Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15041 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20844-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 214/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/03/2022 R.G.N. 139/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 7.3.22 la corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza dell’11.10.19 del tribunale di Nocera Inferiore, che aveva rigettato la domanda di reversibilità in favore di figlio inabile di titolare di pensione diretta (domanda già respinta in primo grado per difetto del requisito sanitario, in quanto all’epoca della morte del dante causa difettava l’inabilità rilevante, sopravvenuta solo pochi mesi dopo), ritenendo non provata la vivenza a carico del padre, in quanto il figlio aveva un nucleo familiare autonomo con moglie e figli, non conviveva col padre, ed era percettore di redditi propri adeguati.
Avverso la sentenza ricorrere l’assistito per un motivo, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione nonché 22 legge 90 del 1965, 8 legge 222 del 1984, per non avere la corte territoriale considerato la non adeguatezza dei redditi dell’istante.
Il motivo è inammissibile.
Invero, per beneficiare della prestazione in questione, non basta la non autosufficienza economica completa dell’istante (pur valutata secondo i criteri di Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007, Rv. 597819 – 01), ma occorre la vivenza a carico del pensionato diretto, che è requisito diverso, sicché, in presenza di soggetti tutti percettori di redditi, si rende necessaria una comparazione tra i redditi medesimi al fine di verificarne la rispettiva entità.
Nella specie, il motivo di ricorso censura la valutazione di autosufficienza economica e non invece l’accertamento, operato dalla corte di merito, della non vivenza a carico.
In tema, questa Corte (Sez. L – , Ordinanza n. 9237 del 13/04/2018, Rv. 648627 – 01) ha già precisato che, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non provato il requisito della vivenza a carico del defunto padre di una figlia, e riconosciuto la pensione di reversibilità solo alla vedova).
Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese irripetibili.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 26