Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29552 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22509/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE -COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI REATI INTERNAZIONALI VIOLENTI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO CATANIA n. 201/2021 depositata il 28/01/2021.
R.G. 22509/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 17/10/2024
C.C. 14/4/2022
RINVIO ALLA P.U.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Presidente NOME COGNOME.
CENNI DEL FATTO e RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che NOME, NOME e NOME COGNOME, eredi RAGIONE_SOCIALEa defunta NOME COGNOME, convennero in giudizio il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, davanti al Tribunale di Catania, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto ad accedere al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, previsto dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512, in riferimento alla precedente condanna pronunciata in loro favore dal Tribunale di Ragusa;
che il Tribunale accolse la domanda e riconobbe l’esistenza del diritto avanzato dagli attori;
che la decisione è stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 28 gennaio 2021, ha accolto il gravame e, in totale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale, ha rigettato la domanda degli originari attori e li ha condannati alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di entrambi i gradi di giudizio;
che contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catania propongono ricorso NOME, NOME e NOME, con unico atto affidato a cinque motivi;
che resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
che le parti hanno depositato memorie;
che il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga rigettato.
Considerato che il ricorso pone questioni di indubbia complessità, per le quali appare opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la decisione del ricorso alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, il 17 ottobre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME