SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1279 2025 – N. R.G. 00000375 2023 DEPOSITO MINUTA 15 07 2025 PUBBLICAZIONE 15 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA Sezione Seconda Civile
Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Giudice NOME Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.375/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtø di procura in calce all’atto di appello
– Appellante
–
Contro e entrambi elettivamente domiciliati in Reggio Emilia, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che li rappresenta e difende in virtø di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
-Appellati-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, presso la quale avevano acquistato l’autovettura ***, , tg. CODICE_FISCALE, chiedendo, in via principale, sentire dichiarare risolto il contratto di compravendita del mezzo, attesi i gravi difetti di conformità che la vettura presentava e, per l’effetto, la condanna della concessionaria alla restituzione della somma corrisposta quale prezzo di acquisto (€ 30.244,24); in via subordinata, hanno chiesto la riduzione del prezzo corrisposto per la vendita, e, in ogni caso, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti.
Più in dettaglio gli attori hanno dedotto che, a poche settimane dalla consegna, l’autovettura, acquistata nuova, aveva iniziato a manifestare diverse problematiche (quali un fastidioso rumore alla portiera e il mancato funzionamento dello schermo del sistema multimediale) e che, nel corso del primo anno e mezzo di vita della macchina, avevano portato detta vettura presso l’officina autorizzata RAGIONE_SOCIALE (interna alla concessionaria) per ben 12 volte, senza che alcuno degli interventi fosse risultato effettivamente risolutivo.
A tale fine hanno depositato in giudizio tutte le fatture e gli ordini di lavoro, attestanti la tipologia degli interventi eseguiti sul mezzo.
si è costituita tardivamente contestando le pretese avversarie e, in particolare, sostenendo che gli acquirenti erano a conoscenza del fatto che la retrocamera non sarebbe stata un modello originale.
Ha altresì dedotto che l’unico problema riscontrato nell’autovettura era stato quello di un mal funzionamento parziale della telecamera installata e tale difformità non aveva certamente reso l’autovettura inidonea all’uso convenuto, trattandosi di problematica di lieve entità (Cass.n.10456/2020).
In via subordinata, in caso di dichiarata risoluzione del contratto di vendita, ha chiesto la restituzione del mezzo ai sensi dell’art. 1493 c.c. comma 2.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 30/2023, all’esito dell’espletata istruttoria consistita nel conferimento di un incarico ad un CTU al fine di accertare l’esistenza, la natura e le problematiche lamentate dagli attori, nonché nella disamina della documentazione in atti, ha ritenuto fondata la domanda attorea e, per l’effetto, ha dichiarato l’intervenuta risoluzione del contratto del 24.05.2019 e condannato la convenuta alla restituzione del prezzo ricevuto, con la seguente motivazione :
È documentale e incontestato che l’installazione, a bordo dell’auto, di una telecamera di retromarcia costituisse una caratteristica del bene che era stata espressamente oggetto di accordo tra le parti.
Nell’ordine di acquisto del 24/5/2019 (vd. doc. 1 di parte attrice) si legge infatti che tale telecamera era indicata tra gli ‘accessori’ del veicolo, e contribuiva a determinarne il prezzo per un importo di € 590. Parte convenuta ha, peraltro, confermato la circostanza, sostenendo che gli attori erano sempre stati consapevoli che a bordo dell’auto sarebbe stato installato un dispositivo non originale.
Ebbene, l’istruttoria ha consentito di accertare da un lato che la retrocamera in questione non funziona adeguatamente, e dall’altro che il sistema multimediale installato non può effettivamente supportare una retrocamera (vd. pag. 5 della perizia: ‘La telecamera di parcheggio posteriore installata a bordo della ‘confligge’ con l’elettronica installata a bordo macchina che non supporta e non riesce a ‘gestire’ l’installazione post produzione di ulteriori accessori: prova ne è che l’elettronica di bordo non rileva il malfunzionamento della telecamera di parcheggio posteriore. Una parte delle problematiche lamentate da parte attrice dipendono sì dalla telecamera di parcheggio posteriore installata sulla *** ma, a motivo dell’elettronica installata a bordo dell’autovettura de qua, le problematiche rilevate nelle more delle operazioni peritali si presenterebbero con qualsiasi altra telecamera installata dopo l’uscita dalla fabbrica poiché l’elettronica non supporta e non consente di gestire ulteriori accessori oltre quelli installati in fabbrica. Le problematiche presentate dalla telecamera di parcheggio posteriore installata sulla *** non sono eliminabili poiché anche la sostituzione della stessa con un’altra, anche originale, produrrebbe le stesse problematiche per i motivi esposti al punto precedente)’.
Del resto è pacifico che la convenuta, nonostante molteplici interventi, non era stata in grado di porre rimedio al malfunzionamento.
Può, pertanto, ritenersi provato che il veicolo risulta sprovvisto di una caratteristica prevista espressamente dal contratto.
Parte attrice ha quindi adempiuto all’onere probatorio che le competeva.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi (cfr. Cass. S.U. 11748/2019).
Ad avviso di questo giudice, il vizio in questione consente senz’altro di accogliere la domanda di risoluzione proposta dagli attori, senza che assuma rilievo la circostanza che la presenza di una retrocamera costituisse elemento essenziale del contratto o meno. Ai fini della presente causa, infatti, è irrilevante stabilire se sia integrata un’ipotesi di aliud pro alio ovvero se vada applicato l’art. 1492 c.c. o il codice del consumo, dal momento che – non avendo la venditrice eccepito decadenze – gli attori avrebbero in ogni caso diritto alla risoluzione del contratto in presenza di un vizio che diminuisca in modo apprezzabile il valore dell’auto.
L’art. 1490 c.c. stabilisce che «il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore». Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’azione redibitoria, ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c. ed avuto riguardo ai principi di cui all’art. 1455 c.c., presuppone il ricorrere di vizi che integrino inadempimento di non scarsa importanza, tali da rendere il bene venduto inidoneo all’uso cui era destinato o da ridurne in misura apprezzabile il valore (cfr. Cass. 10608/2017; Cass. 914/ 1986). In particolare, in relazione alla compravendita di automobili, è stato affermato che costituisce vizio redibitorio la mancanza di qualche ulteriore congegno o qualche meno appariscente imperfezione per cui un’automobile, pur sembrando perfetta, tuttavia presenta un difetto che non consente che il bene garantisca le stesse prestazioni garantite da una macchina dello stesso tipo (Cass. 10608/2017).
Nel caso per cui si procede, gli attori si trovano ad aver acquistato un’auto che non supporta l’installazione di retrocamere, ed è quindi priva di una funzione certamente non irrilevante rispetto all’uso ordinario del bene.
La domanda di risoluzione del contratto può quindi essere accolta.
Non può, invece, essere accolta la richiesta di risarcimento del danno, in quanto tale domanda appare formulata genericamente e non supportata da adeguate allegazioni e prove. Non è neppure possibile ricorrere ad una liquidazione equitativa, mancando parametri o elementi che possano orientare la decisione e dovendosi oltretutto tenere presente che gli attori hanno comunque tratto un’utilità dalla disponibilità temporanea del veicolo.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 ‘.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi.
Con il primo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha dato rilevanza al problema verificatosi sulla telecamera, ritenendo tale vizio un ‘ inadempimento non di scarsa importanza, tale da rendere il bene venduto inidoneo all’uso cui era destinato o da ridurre in modo apprezzabile il valore ‘.
Riepiloga (pag.5 appello) i fatti alla base della controversia e sostiene che l’autovettura acquistata dagli appellati era disponibile in pronta consegna e, come si evince dal contratto, non aveva la telecamera di retromarcia come optional .
In sede di sottoscrizione del contratto, il venditore aveva fatto presente agli acquirenti, dopo esplicita domanda, che era possibile installare una telecamera di retromarcia non originale, acquistandola sul mercato aftermarket .
Le parti quindi avevano concordato con l’installazione di tale telecamera di retromarcia ed era stato pattuito il prezzo di € 590,00 come da contratto.
Dopo qualche mese la telecamera aveva iniziato a manifestare dei problemi, come si evince dalle diffide degli odierni appellati.
prontamente si era attivata per eliminare gli inconvenienti lamentati, con l’ausilio dei propri tecnici e del proprio centro assistenza.
ha quindi sempre operato in totale trasparenza e buona fede e, per ovviare ai problemi dei clienti, si era resa disponibile ad installare una nuova telecamera a proprie spese ma gli appellati avevano rifiutato di riportare l’autovettura in officina.
Ciò premesso, sostiene che da un’attenta analisi dei fatti indicati in CTU e degli atti del giudizio di primo grado, appare evidente che il lieve vizio manifestatosi sulla telecamera non originale, non fosse un vizio ‘ tale da rendere l’autovettura inidonea all’uso cui era destinata o di diminuire il valore apprezzabile della stessa ‘.
Il problema verificatosi sulla telecamera montata successivamente alla produzione del veicolo, non ha reso l’autovettura inidonea all’uso, né ha diminuito il valore in modo apprezzabile, tenuto conto del fatto che dall’espletata istruttoria, è emerso che gli odierni appellati, in due anni, avevano percorso quasi 80.000 km, senza che si fossero verificati gravi inconvenienti.
Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale, dopo aver risolto il contratto, ha omesso di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 1493 comma 2 c.c., sull’obbligo di restituzione dell’autovettura TARGA_VEICOLO, da parte degli appellati alla concessionaria.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, nella condanna degli appellati alla restituzione dell’autovettura.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio e i con comparsa di costituzione con la quale hanno chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni. Sul primo motivo osservano quanto segue.
In primo luogo contestano le considerazioni dell’appellante sul contenuto del contratto di acquisto del mezzo (pag. 5 appello) e rilevano che non solo sono del tutto sfornite di prova, ma sono anche inconferenti ai fini del presente giudizio .
Osservano, comunque, che non corrisponde al vero – e del resto il contratto nulla dice a tale riguardo né la circostanza che agli acquirenti fosse stata prospettata la possibilità di installare una retrocamera posteriore solo ‘ aftermarket ‘ (ossia a seguito dell’equipaggiamento effettuato sul mezzo prima della sua uscita dalla fabbrica) e, per di più, non originale *** (con tutte le conseguenti diminuzioni in ordine alla garanzia legale sul pezzo), né il fatto che la vettura fosse in pronta consegna.
In secondo luogo, sui vizi e malfunzionamenti, rilevano che il Tribunale ha correttamente riportato in sentenza quanto dedotto dal CTU ( a pag.15 della sua relazione) e osservano che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, all’esito della CTU, è emerso che non si è certo trattato di un vizio di lieve entità, circoscritto alla sola retrocamera, in quanto il CTU ha affermato che i malfunzionamenti non attengono affatto alla sola retrocamera installata da sulla vettura , ma interessano anche il sistema elettronico presente a bordo del mezzo e nessuno dei due vizi può considerarsi di lieve entità.
Difatti il CTU ha accertato che le problematiche lamentate dagli appellati, sono da ricondurre ‘ all’installazione ‘post-produzione’, ovvero dopo l’uscita dalla fabbrica della telecamera di parcheggio posteriore ‘non originale’ installata a bordo della *** TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO e ad un’elettronica instabile e problematica’, la quale ‘non supporta e non consente di gestire ulteriori accessori oltre a quelli installati in fabbrica ‘ (cfr. pag. 20 ‘ Conclusioni ‘ della CTU definitiva).
E ancora che: ‘ Una parte delle problematiche lamentate da parte attrice dipendono sì dalla telecamera di parcheggio posteriore installata sulla *** ma, a motivo dell’elettronica installata a bordo dell’autovettura de qua, le problematiche rilevate nelle more delle operazioni peritali si presenterebbero con qualsiasi altra telecamera installata dopo l’uscita dalla fabbrica, poiché l’elettronica non supporta e non consente di gestire ulteriori accessori oltre quelli installati in fabbrica ‘ (cfr. pag. 15 della CTU).
Dunque, riassumendo, vi è in primo luogo un macro problema alla retrocamera che, non solo confligge con l’elettronica installata a bordo macchina (la quale non supporta e non riesce a gestire l’installazione post produzione di ulteriori accessori), ma soprattutto restituisce immagini invertite e speculari rispetto a quanto è in realtà (‘ Esperite le indagini tecniche sulle centraline, si esaminava de visu l’autovettura che, immediatamente, presentava l’immagine ripresa dalla telecamera di parcheggio posteriore (denominata anche retrocamera) invertita simmetricamente, ovvero gli ostacoli collocati nella parte posteriore sinistra vengono visualizzati sullo schermo come se fossero collocati nella parte posteriore destra e gli ostacoli collocati nella parte posteriore destra vengono visualizzati sullo schermo come se fossero collocati nella parte posteriore sinistra ‘, cfr. pagg. 7 e 8 della CTU).
In secondo luogo, anche il sistema elettronico ha presentato svariati problemi, i quali, a loro volta, dipendono da una pluralità di cause (una delle più frequenti è stata individuata dal CTU ‘ nel surriscaldamento del dispositivo stesso, che manda in autoprotezione il sistema ‘, cfr. pag. 10 della relazione tecnica).
Evidenziano che lo stesso CTU ha affermato che i difetti al sistema elettronico-multimediale potevano dirsi senz’altro conclamati, sia dalla copiosa documentazione prodotta in allegato all’atto introduttivo del primo grado (e relativa a ben 12 ricoveri del mezzo in officina) (pag. 18 CTU), sia dai report forniti nel corso della CTU, dalla stessa casa madre (RAGIONE_SOCIALE) (pag.14 CTU).
Con riguardo invece all’entità dei vizi – la cui gravità ha condotto il Tribunale a risolvere il contratto rilevano, in primo luogo, la non emendabilità di tali vizi, come riscontrato anche dal consulente del giudice.
Difatti il CTU ha dichiarato ‘ Le problematiche presentate dalla telecamera di parcheggio posteriore installata sulla *** non sono eliminabili poiché anche la sostituzione della stessa con un’altra, anche originale, produrrebbe le stesse problematiche per i motivi esposti al punto precedente. Il ricevitore telematico completo, ovvero l’intero sistema multimediale, è stato già sostituito una volta e la sostituzione non ha risolto le problematiche inerenti alla telecamera di parcheggio posteriore ‘ (cfr. pag. 1516 CTU).
In secondo luogo, rilevano che il tipo di vizio riscontrato non può certo considerarsi di modesta o lieve entità.
Difatti : a) la retrocamera – oltre a confliggere irrimediabilmente con il sistema multimediale – ad ogni suo utilizzo, restituisce le immagini che registra in maniera del tutto invertita e speculare rispetto alla realtà, con ogni evidente conseguenza anche in punto di sicurezza; b) il CTU ha inoltre accertato che nel momento in cui si verificano – il conducente è obbligato ad arrestare il mezzo, spegnerlo ed attendere un congruo intervallo di tempo, prima di poterlo riaccendere e ripartire (‘ allo stato attuale per eliminare i problemi al sistema multimediale, l’unica procedura è spegnere l’autovettura, uscire dalla stessa, chiuderla, far trascorrere un congruo intervallo di tempo, riaprirla, rimontare su, riaccendere l’autovettura e ripartire ‘, cfr. pag. 10 CTU definitiva).
Sostengono quindi che l’applicazione di una siffatta procedura, oltre ad essere del tutto inaccettabile per un veicolo di nuova fabbricazione (come quello acquistato dai consumatori odierni appellati), non può che condurre a ritenere il mezzo così gravemente viziato, da essere del tutto inidoneo all’uso proprio, non potendo esso garantire le prestazioni che ci si aspetterebbe da un veicolo analogo.
Ritengono quindi che, alla luce di quanto emerso dalla CTU, il Tribunale ha correttamente ritenuto che i vizi riscontrati sono di natura ed entità tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Sul secondo motivo di appello, in sede di note di trattazione scritta del 18.07.2023, gli appellati hanno dato atto di avere spontaneamente provveduto alla restituzione dell’autovettura all’appellante, depositando il relativo atto di passaggio di proprietà e riconsegna datato 05.04.2023.
Concludono chiedendo il rigetto del proposto appello con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all’udienza dello 09.04.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è fondato il primo motivo di appello per le seguenti ragioni.
Il Tribunale ha riportato in sentenza quanto dedotto dal CTU, il quale (pag. 15 della sua relazione) ha dichiarato quanto segue: ‘ Le cause delle problematiche lamentate da parte attrice sono da ricondurre all’installazione ‘post-produzione’, ovvero dopo l’uscita dalla fabbrica, della telecamera di parcheggio posteriore ‘non originale’ installata a bordo della *** TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO ed a un’elettronica instabile e problematica. La telecamera di parcheggio posteriore installata a bordo della ‘confligge’ con l’elettronica installata a bordo macchina che non supporta e non riesce a ‘gestire’ l’installazione post produzione di ulteriori accessori: prova ne è che l’elettronica di bordo non rileva il malfunzionamento della telecamera di parcheggio posteriore. Una parte delle problematiche lamentate da parte attrice dipendono sì dalla telecamera di parcheggio posteriore installata sulla *** ma, a motivo dell’elettronica installata a bordo dell’autovettura de qua, le problematiche rilevate nelle more delle operazioni peritali si presenterebbero con qualsiasi altra telecamera installata dopo l’uscita dalla fabbrica poiché l’elettronica non supporta e non consente di gestire ulteriori accessori oltre quelli installati in fabbrica’.
Ebbene, all’esito di un attento riesame degli atti, dei documenti e delle risultanze dell’espletata istruttoria alla luce del motivo di appello, si deve ritenere che, correttamente, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di vizi talmente gravi ‘ da rendere l’autovettura inidonea all’uso cui era destinata o di diminuire il valore apprezzabile della stessa ‘ e ciò indipendentemente dal costo della telecamera pari ad € 590,00 (evidenziato dall’appellante).
Difatti, dall’espletata istruttoria è emero che:
a) si tratta di un vizio del tutto inemendabile ‘… le problematiche rilevate nelle more delle operazioni peritali si presenterebbero con qualsiasi altra telecamera installata dopo l’uscita dalla fabbrica poiché l’elettronica non supporta e non consente di gestire ulteriori accessori oltre quelli installati in fabbrica’ (CTU, pag.15 );
b) i difetti ‘… si manifestano in modo ‘random’, ovvero casuale, e che le cause sono plurime; una delle cause più ricorrenti è il surriscaldamento del dispositivo stesso che manda in autoprotezione il sistema…Allo stato attuale, per eliminare i problemi al sistema multimediale, l’unica procedura è spegnere l’autovettura, uscire dalla stessa, chiuderla, far trascorre un congruo intervallo di tempo, riaprirla, rimontare su, riaccendere l’autovettura e ripartire ‘ (CTU, pag. 10);
c) la retrocamera ‘ confligge ‘ con l’elettronica installata a bordo macchina (la quale non supporta e non riesce a gestire l’installazione post produzione di ulteriori accessori) e, peraltro, è del tutto pericolosa in quanto restituisce immagine invertite e speculari rispetto a quanto avviene in realtà (‘ Esperite le indagini tecniche sulle centraline, si esaminava de visu l’autovettura che, immediatamente, presentava l’immagine ripresa dalla telecamera di parcheggio posteriore (denominata anche retrocamera) invertita simmetricamente, ovvero gli ostacoli collocati nella parte posteriore sinistra vengono visualizzati sullo schermo come se fossero collocati nella parte posteriore destra e gli ostacoli collocati nella parte posteriore destra vengono visualizzati sullo schermo come se fossero collocati nella parte posteriore sinistra ‘ (CTU, pagg.7 e 8);
d) i vari difetti del sistema elettronico-multimediale sono provati dalla documentazione in atti (doc.3,4,6,11,13,15,19) attestante che, a fronte di una vettura immatricolata in data 28.05.2019, nell’arco
temporale di appena un anno e mezzo, vi sono stati ben sette ricoveri di detto mezzo in officina (il primo avvenuto in data 09.07.2019 e l’ultimo in data 02.11.2020), nessuno dei quali risolutivo dei problemi manifestatisi.
Pertanto, la complessiva valutazione degli esiti dell’espletata istruttoria induce ragionevolmente a ritenere che il veicolo di nuova fabbricazione (acquistato dagli appellati), fosse gravemente viziato e quindi tale da non garantire le medesime prestazioni offerte da analoga autovettura.
Di guisa che deve essere confermata la statuizione di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, ai sensi degli artt. 1490 c.c. e 1492 c.c. contenuta nella sentenza impugnata.
Sul secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Il Tribunale, erroneamente, ha omesso ogni pronuncia sulla domanda di restituzione del veicolo, ai sensi dell’art. 1493 comma 2 c.c., ritualmente formulata da
Si tratta di una domanda fondata e meritevole di accoglimento.
Pur tuttavia, all’udienza tenutasi in data 11.07.2023, in presenza di entrambi i difensori, l’avv. COGNOME ha dichiarato e documentato che gli appellati hanno restituito l’autovettura all’appellante in data 05.04.2023 (V. atto allegato all’autorizzata nota di deposito del 18.07.2023) e il difensore di parte appellante non ha fatto alcuna osservazione, né sollevato alcuna contestazione, nei successivi atti del giudizio.
Sul punto deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto conto del rigetto del primo motivo di appello, della riconosciuta omessa pronuncia da parte del Tribunale sul secondo motivo, astrattamente meritevole di accoglimento, nonché dell’avvenuta restituzione del veicolo solo nelle more del presente grado, le spese processuali sono regolate nei seguenti termini:
a) si conferma la statuizione sulle spese del precedente grado:
b) si compensano le spese del presente grado nella misura di 1/3, con condanna, a carico di parte appellante, al pagamento della parte residua, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dette spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità della controversia, dell’attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
– rigetta il primo motivo di appello;
– dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento al secondo motivo di appello;
– conferma la statuizione sulle spese processuali del primo grado di giudizio e condanna
a rifondere a e complessivi in € 5.646,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
e spese di lite del presente grado di giudizio, compensate nella misura di 1/3, che si liquidano, per i restanti 2/3, in
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME
Il Giudice NOME COGNOME dott. NOME COGNOME