Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22762 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22762 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02379/2024 R.G., proposto da
; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ; G.E.
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ; rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE ; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 2495/2023 del la CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 31/07/2023;
udìta la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-premesso che il coniuge, , già titolare dell’ indennizzo previsto dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 210/1992 per i soggetti lesi da patologie cagionate da emotrasfusioni infette, era deceduto per insufficienza epatica acuta correlata all ‘ epatopatia HCV contratta a causa delle somministrazioni di sangue cui era stato sottoposto -convenne in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Roma il RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna alla corresponsione dell’assegno una tantum pr evisto dall’art. 2, comma 3, RAGIONE_SOCIALE stessa legge n. 210/ 1992, nell’importo di Euro 77.468,53. G.E. K.I.
Costituitosi l’ amministrazione statale convenuta, il giudice adìto rigettò la domanda, per difetto del requisito RAGIONE_SOCIALE ‘ viven za a carico’ , richiesto dal citato art. 2, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 210/1992, come modificato dalla legge n. 238/1997; requisito che la ricorrente non solo non aveva provato ma non aveva neppure allegato.
Avverso questa decisione propose appello, deducendo, per un verso, sotto il profilo processuale, che il primo giudice aveva rilevato d’ ufficio la questione RAGIONE_SOCIALE mancata allegazione del requisito RAGIONE_SOCIALE ‘vivenza a c arico’, senz a previamente indicarla alle parti e assegnare termine per memorie al riguardo, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione del contraddittorio; per altro verso, sotto il profilo sostanziale, che la sentenza impugnata era illegittima sia, de iure , per avere erroneamente reputato necessario il predetto requisito ai fini del diritto alla percezione dell’assegno richiesto (dovendosi al contrario ritenere che esso, quanto meno, fosse stato ‘abrogato’ dalla legge n. 238/1997), sia, de facto , per avere reputato NOME
non allegato e provato il requisito medesimo nella specifica fattispecie (avuto riguardo allo stato di famiglia prodotto e alla circostanza che esso doveva comunque presumersi sussistente in capo al coniuge convivente RAGIONE_SOCIALE persona deceduta).
Costituitosi il RAGIONE_SOCIALE, che resistette al gravame, la Corte d’ appello, con sentenza 31 luglio 2023, n. 2495, ha rigettato l’impugnazione, confermando integralmente la sentenza impugnata, sui rilievi:
Iche non fosse ravvisabile la dedotta lesione del contraddittorio, in quanto la questione circa l’omessa allegazione del requisito RAGIONE_SOCIALE ‘vivenza a carico ‘ da parte dell’ attrice era stata sollevata dal l’amministrazione statale convenuta « con la memoria di costituzione di primo grado (v. punto n. 2, lett. a, pag.2), citando la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione ed eccependo la mancanza di ogni allegazione e di prova da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente »; pertanto la questione non era stata rilevata dal Tribunale d’ ufficio, « ma era già stata sottoposta al contraddittorio delle parti in forza delle eccezioni di parte resistente » (pag. 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
IIche, sotto il profilo sostanziale, la ‘vivenza a carico’ continuava ad integrare, pur dopo le modifiche apportate alla legge n. 210/1992 dalla legge n. 238/1997, un presupposto costitutivo del diritto alla provvidenza assistenziale invocata, in quanto, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità, la legge del 1997, rispetto alla formulazione originaria RAGIONE_SOCIALE norma, aveva introdotto la possibilità per gli aventi diritto (coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni o quelli maggiorenni se inabili al lavoro) di optare tra
l’indennizzo reversibile e l’assegno una tantum , aumentandone l’importo originario da 50 a 150 milioni di Lire, ma non aveva inciso sui requisiti necessari per la concessione del beneficio;
IIIche, infine, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE concreta allegazione e prova del requisito, da un lato non potesse attribuirsi rilievo al certificato di stato di famiglia e alla mera circostanza RAGIONE_SOCIALE ‘ coabitaz ione’ dell’attrice con il coniuge deceduto (circostanza non sufficiente ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘vivenza a carico’ , che richiede invece la sussistenza di una condizione di non autosufficienza economica del congiunto superstite e la dipendenza dal reddito RAGIONE_SOCIALE persona deceduta, ancorché questo non rappresenti l’unico sostentamento RAGIONE_SOCIALE famiglia); dall’altro lato , neppure fosse possibile supplire all’inerzia probatoria RAGIONE_SOCIALE parte, rispetto ad un elemento costitutivo del diritto azionato, mediante l ‘attivazione dei poteri istruttori del giudice.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte capitolina ricorre , sulla base di quattro motivi. G.E.
Risponde con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 3 ( recte : n.4) cod. proc. civ., « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. ».
La sentenza d’ appello è censurata per aver ritenuto che la questione circa l’omessa allegazione del requisito RAGIONE_SOCIALE ‘vivenza a carico’ non fosse stata rilevata d’ ufficio dal Tribunale, ma fosse stata sottoposta al contraddittorio delle parti in ragione dell’eccezione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE resistente nel proprio atto di costituzione.
La ricorrente ribadisce che, al contrario, la predetta questione era stata « rilevata d’ufficio dal giudice di prime cure », il quale aveva sottolineato per ben due volte, nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, che il requisito RAGIONE_SOCIALE ‘viveva a carico’ costituiva un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie , l’onere di provare il quale incombeva sulla parte attrice e la cui mancanza era dunque « rilevabile d’ ufficio » (pag.6 del ricorso).
Pertanto -conclude la ricorrente -il giudice di prime cure, sollevando la questione, avrebbe dovuto assegnare alle parti il termine per memorie previsto dall’art. 101 , secondo comma, cod. proc. civ., la cui violazione avrebbe invece determinato la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La v iolazione dell’art. 101 cod. proc. civ., sul presupposto che il giudice di primo grado avesse rilevato d ‘ufficio una questione mista di fatto e di diritto senza assegnare alle parti il termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione medesima, era stata già dedotta con i motivi del ricorso in appello.
Nel provvedere su questi motivi, la Corte d’ appello ha escluso la dedotta violazione sul rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la questione non era stata rilevata d’ufficio poiché l’omessa allegazione del requisito RAGIONE_SOCIALE ‘ vivenza a carico ‘ d a parte dell’ attrice sarebbe stata eccepita dal convenuto già nella memoria di
costituzione in giudizio e in tal modo offerta al contraddittorio delle parti, sin dagli atti introduttivi.
Per censurare validamente tale statuizione con il ricorso per cassazione, la ricorrente avrebbe dovuto specificamente riportare lo stralcio RAGIONE_SOCIALE memoria difensiva avversaria citato dalla Corte territoriale (Punto n.2, lett. a) , pag.2), argomentando sulle ragioni per le quali nel detto atto processuale non figurasse l’ eccezione invece reputata sollevata dal giudice d’appello .
Al fine di consentire a questa Corte di legittimità di controllare se il RAGIONE_SOCIALE convenuto avesse sollevato la predetta eccezione o se invece la questione mista di fatto e di diritto fosse stata effettivamente rilevata d’ufficio in violazione del contraddittorio, la ricorrente avrebbe anche dovuto provvedere, ai sens i dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., al l’indicazione RAGIONE_SOCIALE sede processuale in cui tale memoria fosse rinvenibile, eventualmente provvedendo a depositarla in sede di legittimità, o quanto meno a trascriverne la parte reputata rilevante.
Le censure veicolate con il primo motivo di ricorso, anziché essere proposte egli anzidetti termini, si limitano invece a ribadire che il giudice di primo grado avrebbe violato l’art. 101 cod. proc. civ., per avere rilevato d ‘u fficio la questione RAGIONE_SOCIALE ‘ vivenza a carico ‘ , senza criticare adeguatamente e specificamente le ragioni per cui il giudice d’ appello ha ritenuto insussistente la violazione.
L’argomentazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’ appello secondo cui la questione relativa alla ‘vivenza a carico’ sarebbe stata sollevata dal RAGIONE_SOCIALE resistente nella memoria difensiva viene criticata solo con la memoria illustrativa, ma questa critica non consente di superare il rilievo di
inammissibilità del motivo in esame, sia perché la memoria ha funzione meramente illustrativa e non può essere utilizzata per integrare le omissioni del ricorso (Cass. n. 17603/2011; Cass. n.3780/2015; Cass. n.5355/2018), sia perché si tratta di una critica meramente generica, con cui si assume che la contestazione contenuta nell’ originario atto di costituzione del RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata « di mero stile » (pag.2 RAGIONE_SOCIALE memoria), senza riportarne il contenuto e soprattutto senza indicare la sedes processuale in cui rinvenire l’atto medesimo , al fine di mettere questa Corte in condizione di verificare se l’ eccezione fosse stata o meno sollevata e, quindi, se la statuizione del giudice d’ appello in tal senso sia, o no, corretta.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., « violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 2, 3 co. L. 210/92 ».
Il secondo motivo presenta elementi di connessione col (e pertanto va illustrato ed esaminato unitamente al) terzo motivo, con cui viene denunciata, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod . proc. civ., « v iolazione e/o falsa interpretazione dell’art. 2, 3^ co. L. 210/1992 così come modificata ed integrata dall’art. 1, 3^ co. RAGIONE_SOCIALE L. 238 del 1997, art. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale ».
Con questi motivi, la sentenza impugnata viene censurata per aver ritenuto, peraltro in conformità al pacifico orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, che la ‘vivenza a carico ‘ costituisca, in
via generale, un requisito costitutivo del diritto alla fruizione del beneficio di cui all’art. 2, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 210/1992.
La ricorrente sostiene che, al contrario, la percezione dell’ assegno una tantum per i superstiti del congiunto deceduto a causa di patologie correlate con la vaccinazione o con l’emotrasfusione infetta, non sarebbe stata subordinata al presupposto RAGIONE_SOCIALE ‘ vivenza a carico ‘ del de cuius nel vigore del testo originario RAGIONE_SOCIALE norma né, tanto meno, lo sarebbe attualmente, a seguito delle modifiche ad essa apportate dalla legge n. 238/1997, la quale avrebbe eliminato anche formalmente la locuzione ‘a carico’, erroneamente contenuta nella disposizione originaria.
L’irrilevanza del requisito RAGIONE_SOCIALE vivenza a carico dovrebbe desumersi, anzitutto dalla natura del l’indennizzo , il quale, diversamente da quanto ritenuto in giurisprudenza, assumerebbe, non già funzione assistenziale , bensì funzione riparatoria del danno da lesione del rapporto parentale.
In secondo luogo, la non necessità del detto requisito emergerebbe dal raffronto RAGIONE_SOCIALE disposizione in esame ( il comma 3 dell’ art.2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 210/1992) con quella di cui al successivo comma 4, il quale, nell’ipotesi in cui la persona sia deceduta in età minore, individua gli aventi diritto nei genitori o in chi esercita la responsabilità parentale.
In terzo luogo, dovrebbe argomentarsi dalla natura e dalla funzione dell’istituto RAGIONE_SOCIALE ‘reversibiltà’, quale istituto a carattere n on assistenziale ma unicamente previdenziale, con conseguente necessità di interpretare restrittivamente la locuzione ‘ soggetti a carico’ contenuta nel testo originario RAGIONE_SOCIALE norma, in quanto riferita alle sole
categorie di legittimari specificamente individuati come tali, come, ad es., i ‘ fratelli maggiorenni inabili al lavoro’ .
In quarto luogo, a prescindere dalla portata assunta da questa locuzione nella formulazione originaria RAGIONE_SOCIALE norma, dovrebbe comunque prendersi atto che il requisito RAGIONE_SOCIALE ‘vivenza a carico’ è stato espunto anche formalmente dal testo normativo con l’ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 238/1997, la quale ha pure ampliato la platea dei legittimari, ricomprendendovi tutti i figli e i fratelli del de cuius e non solo, come in passato , quelli ‘inabili al lavoro’; pertanto, quanto meno a far tempo dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 238/1997, a causa dell’effetto ‘abrogativo’ da essa prodotto in relazione alla parte del precetto normativo eventualmente richiedente il requisito RAGIONE_SOCIALE ‘vivenza a carico’, dovrebbe concludersi che il diritto alla percezione dell ‘a ssegno una tantum di cui all’art. 2 , comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 210 del 1992, in conformità alle intenzioni soggettive del legislatore, quali risultanti dai lavori preparatori riportati negli atti parlamentari, non sarebbe « in nessun modo collegato alla condizioni economiche del soggetto danneggiato » (pag.13 del ricorso).
In quinto luogo, la mancanza, nella disposizione in esame, RAGIONE_SOCIALE previsione di un requisito reddiduale per la fruizione del beneficio sarebbe tanto più evidente ove la si ponga in relazione alle varie disposizioni ordinamentali aventi ad oggetto l ‘erogazione di prestazioni assistenziali (art.1 legge n. 18/1980: indennità di accompagnamento; artt. 12 e 13 legge n. 118/1971: pensione di inabilità e assegno di invalidità), le quali prevedono espressamente, in relazione ad ogni prestazione, « il requisito amministrativo, ossia la condizione in
presenza RAGIONE_SOCIALE quale si ritiene che la persona versi in uno stato di bisogno che per l’ordinamento meriti attenzione » (pag.14 del ricorso).
Al di là di tali osservazioni generali sulla non configurabilità, neppure in astratto, RAGIONE_SOCIALE ‘ vivenza a carico’ quale requisito costitutivo del diritto all’assegno una tantum ex art. 2, comma 3, legge n. 210/1992, la ricorrente, con i motivi in esame, censura infine la sentenza d’appello anche per avere escluso tout-court dai beneficiari il coniuge del soggetto deceduto ove esso sia stato, come nella specie, in rapporto di ‘convivenza’ con il de cuius ; essa sostiene, al riguardo, che nei confronti del coniuge la vivenza a carico sarebbe già insita nella relazione di ‘convivenza’ , avuto riguardo ai doveri derivanti dal rapporto di coniugio, ai sensi del l’art.143 cod. civ..
3.1. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, ai sensi dell’art.360 -bis n.1 cod. proc. civ., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto ad essi sottese in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità e il loro esame non offre elementi per rimeditare l’orientamento consolidatosi al riguardo.
3.1.a. In proposito, pare anzitutto opportuno ricostruire l’articolato quadro normativo nel cui ambito si colloca la provvidenza dell’ assegno una tantum invocata dalla ricorrente.
L ‘art.1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 210 del 1992 prevede che « chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente RAGIONE_SOCIALE
integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge ».
L’ art. 2, comma 1, stabilisce che « l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella 8 allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall ‘ art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge 2 maggio 1984, n. 111 ».
Il comma 3 RAGIONE_SOCIALE stesso art.2 ha introdotto l ‘ assegno una tantum , prevedendo che, « qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell’indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico , nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro ».
L’articolo 7 del d.l. n. 548/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641/1996, ha sostituito il citato articolo 2, prevedendo la reversibilità per 15 anni dell’assegno di cui al comma 1 ed elevando l ‘ importo dell’assegno una tantum a 150 milioni di lire (ora 77.468,53 Euro); inoltre, ha riscritto l ‘ ambito degli aventi diritto, includendovi i figli maggiorenni, anche non inabili al lavoro, e ampliandone la portata, nel profilo più squisitamente economico, nel senso di considerare non dirimente che il reddito RAGIONE_SOCIALE persona deceduta rappresenti o meno l ‘ unico sostentamento RAGIONE_SOCIALE famiglia: nell’attuale formulazione, infatti, il comma 3 del citato art. 2 stabilisce che, « ai fini RAGIONE_SOCIALE presente legge, sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti a carico : il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro » e prevede che « i benefici di cui al presente comma
spettano anche nel caso in cui il reddito RAGIONE_SOCIALE persona deceduta non rappresenti l ‘ unico sostentamento RAGIONE_SOCIALE famiglia ».
La legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 145, ha chiarito che la reversibilità dell ‘ assegno previsto dal comma 1 dell ‘ articolo 2 RAGIONE_SOCIALE legge n.210/1992 si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui all ‘ art. 2, comma 3, così uniformando i presupposti, oggettivi e soggettivi, per l ‘ assegno reversibile e per l ‘ assegno una tantum , in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura alternativa delle due prestazioni.
Pertanto, nell’ ipotesi di decesso del danneggiato causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie previste dalla legge n. 210/1992, i familiari indicati nel comma 3 dell’art. 2 hanno diritto di fruire dell’assegno mensile reversibile (per il tempo di 15 anni) o, in alternativa, di percepire l’ assegno una tantum : vengono in considerazione diritti alternativi, non penetrati nel patrimonio del dante causa, riconosciuti al familiare iure proprio e soggetti ai presupposti stabiliti dallo stesso comma 3 (in tal senso, Cass. n.3879/2009 e Cass. n. 19502/2028). Al contrario , nell’ipotesi di decesso del danneggiato non causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie, spetta agli eredi, iure successionis , ciò che formava oggetto del diritto già acquisito dal de cuius , ovverosia i ratei dell’assegno istituito in suo favore, scaduti prima del decesso e non ancora percepiti.
3.1.b. Alla luce del quadro normativo, come ricostruito, possono formularsi le seguenti considerazioni.
Entrambe le provvidenze previste dal comma 3 dell’art. 2 sono funzionalmente distinte dall’indennizzo di cui al comma 1 e soggette a
presupposti specifici diversi da quelli ai quali è subordinata la percezione dell’indennizzo stesso (Cass. n. 25559/2015, cit. ). Tale diversità implica, per un verso, la compatibilità RAGIONE_SOCIALE fruizione da parte del de cuius dell ‘ indennizzo di cui al comma 1 con la percezione, da parte degli aventi diritto, dell ‘ assegno una tantum di cui al comma 3 (Cass. n. 19502/2018) e trova fondamento, per altro verso, nella diversa natura dei due diritti soggettivi: l’uno (quello all’indennizzo di cui al comma 1), avente la funzione di riparazione (sia pure non integrale stante il carattere indennitario e non risarcitorio stricto sensu RAGIONE_SOCIALE prestazione) dei pregiudizi conseguenti alle menomazioni dell’integrità fisi ca derivate dalle vaccinazioni o somministrazioni di sangue ed emoderivati; l’altro (alternativamente, il diritto al l’ assegno reversibile o a quello una tantum di cui al comma 3), avente la funzione pubblicistica assistenziale di ristoro, anche economico, garantito dall ‘ ordinamento agli stretti familiari del congiunto che per il proprio sostentamento contavano, anche solo in parte, sul reddito RAGIONE_SOCIALE persona deceduta.
b) Diversamente da quanto vigorosamente ma infondatamente sostenuto dalla ricorrente, con riguardo ai diritti iure proprio dei superstiti di cui al comma 3 dell’art. 2 (dunque , sia l’ assegno reversibile che l’assegno una tantum ), il requisito RAGIONE_SOCIALE ‘ vivenza a carico ‘ del de cuius , già richiesto dalla formulazione originaria RAGIONE_SOCIALE norma, non è stato, neppure sotto il profilo meramente testuale, espunto da quella successiva. Si è visto, infatti, che, dal punto di vista formale, le interpolazioni al testo del comma 3 dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 210/1992 sono state apportate, non già dalla legge n. 238/1997, bensì dal
decreto-legge n. 548/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 641/1996, il cui art.7, nel sostituire l’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 210/1992, ha mantenuto, nella riscrittura del secondo periodo del comma 3, la locuzione ‘ soggetti a carico ‘ , già contenuta nel vecchio testo RAGIONE_SOCIALE disposizione, riferendola alla rinnovata, più ampia, platea dei beneficiari. Piuttosto, la nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE norma, come è stato condivisibilmente già osservato dalla Sezione lavoro di questa Corte (Cass. n. 26842/2020), nel prevedere la persistente necessità del detto requisito, ne ha chiarito la portata, precisando che la situazione di non autosufficienza economica del congiunto superstite e la sua dipendenza dal reddito RAGIONE_SOCIALE persona deceduta può essere anche parziale , in quanto il predetto reddito non sia l’unica fonte di sostentamento RAGIONE_SOCIALE famiglia.
c) Non può dunque condividersi l’ opinione RAGIONE_SOCIALE ricorrente circa la natura (non già assistenziale, bensì) risarcitoria delle provvidenze di cui al comma 3 dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 210/1992 (in quanto asseritamente dirette a ristorare il danno da lesione del rapporto parentale), né appare men che infondato l’assunto circa l’ assenza di riferimenti al requisito RAGIONE_SOCIALE ‘ vivenza a carico ‘ nell’ambito dell’attuale formulazione RAGIONE_SOCIALE norma; al contrario, è agevole rilevare che proprio l’art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n.238/1997, nel ribadire la previsione (già introdotta nel nuovo comma 3 dell’art.2 RAGIONE_SOCIALE legge n.210 /1992 dall’art.7 del d ecreto-legge n. 548/1996) secondo cui « i benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito RAGIONE_SOCIALE persona deceduta non rappresenti l ‘ unico sostentamento RAGIONE_SOCIALE famiglia », afferma con forza la necessità di una, pur parziale, dipendenza del familiare superstite dal reddito del congiunto deceduto,
posto che, se, da un lato, la vivenza a carico non è esclusa dal fatto che il sostentamento RAGIONE_SOCIALE famiglia si basi anche su altre fonti di reddito , dall’a ltro lato resta però necessario che a tale sostentamento concorresse il reddito del de cuius .
d) Deve, in conseguenza, d arsi continuità all’ orientamento, peraltro consolidato, espresso dalla Sezione lavoro di questa Corte (Cass. n.11407/2018; Cass. n.26842/2020) sec ondo cui, ‘ in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell ‘ assegno “una tantum” in favore dei superstiti, anche a seguito RAGIONE_SOCIALE modifica apportata all ‘ art. 2, comma 3, RAGIONE_SOCIALE l. n. 210 del 1992 ad opera dell ‘ art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALE l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE “vivenza a carico” RAGIONE_SOCIALE vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento ‘ .
e) Non può infine sottacersi che la precisazione del requisito RAGIONE_SOCIALE ‘vivenza a carico’ in termini di dipendenza, anche solo parziale, del congiunto dal reddito RAGIONE_SOCIALE persona deceduta, esclude la possibilità di ritenere tale requisito insito nel mero fatto RAGIONE_SOCIALE convivenza , anche con riferimento alla peculiare posizione del coniuge superstite, giacché la sussistenza degli obblighi di assistenza, collaborazione nell’interesse RAGIONE_SOCIALE famiglia e coabitazione, che derivano dal rapporto di coniugio ai sensi dell’art.143 cod. civ. , non è di per sé bastevole a certificare una situazione di non autosufficienza dei mezzi di sussistenza autonoma di ciascun coniuge risp etto all’altro.
3.1.c. Ne discende la manifesta infondatezza di tutte le censure articolate con il secondo e il terzo motivo di ricorso, che vanno quindi dichiarati inammissibili, ai sensi dell’ art. 360bis n. 1 cod. proc. civ..
Con il quarto motivo viene denunciata, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. ».
La sentenza d’ appello è censurata per avere escluso che potesse attribuirsi rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALE concreta allegazione e prova del requisito RAGIONE_SOCIALE ‘ vivenza a cari co’ nella specifica fattispecie, al certificato di residenza e alla circostanza RAGIONE_SOCIALE ‘coabitazione’ RAGIONE_SOCIALE ricorrente con il marito deceduto e per non aver dato alcun peso, al riguardo, alla circostanza che ella « da sola si è preoccupata di accompagnare il ‘de cuius’ pre sso il RAGIONE_SOCIALE » qualche giorno prima del decesso (pag. 16 del ricorso).
4.1. Il motivo è inammissibile perché -al di là di quanto si è già evidenziato sull’impossibilità , de iure , di ritenere il requisito RAGIONE_SOCIALE ‘ vivenza a carico ‘ , nella specifica portata attribuitagli dal disposto legislativo, insito nel fatto stesso RAGIONE_SOCIALE convivenza -le doglianze formulate dalla ricorrente, ad onta RAGIONE_SOCIALE formale intestazione, criticano, nella sostanza, la valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione delle circostanze di fatto motivatamente operate dal giudice del merito nell’esercizio di un potere ad esso esclusivamente riservato ed insindacabile in sede di legittimità.
Nel rilevare l’ inammissibilità di tali doglianze, è opportuno precisare che in maniera del tutto impropria è stata ipotizzata la violazione dell’art. 2697 cod. civ., la quale è configurabile unicamente quando si
contesti che il giudice del merito abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne risultava gravata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando, come nel caso in esame, si critichi, inammissibilmente, l’apprezzamento che il giudice stesso ha compiuto delle risultanze probatorie (cfr., ex multis , Cass. n. 13395/2018 e Cass. n.26769/2018).
In definitiva, il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile. G.E.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (art. 13, commi 1bis e 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002).
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi di e del suo dante causa, in esso riportati (art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003). G.E.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare al RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di e del suo dante causa, in esso riportati. G.E.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, in data 13 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME