Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19641 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15126/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME, NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura speciale in calce al ricorso e su foglio RAGIONE_SOCIALEgato alla ‘istanza ex art. 380-bis c.p.c. ‘ depositata il 3 aprile 2024;
-ricorrenti- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO , in persona del Ministro pro tempore
;
-intimato- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1282/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di LECCE, pubblicata il 26 novembre 2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17
maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
A.C. 17.05.2024
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. Scrima
Est. COGNOME
Rilevato che:
con provvedimenti deliberativi del 18 novembre 2003 nn. 253 e 254, il RAGIONE_SOCIALE accolse le istanze di accesso al RAGIONE_SOCIALE (istituito con legge n. 512 del 1999, art. 4, comma 3) formulate da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in qualità di congiunti superstiti di NOME COGNOME, in relazione RAGIONE_SOCIALE somme loro riconosciute dalla sentenza n. 599/2003 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’assise di Lecce, a titolo di provvisionale risarcitoria posta a carico dei responsabili RAGIONE_SOCIALE‘omicidio del loro congiunto, condannati in via generica al risarcimento del danno;
con provvedimenti del 26 settembre 2018 nn. 498 e 500, lo stesso RAGIONE_SOCIALE deliberò la revoca RAGIONE_SOCIALEe precedenti delibere e alla revoca seguì la richiesta di restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme versate;
i provvedimenti di revoca furono basati sul rilievo che l’art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 512 del 1999 era stato modificato dall’art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n.122 del 2016, esplicitando la previsione che i RAGIONE_SOCIALE previsti per i superstiti a carico del RAGIONE_SOCIALE sono concessi a condizione che il RAGIONE_SOCIALEario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali o comunque dissociato da essi; poiché nella fattispecie era risultato che il congiunto dei richiedenti, vittima RAGIONE_SOCIALE‘o micidio, non era persona estranea ad ambienti malavitosi, l’accesso al fondo doveva esser e revocato e le somme versate dovevano essere restituite;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME opposero i detti provvedimenti dinanzi al Tribunale di Lecce;
i l Tribunale rilevò che l’istanza di accesso al RAGIONE_SOCIALE, per le somme di cui era stata disposta la restituzione, era stata accolta
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sulla base RAGIONE_SOCIALEa provvisionale concessa con la sentenza di condanna generica del 2003 e che, all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘ accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza, il diritto vantato dagli opponenti sussisteva in base RAGIONE_SOCIALE norme vigenti, sicché esso diritto non poteva essere negato in ragione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenienza di una norma successiva;
con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, compensando le spese dei due gradi di giudizio;
l a Corte d’appello, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (è stata citata Cass. n. 28890/2019), ha ritenuto che, in tema di elargizioni in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’estraneità ad ambienti di RAGIONE_SOCIALE del richiedente l’accesso al fondo di RAGIONE_SOCIALE istituito dall ‘ art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 512 del 1999, costituisce condizione immanente allo scopo RAGIONE_SOCIALEa legge, volta a contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa, sicché deve attribuirsi all’art. 15, comma 1, lett. c) , RAGIONE_SOCIALEa l. n. 122 del 2016 – che ha introdotto nella disciplina positiva l ‘ espressa previsione di tale condizione – valenza non innovativa ma meramente confermativa del requisito;
inoltre la Corte territoriale ha ritenuto che, nella fattispecie, non fosse stato ancora definito il procedimento amministrativo sull’ istanza di accesso al fondo, dovendosi tenere conto, al riguardo, non già RAGIONE_SOCIALEa data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa, ma del momento di definizione del procedimento; definizione che avrebbe postulato la decisione sull’istanza proposta in seguito alla condanna al risarcimento del danno (istanza non ancora definita alla luce RAGIONE_SOCIALEa nuova normativa), non rilevando al riguardo la decisione sull’istanza proposta in seguito
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alla condanna generica con provvisionale (già definita con le delibere liquidatorie del 2003), oggetto di successiva revoca;
propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di un unico, articolato motivo;
i l RAGIONE_SOCIALE, ancorché intimato, non ha svolto difese in sede di legittimità;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 380 -bis .1, cod. proc. civ.;
il AVV_NOTAIO Generale non ha depositato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie.
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ex art. 360 n. 3. cod. proc. civ., la ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 651 e 652 c.p. anche in relazione agli artt. 2909 cc; 2043 cc;1223, 2056 cc 2946 cc; 278, 423 cpc.) ‘ ;
la sentenza impugnata viene censurata sia nella parte in cui avrebbe ritenuto applicabile retroattivamente il comma 3 del l’ art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122/2016, sia nella parte in cui avrebbe reputato non concluso il procedimento amministrativo sull’istanza di ammissione al fondo rotativo con riguardo RAGIONE_SOCIALE somme liquidate con la provvisionale stabilita dalla sentenza n. 599/2003 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’assise di Lecce;
il ricorso pone la questione se il precetto contenuto nell’art. 15, comma 1, lett. c) , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016 abbia portata innovativa RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico, con conseguente soggezione alla regola generale RAGIONE_SOCIALE‘ irretroattività (in quanto la condizione da esso prevista ai fini RAGIONE_SOCIALEa fruizione dei RAGIONE_SOCIALE stabiliti dalla legge n. 512 del 1999 –
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vale a dire l’estraneità ad ambienti di RAGIONE_SOCIALE del richiedente l ‘ accesso al fondo di RAGIONE_SOCIALE -si traduca in una modifica RAGIONE_SOCIALEa struttura RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale da cui discende il diritto soggettivo del RAGIONE_SOCIALEario) ovvero se abbia valore meramente ricognitivo di un connotato già intrinseco alla predetta fattispecie legale che dà diritto all ‘ accesso al fondo (e dunque di un elemento costitutivo negativo RAGIONE_SOCIALEa stessa, quale pre-requisito immanente allo scopo stesso RAGIONE_SOCIALEa legge istitutiva), con conseguente esclusione di portata innovativa e con circoscrizione RAGIONE_SOCIALEa sua efficacia alla chiarificazione di un precetto già immanente nella disciplina originaria posta dalla legge istitutiva e ricavabile in via interpretativa;
3. questa Corte (Cass. 16 aprile 2024, n. 10319) ha già ritenuto che l’illustrata questione rivesta il carattere di ‘questione di diritto di particolare rilevanza’, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 375 cod. proc. civ. , rendendo necessaria la sua decisione all’esito RAGIONE_SOCIALEa trattazione in pubblica udienza, sentite le difese RAGIONE_SOCIALEe parti private ed acquisiti l’avviso e le richieste del AVV_NOTAIO Generale.
Per Questi Motivi
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione