenza tecnica d’ufficio richiesta con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc depositata in data 15 dicembre 2022, volta ad accertare natura, qualità, difformità, difetti e relative cause delle lavorazioni affidate ad e di svolgere i più opportuni accertamenti anche sulla chimica dei materiali applicati; (ii) si insiste affinché vengano ammessi i capitoli di prova orale dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc depositata in data 15 dicembre 2022 e fino ad ora non ammessi e, segnatamente i capitoli di prova sub numeri 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 19, 22. Vinte le spese.’
La convenuta opposta ha così concluso:
‘Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Trieste, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigettare l’opposizione avversaria e, per l’effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del complessivo ammontare di € 33.600,00 con gli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura rimasta inevasa al dì del saldo, o della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia; condannare in ogni caso l’opponente alla rifusione dei compensi di lite.’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 maggio 2021, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Trieste il decreto ingiuntivo n. 260/2021, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di € 33.600,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura di un hard top, con relativi carter, destinato all’imbarcazione TARGA_VEICOLO matricola 26, giusta ordine n. NUMERO_DOCUMENTO dd. 22.7.2020 e fattura n. 165 dd. 23.11.2020, oltre ad interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo e alle spese della procedura monitoria. Il decreto veniva emesso senza clausola di provvisoria esecuzione.
Con atto di citazione in opposizione notificato il 16 giugno 2021, proponeva opposizione avverso il predetto decreto, eccependo la sussistenza di gravi vizi degli hard top forniti da per le imbarcazioni TARGA_VEICOLO matricole 22, 16 e 26, consistenti in crepe, cricche e scrostamenti della verniciatura, e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dai predetti vizi, rappresentando di aver sostenuto delle spese per il loro ripristino atteso che le imbarcazioni erano state vendute ai clienti finali. Quanto all’imbarcazione n. 22 rappresentava che, dopo delle riparazioni apprestate, si erano manifestati ulteriori vizi che avrebbero causato, in futuro, ulteriori spese, che si riservava di dedurre in corso di causa. Quanto alle cause dei vizi, l’opponente esponeva che , produttrice dei manufatti in materiale composito, avrebbe unilateralmente modificato il ciclo produttivo degli hard top, sostituendo il
gelcoat vinilestere al prescritto cappotto epossidico, con ciò causando i difetti lamentati.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta dd. 25 ottobre 2021, contestando integralmente le avverse deduzioni. In particolare, l’opposta eccepiva: l’insussistenza di un accordo vincolante di fornitura degli hard top secondo specifiche tecniche; la decadenza di dal diritto alla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. per tardiva denuncia; l’insussistenza dei vizi e, in subordine, la loro riconducibilità a errori di montaggio imputabili alla stessa
All’udienza del 20 settembre 2022, il AVV_NOTAIO concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. depositata il 15 dicembre 2022, allegava per la prima volta le date puntuali di scoperta e denuncia dei vizi per ciascuna delle tre imbarcazioni e deduceva ulteriori voci di danno relative alla TARGA_VEICOLO, consistenti nella necessità di sostituzione integrale dell’hard top e nei relativi costi accessori. Con la terza memoria, eccepiva la tardività di tali allegazioni.
Con ordinanza dd. 18 maggio 2023, il Tribunale ammetteva la prova per testi dedotta dall’opponente sui capitoli 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 e 27 della seconda memoria istruttoria di abilitando l’opposta alla prova contraria; ammetteva altresì la produzione di un video mediante chiavetta USB e si riservava sull’istanza di consulenza tecnica d’ufficio.
All’udienza del 5 settembre 2023 venivano escussi, per parte opponente, i testi
e
e, per parte opposta, il teste
All’udienza del 19 ottobre 2023 veniva escusso il teste di parte opposta amministratore di
.
,
Con ordinanza dd. 4 gennaio 2024, il Tribunale rigettava l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio avanzata dall’opponente, dichiarava chiusa l’istruttoria e fissava l’udienza per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al 16 luglio 2025 dal nuovo AVV_NOTAIO assegnatario.
Con provvedimento dd. 10 gennaio 2025, il AVV_NOTAIO disponeva la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le parti provvedevano al deposito delle note di precisazione delle conclusioni in data 11 luglio 2025. Con ordinanza dd. 25 agosto 2025, la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre esaminare la rilevanza del documento denominato ‘Accordo di Fornitura Condizioni generali’ (all. 2 opponente), trasmesso da a con email della dipendente del 17 giugno 2019, che l’opponente pone a fondamento della propria tesi circa la violazione delle specifiche tecniche di produzione da parte della venditrice.
Il documento, predisposto unilateralmente da su propria carta intestata, non risulta sottoscritto da , né risulta richiamato nei singoli ordini di acquisto successivamente emessi. Il singolo ordine di acquisto NUMERO_DOCUMENTO. 22.7.2020 (doc. 2 opposta), da cui origina il credito oggetto del decreto ingiuntivo, non contiene alcun riferimento a tale accordo. Non può ritenersi che l’esecuzione dei singoli ordini da parte di integri accettazione per comportamento concludente delle condizioni generali unilateralmente predisposte da in difetto di prova che la venditrice abbia inteso vincolarsi all’integralità di tali condizioni.
Il documento ha pertanto la natura di proposta di accordo quadro non accettata dalla controparte e non può fondare un obbligo contrattuale specifico in capo a quanto alle modalità produttive dei manufatti.
La questione ha peraltro una rilevanza limitata ai fini della presente decisione, atteso che i vizi lamentati -crepe, cricche e scrostamenti della verniciatura dell’hard top -integrano, ove provati, difetti oggettivi del bene compravenduto rilevanti ai sensi dell’art. 1490 c.c. indipendentemente dalla violazione di specifiche tecniche produttive contrattualmente predeterminate. È infatti sufficiente, ai fini della garanzia per vizi, che il bene presenti difetti che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore o l’idoneità all’uso cui è destinato, senza che sia necessario individuare lo specifico errore produttivo che li ha causati. L’effettiva sussistenza dei vizi e la loro riconducibilità al bene venduto saranno esaminate con riguardo alle singole forniture.
La seconda questione che si pone è quella della qualificazione del contratto in termini di compravendita o appalto in quanto ciò rileva ai fini dell’individuazione del termine di decadenza per la denuncia dei vizi: otto giorni dalla scoperta nella compravendita (art. 1495 c.c.), sessanta giorni nell’appalto (art. 1667 c.c.).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 7073/1992; Cass. n. 5074/1993; n. 14209/1999; n. 20391/2008; n. 20301/2012; n. 5935/2018; n. 9389/2025), ai fini della distinzione tra compravendita e appalto, quando il contratto abbia ad oggetto la fornitura di un bene da produrre, occorre avere riguardo alla prevalenza del dare o del facere , considerando la volontà delle parti e lo scopo del negozio. Si configura la vendita quando il prodotto rientri nella normale attività produttiva del venditore e le eventuali modifiche richieste dal committente abbiano carattere meramente secondario e accessorio; si configura l’appalto quando le modifiche siano tali da dar luogo a un opus perfectum diverso
dal prodotto normalmente realizzato dall’impresa, sì da richiedere una specifica organizzazione di mezzi.
Nel caso di specie, è un’impresa che produce componenti in materiale composito per la nautica. Gli hard top forniti a per le imbarcazioni della serie TARGA_VEICOLO -dalle matricole 14 alla 26 -sono manufatti realizzati in serie, con caratteristiche costruttive base identiche. Gli adattamenti per le singole matricole, ove esistenti, hanno natura marginale e secondaria e non hanno comportato un mutamento dei mezzi di produzione. Il montaggio degli hard top sulle imbarcazioni è stato curato da
Il rapporto tra le parti va pertanto qualificato come compravendita, con applicazione del termine di otto giorni per la denuncia dei vizi ai sensi dell’art. 1495 c.c.
A tal proposito, si precisa che ha esercitato esclusivamente l’azione risarcitoria autonoma di cui all’art. 1494 c.c. e non le azioni edilizie di cui all’art. 1492 c.c., ma anche l’azione risarcitoria è soggetta ai termini e alle condizioni di cui all’art. 1495 c.c., ivi compresa la tempestiva denuncia dei vizi, quale condizione dell’azione (Cass. n. 1182/1987).
La terza questione che si pone riguarda la tempestiva allegazione dei fatti che integrano la conoscenza dei vizi e la loro denuncia.
ha eccepito nella comparsa di costituzione (25 ottobre 2021) la decadenza dell’acquirente dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. per tardiva denuncia. ha replicato genericamente nella prima memoria ex art. 183 (15 novembre 2022) e ha allegato le date puntuali di scoperta e denuncia dei vizi per ciascuna imbarcazione soltanto nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (15 dicembre 2022). ha contestato la tardività di tali allegazioni nella terza memoria.
L’eccezione di tardività delle allegazioni è infondata. La tempestività della denuncia dei vizi costituisce una condizione dell’azione, il cui onere probatorio grava sull’acquirente che agisce in garanzia a fronte del rilievo del venditore. Le condizioni dell’azione, tuttavia, devono sussistere al momento della decisione e la relativa allegazione e documentazione è sottratta alle preclusioni assertive e istruttorie proprie della trattazione della causa (Cass. n. 16068/2019; Cass. S.U. n. 23825/2009).
L’allegazione delle date di scoperta e denuncia dei vizi nella seconda memoria istruttoria è pertanto ammissibile. Resta da verificare l’effettiva tempestività della denuncia con riguardo a ciascuna fornitura.
Passando all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sollevata dall’opponente, si deve partire col dire che essa, per essere ammissibile, presuppone la corrispettività delle prestazioni inadempiute nell’ambito del medesimo rapporto sinallagmatico. Nel caso di specie, i rapporti tra le parti si sono articolati in singole compravendite, ciascuna individuata da un autonomo ordine di acquisto e relativa a una specifica matricola di imbarcazione.
Il credito posto a fondamento della domanda monitoria ha ad oggetto il prezzo della fornitura relativa alla BG42 matricola 26 (ordine P_IVA dd. 22.7.2020, fattura n. 165 dd. 23.11.2020, importo € 33.600,00), sicché soltanto i vizi dell’hard top fornito per la potrebbero fondare un’eccezione di inadempimento opponibile alla pretesa di pagamento del relativo prezzo. Sennonché, poiché il rapporto è sostanz ialmente esaurito, più che di un’eccezione di inadempimento si tratta di un’eccezione di compensazione di un controcredito risarcitorio fondato sulla garanzia per vizi.
I contestati vizi degli hard top forniti per le imbarcazioni TARGA_VEICOLO matricole 22 e 16, invece, attengono a contratti di compravendita diversi, già integralmente eseguiti quanto al pagamento del prezzo, e possono pertanto fondare
esclusivamente domande riconvenzionali autonome di risarcimento del danno, peraltro ammissibili nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si può dunque passare all’esame dell ‘ invocata garanzia per vizi del l’hard top destinato all’imbarcazione TARGA_VEICOLO, compravenduto con ordine del 22 luglio 2020 e consegnato il 19 novembre 2020 al prezzo di € 33.600,00. I vizi sono stati segnalati a dal concessionario RAGIONE_SOCIALE in data 8 giugno 2021, mediante email del referente (all. 20), con allegata documentazione fotografica raffigurante crepe nella superficie dell’hard top. Nella medesima giornata dell’8 giugno 2021, ha inoltrato la segnalazione a per il tramite della dipendente (all. 20). La denuncia a è pertanto intervenuta nel giorno stesso della scoperta, per cui la condizione dell’azione consistente nella tempestiva denuncia è assolta.
Passando all’esame dei vizi, va detto che l’imbarcazione TARGA_VEICOLO si trovava a Mosca al momento della loro scoperta e non è stata oggetto di ispezione diretta né di consulenza tecnica. La prova dei vizi si fonda pertanto su elementi indiretti.
Le fotografie allegate alla segnalazione del concessionario russo (all. 20) ritraggono crepe sulla superficie dell’hard top. I testi e hanno confermato la ricezione della segnalazione e la riconducibilità delle fotografie alla matricola 26 (cap. 21, 23).
La difesa di ha ricondotto i difetti a errori di montaggio imputabili a ma non ha fornito nemmeno un indizio logico della riconducibilità delle crepe a errori di installazione.
Ad avviso del giudicante, appare invece di palmare evidenza che le crepe e gli scrostamenti della resina superficiale, manifestatisi in modo generalizzato non solo su questo elemento, ma anche su altri esemplari forniti per altre imbarcazioni, provenienti dal medesimo produttore, siano ascrivibili a un difetto nella produzione del manufatto, piuttosto che a errori di installazione eseguita con modalità e in
tempi differenti. I vizi, pertanto, sussistono e sono evidentemente tali da rendere il bene, destinato a comporre uno yacht di nuova costruzione, inidoneo all ‘ uso a cui è destinato.
Quanto alle conseguenze dei vizi lamentati dal cliente di quest’ultima si è occupata di provvedere alla riparazione dell ‘ hard top come documentato dalla fattura n. 332/2021 di RAGIONE_SOCIALE ( brand representative di RAGIONE_SOCIALE/Bluegame) e dalla relativa contabile di pagamento (all. 32), per un importo di € 3.975,00. Il teste ha confermato la circostanza (cap. 22).
In conclusione, l’eccepita garanzia per vizi è fondata nei limiti del danno provato , concretizzatosi in epoca sostanzialmente coeva all’obbligazione di pagamento del prezzo, sicché il decreto ingiuntivo n. 260/2021 va pertanto revocato, residuando in capo a per questo rapporto, operata la compensazione tra i due crediti, un minor credito per il pagamento del prezzo pari a € 29.625,00 .
Passando alla prima domanda riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni per il ripristino dell’hard top della TARGA_VEICOLO, quantificati in € 26.555,00 (corrispondenti a USD 23.500,00), per costi di intervento sostenuti in Florida ove si trovava l’imbarcazione.
Dall’esame della documentazione in atti (all. 19) risulta che in data 25 maggio 2021 il concessionario statunitense trasmetteva a (nella persona di e un’email con oggetto ‘NUMERO_DOCUMENTO Boat issues’, contenente una descrizione circostanziata dei vizi (‘cracks that go pretty much all around the whole hard top exterior’), nonché crepe sulle superfici interne, sul gelcoat del ponte poppa e sulla parete della cabina. L’email conteneva un link WeTransfer a video e numerose fotografie e qualificava la questione come ‘serious matter’.
ha sostenuto che la conoscenza piena dei vizi sarebbe intervenuta soltanto il 9 giugno 2021, con la ricezione di ‘specifica documentazione fotografica’, e che la segnalazione del 25 maggio 2021 costituisse una ‘mera segnalazione della presenza di cracks’, ossia di segni superficiali.
Tale ricostruzione non è accoglibile. L’email del 25 maggio 2021 contiene una descrizione dettagliata e completa della natura, dell’estensione e della localizzazione dei vizi, corredata da un link per il download di video e copiosa documentazione fotografica. Non si tratta dunque di una notizia vaga o di un generico sospetto, bensì di una conoscenza obiettiva e completa, sufficiente a far decorrere il termine di decadenza.
Il dies a quo del termine decadenziale va pertanto fissato al 25 maggio 2021. La denuncia a è intervenuta il 14 giugno 2021, vale a dire venti giorni dopo la scoperta, con un ritardo di dodici giorni rispetto al termine di otto giorni previsto dall’art. 1495 c.c.
La condizione dell’azione consistente nella tempestiva denuncia dei vizi non è assolta e la domanda riconvenzionale relativa alla fornitura per la TARGA_VEICOLO è pertanto inammissibile.
Passando alla seconda domanda riconvenzionale risarcitoria per i vizi della fornitura destinata all’imbarcazione TARGA_VEICOLO, si deve premettere che l’hard top è stato consegnato a il 18 febbraio 2020, fatturato il 19 febbraio 2020 e interamente pagato da (all. 3, 4, 5). L’imbarcazione è stata venduta a un cliente francese e fatturata il 29 maggio 2020 (all. 6).
La domanda riconvenzionale relativa a questa fornitura richiede un esame differenziato in ragione della diversa natura e del diverso momento di allegazione delle due componenti di danno.
Una prima manifestazione di vizi è stata scoperta il 16 ottobre 2020, data in cui il concessionario francese trasmetteva ad di
tramite messaggio WhatsApp sul telefono aziendale, la segnalazione delle prime crepe sull’hard top (all. 21). Il teste ha dichiarato che ‘il 16.10.2020 aveva parlato con me di queste problematiche’ (cap. 6); il teste ha confermato di riconoscere il documento e il proprio numero di cellulare aziendale (cap. 6). La denuncia a è del 22 ottobre 2020 (all. 7), sei giorni dopo la scoperta e, dunque, l’azione è tempestiva e la condizione dell’azione è assolta.
Quanto ai vizi dell’ , essi risultano in maniera chiara:
dalla copiosa documentazione fotografica (all. 9, 17), ritraente crepe, cricche, vuoti e ondulazioni dello strato superficiale, confermata dai testi e come riferita alla matricola 42/22 (cap. 9, 17, 23), avendo il teste precisato di aver ‘visto personalmente l’ con questi difetti’ (cap. 17);
dalla relazione di intervento di RAGIONE_SOCIALE dd. 5 febbraio 2021 (all. 13), impresa che ha provveduto alle riparazioni, che descrive nel dettaglio le problematiche riscontrate e le lavorazioni eseguite;
dalla conferma del teste (cap. 18);
dalla serialità dei vizi che si sono manifestati su più esemplari di hard top provenienti dal medesimo produttore.
Si presenta in altri termini un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla natura di difetto produttivo, escludendo la riconducibilità a cause esterne.
Anche per la fornitura destinata alla TARGA_VEICOLO, la difesa di non ha fornito un indizio logico della riconducibilità delle crepe a errori di installazione per cui, in conclusione, i vizi sono provati, come è evidente che sono tali da non rendere il bene idoneo all ‘ uso cui è destinato.
Quanto alle conseguenze dannose, l’esame analitico delle fatture prodotte (doc. 11 att.) e delle contabili di pagamento (doc. 25 att.) consente di riconoscere le seguenti voci.
-€ 5.321,30 . Fatture di cui alle pagg. 3, 4 e 8 dell’all.
11, relative ai servizi di alaggio e mantenimento in capannone dell’imbarcazione dal 23 dicembre 2020 all’11 febbraio 2021, funzionali all’esecuzione dei lavori di ripristino. Il pagamento è riscontrato dalla contabile sub all. 25, pag. 8. Si tratta di spese accessorie necessarie e strumentali all’intervento di riparazione sull’hard top, la cui inerenza è comprovata dalla coincidenza temporale con i lavori RAGIONE_SOCIALE (vedi infra). La fattura n. 00038 dd. 11.1.2021 reca espressamente la dicitura ‘Assistance pour mise à terre -Pour TARGA_VEICOLO‘, contenendo un riferimento specifico alla matricola.
RAGIONE_SOCIALE -€ 19.617,60. Fattura n. 3/2021 dd. 31.1.2021 (all. 11, pag. 1), avente ad oggetto ‘LAVORAZIONI DI RIPARAZIONE HT BG 42 -22 ESEGUITE PRSSO CANNES’, per € 16.836,00 IVA inclusa. Pagamento riscontrato sub all. 25, pag. 9. Fattura n. 7/2021 dd. 28.2.2021 (all. 11, pag. 2), limitatamente alla voce specificamente riferita alla matricola BG4222 (‘SERVICE RIPRISTINO HT BG42 -22′), per un imponibile di € 2.280,00 oltre IVA al 22%, pari a € 2.781,60, mentre l’ ulteriore importo fatturato nella medesima fattura n. NUMERO_DOCUMENTO, per la parte eccedente, non reca un riferimento specifico alla matricola BG42-22 e non può essere riconosciuto. Il pagamento è riscontrato sub all. 25, pag. 10.
RAGIONE_SOCIALE -€ 7.500,00. Fattura n. 21-01-5 dd. 13.1.2021 (all. 11, pag. 7) e fattura n. 21-0247 dd. 12.2.2021 (all. 11, pag. 5), ciascuna di € 3.750,00, relative al servizio di ponteggio e confinamento (‘Echafaudage + Confinement’) per i periodi di esecuzione dei lavori. Pagamenti riscontrati sub all. 25, pagg. 6 e 7. Pur non recando le fatture l’indicazione della specifica matricola, si tratta di prestazioni logistiche strumentali e indispensabili per eseguire interventi di smerigliatura, stuccatura e verniciatura su di un manufatto installato si un’imbarcazione messa in secco. L’emissione delle fatture è coeva ai lavori RAGIONE_SOCIALE, il fornitore ha sede nella medesima area geografica e le prestazioni corrispondono a quelle indicate nel capitolo 10 della seconda memoria istruttoria.
Fattura n. 21301 dd. 9.3.2021 per il lavaggio dell’imbarcazione. ha dichiarato che la fattura è stata regolata per compensazione con altre somme dovute nell’ambito dei rapporti commerciali con , ma non ha prodotto alcuna documentazione a supporto. In difetto di prova dell’effettività dell’esborso, peraltro a favore di un soggetto intragruppo e per un importo alto rispetto alla prestazione (€ 1.000 per il lavaggio di un’imbarcazione), tale voce va esclusa.
Il danno risarcibile verificatosi ante causam sull’hard top dell’imbarcazione TARGA_VEICOLO ammonta pertanto a complessivi € 32.438,90 (€ 5.321,30 + € 19.617,60 + € 7.500,00), a fronte di una richiesta complessiva di € 37.113,99.
Quanto ai danni ulteriori prospettati nel ricorso come di prossima verificazione e richiesta, con la seconda memoria ex art. 183 (15 dicembre 2022), ha allegato per la prima volta di aver dovuto procedere alla sostituzione integrale dell’hard top della a seguito dell’insorgenza di nuove crepe in zone diverse da quelle precedentemente riparate, segnalate il 2 giugno 2021 e denunciate a il 7 giugno 2021 (all. 1618). I costi allegati ammontano a € 33.000,00 per il nuovo hard top (all. 26) e a € 20.957,00 per le attività connesse (all. 27 -31), per un totale di € 53.957,00.
La domanda è inammissibile per tardiva allegazione dei fatti costitutivi del danno.
Occorre premettere che, nell’ambito di un’azione risarcitoria per vizi della cosa venduta, la deduzione di danni ulteriori rispetto a quelli originariamente prospettati con la domanda introduttiva costituisce, quando si fondi su fatti costitutivi nuovi (nuove manifestazioni di vizi, nuovi interventi riparativi, nuove voci di esborso), un ampliamento dell’oggetto della domanda. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la richiesta di risarcimento dei danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, anche se di qualità e quantità diversi da quelli richiesti con la domanda
originaria, costituisce una domanda nuova, che è ammissibile, ma solo se ricorrano i presupposti della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. (Cass. n. 25631/2018). In particolare, si distinguono tre ipotesi in cui è consentito all’attore domandare il risarcimento di danni diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo: la riduzione del quantum, l’aggravamento del medesimo danno già dedotto e la deduzione di danni sopravvenuti alle preclusioni processuali che il danneggiato non poteva prospettare ab initio .
Nel caso di specie, la sostituzione integrale dell’hard top e le relative lavorazioni si sono concretizzate interamente prima del 15 novembre 2022, data di deposito della prima memoria istruttoria. Dalla stessa documentazione prodotta da (all. 26-31) emerge che gli ordini, le fatture e i pagamenti relativi alla sostituzione risalgono al periodo 2021-2022, dunque a epoca ampiamente anteriore alla scadenza del termine per la prima memoria ex art. 183. Si tratta pertanto non già di danni sopravvenuti alle preclusioni assertive, che non poteva conoscere o prospettare al momento del deposito della prima memoria, bensì di danni già integralmente verificatisi, noti e documentabili a quella data, che avrebbero ben potuto -e dovuto -essere allegati entro il relativo termine perentorio.
Peraltro, non ha chiesto la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per la tardiva allegazione di tali fatti, né essa potrebbe essere riconosciuta implicitamente, non ricorrendone i presupposti poiché la mancata allegazione tempestiva non è dipesa da causa non imputabile alla parte.
La domanda risarcitoria per la componente di € 53.957,00 (sostituzione integrale dell’hard top e costi connessi) è pertanto inammissibile per tardiva allegazione dei relativi fatti costitutivi.
In conclusione, all’esito dell’istruttoria e della valutazione delle domande delle parti, il quadro delle rispettive ragioni di credito si compone come segue.
In capo a residua un credito per il pagamento del prezzo della fornitura relativa alla TARGA_VEICOLO, pari a € 29.625,00 (pari a € 33.600,00 euro di prezzo meno € 3.975,00 di risarcimento del danno per gli esborsi sostenuti per ovviare ai vizi).
In capo a è riconosciuto un credito risarcitorio per i danni derivanti dai vizi dell’hard top della TARGA_VEICOLO, pari a € 32.438,90.
Operata la compensazione tra i crediti e controcrediti, alla data della loro coesistenza (15 febbraio 2021), residua un credito in favore di pari a € 2.813,90.
Trattandosi di debito di valore, l’importo va rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI dalla data del fatto (febbraio 2021) alla data della presente decisione. Applicando il coefficiente di rivalutazione di 1,183 (indice alla decorrenza: 103; indice alla scadenza: 100,4; raccordo indici: 1,214), la rivalutazione ammonta a € 514,96, sicché il capitale rivalutato è pari a € 3.32 9.
Non possono essere riconosciuti interessi compensativi, non avendo l’opponente allegato uno specifico lucro cessante per la mora nel conseguimento dell’equivalente monetario del pregiudizio subito.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 260/2021 emesso dal Tribunale di Trieste in data 5 maggio 2021;
condanna a risarcire a € 3.32 9;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di relativa ai vizi dell’hard top della TARGA_VEICOLO matricola 16, per difetto della
condizione dell’azione consistente nella tempestiva denuncia dei vizi ai sensi dell’art. 1495 c.c.;
dichiara inammissibile la domanda risarcitoria di relativa ai danni per la sostituzione integrale dell’hard top della TARGA_VEICOLO matricola 22 (€ 53.957,00), per tardiva allegazione dei relativi fatti costitutivi;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trieste, 4 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO