Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19585 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19585 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 02116/2020 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ; rappresentato e difeso ope legis dall’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente- nei confronti di
NOME , rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura a margine del ricorso; NOME COGNOME , NOME COGNOME , COGNOME ; rappresentati e difesi
dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura a margine del ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrenti-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 6795/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata l’8 novembre 2019 ;
udìta la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udìto il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udìto l’AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per il RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. A seguito d ell’ omicidio di NOME COGNOME, rimasto vittima di un agguato di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di contrasti tra le cosche presenti nel territorio di Paola, i figli NOME COGNOME e NOME COGNOME -il primo, imputato per reati di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti e condannato per lesioni personali; il secondo, imputato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti in relazione al quale aveva patteggiato la pena -formularono istanza, insieme ad altri fratelli, volta ad ottenere l’accesso ai benefici che la legge n. 302 del 1990 riserva alle RAGIONE_SOCIALE del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata; la Commissione Consultiva istituita per l’istruttoria rilevò la manca nza, in capo ad entrambi, dei requisiti soggettivi richiesti per la concessione dei benefici e, di conseguenza, l’Amministrazione adottò un provvedimento di dinego.
Gli interessati, dopo essersi rivolti al TAR Lazio al fine di sentir pronunciare l’annullamento del provvedimento di diniego, a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, convennero il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Roma per sentirne pronunciare la condanna al pagamento dei suddetti benefici; nelle more del giudizio, verificatosi il decesso di NOME COGNOME, si costituirono gli eredi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME NOME.
Il Tribunale di Roma accolse la domanda degli eredi di NOME COGNOME e rigettò quella di NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Roma -adìta con impugnazione principale da NOME COGNOME e con impugnazione incidentale dal RAGIONE_SOCIALE -, con sentenza 8 novembre 2019, n. 6795, ha accolto la prima e rigettato la seconda.
La Corte territoriale, individuata la disciplina applicabile nella legge n. 302 del 1990, nel testo vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda e non in quello novellato con il decreto-legge n. 151 del 2008, e richiamata l’ordinanza n. 21306 del 2015 di questa Corte di legittimità, secondo cui gli aventi diritto al beneficio sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla sua erogazione, in assenza di potestà discrezionali RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di prime cure, ha accertato anche in capo a NOME COGNOME l’esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’erogazione dei benefici ed ha condannato il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a d erogare la speciale elargizione di cui agli artt. 4 e 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 302 del 1990, oltre che al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del grado.
Ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Hanno resistito NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME con controricorso.
La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale, è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 16 aprile 2024, n. 10319 e rifissata, unitamente a quella di altri ricorsi concernenti controversie similari, con decreto del Presidente Titolare di questa Sezione del 6 febbraio 2025.
Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
I contro ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza .
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso -nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione inesistente e/o apparente; violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di cui all’art. 118 disp. att. c od. proc. civ. e 132 cod. proc. civ. -l’Amministrazione ricorrente lamenta motivazione apparente sulle disposizioni applicabili ratione temporis .
Sostiene che, in base al principio tempus regit actum , la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere applicabile la legge vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza volta ad ottenere l’erogazione del beneficio e , soprattutto, non avrebbe motivato quanto alle ragioni per le quali, invece, sarebbe stata da disapplicare la normativa sopravvenuta vigente al momento di conclusione del procedimento amministrativo.
Secondo l’ amministrazione ricorrente, il diritto soggettivo alla prestazione RAGIONE_SOCIALEe provvidenze nascerebbe ‘ nel momento in cui il procedimento amministrativo si conclude con un provvedimento positivo e costitutivo, in seguito all’accertamento appunto dei requisiti oggettivi e soggettivi che devono esserci al momento del riconoscimento dei benefici ‘ ; ciò che troverebbe conferma nella modifica legislativa di cui all’art. 2 -quinquies del decreto-legge n. 151 del 2008, convertito nella legge n. 186 del 2008, che avrebbe disvelato l’intento del legislatore di escludere dall ‘ammissione al beneficio i soggetti che, pur non avendo al tempo RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza alcun coinvolgimento con la criminalità organizzata, lo hanno avuto successivamente; viene richiamato, al riguardo, anche l’art. 2 -quinquies , comma 2, del decreto-legge n.151/2008, secondo cui il sopravvenuto mutamento RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dagli artt. 1 e 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 302 del 1990 e successive modificazioni comporta l’interruzione RAGIONE_SOCIALEe erogazioni disposte e la ripetizione integrale RAGIONE_SOCIALEe somme pagate.
Con il secondo motivo di ricorso -violazione degli artt. 11 disp. prel. cod. civ., 2quater e 2quinquies del d.l. 2 ottobre 2008 n. 151, come convertito -il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE lamenta che la Corte territoriale, a fronte di un provvedimento di diniego del 18 giugno 2009, abbia erroneamente fatto riferimento -nell’individuare la norma da applicare -al momento di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza e non anche a quello di conclusione del procedimento amministrativo; ciò, in palese contrasto con il principio tempus regit actum , che richiede che la
legittimità del provvedimento sia valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale.
Prima di scrutinare i motivi di ricorso vanno delibate le eccezioni formulate dai controricorrenti con il controricorso e ribadite con la memoria illustrativa.
3.1. Viene, anzitutto, eccepita l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito, da parte del RAGIONE_SOCIALE, dei fascicoli di parte dei gradi precedenti; gli eccipienti reputano che, contrariamente a quanto sostenuto dall’ Amministrazione ricorrente e dallo stesso Pubblico RAGIONE_SOCIALE, l’onere in questione non potrebbe ritenersi assolto mediante la produ zione RAGIONE_SOCIALE‘istanza ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., la quale solleverebbe la parte dall’onere di depositare il fascicolo d’ufficio, non anche da quello di depositare il fascicolo di parte.
3.1.a. L’ eccezione è infondata, atteso che la pronuncia del massimo consesso di questa Corte evocata dagli stessi eccipienti (Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011) fa riferimento anche alla presenza del fascicolo di parte nel fascicolo d’ufficio.
In ogni caso, nella fattispecie, ai fini RAGIONE_SOCIALE scrutinio dei motivi non è necessario esaminare gli atti, dovendosi giudicare in iure la motivazione resa dal giudice d’appello, criticata dalla parte ricorrente .
3.2. Viene, in secondo luogo, sollevata una eccezione preliminare di difetto di interesse al ricorso per mancata impugnazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione ricorrente, d ei capi di sentenza a sé sfavorevoli e per essere stato circoscritto il gravame alla prospettazione RAGIONE_SOCIALEa sola violazione degli artt. 2quater e 2quinquies del decreto-legge n. 151/2008. In particolare, il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe gravato in sede di
legittimità la statuizione in fatto resa in secondo grado, secondo cui NOME e NOME COGNOME avrebbero posseduto i requisiti per ottenere i benefici di legge. Inoltre, neppure sarebbe stato impugnato (« né in punto di ricostruzione in fatto, né in punto di motivazione in diritto ») il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello avente ad oggetto la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme spettanti, né il RAGIONE_SOCIALE si sarebbe riservato tali doglianze per l’eventuale giudizio di rinvio.
La questione relativa all’applicabilità o meno degli artt. 2quater e 2quinquies del decreto-legge n. 151/2008 non potrebbe neppure essere rivalutata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 336 c od. proc. civ., dal momento che da tale applicabilità non discenderebbe alcun automatismo decisivo nel diniego dei chiesti benefici; ciò, i n quanto l’ipotetica ‘ contiguità con ambienti malavitosi ‘ p otrebbe essere neutralizzata dai criteri derogatori di accidentalità ed estraneità/dissociazione previsti dallo stesso art. 2quinquies , da ll’art. 1 , comma 2, lett. b) , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 302/1990 e dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge; a tali criteri derogatori il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe neppure accennato, quantunque abbiano costituito un punto dibattuto in primo grado e in appello.
3.2.a. L’ eccezione è inammissibile, in quanto indica il preteso giudicato interno in modo del tutto generico; e comunque infondata, in quanto omette di considerare che i due motivi di ricorso criticano la motivazione per la sua assertorietà in iure (il primo) e per la sua infondatezza in iure (il secondo).
3.3. Del tutto pretestuose sono poi le eccezioni di inammissibilità dei motivi di ricorso singolarmente considerati, le quali evocano in modo non pertinente una inesistente violazione dei principi di
specificità ed autosufficienza e persino -stigmatizzando una mera imprecisione formale contenuta nella rubrica del primo motivo -la confusione tra la regola RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di attuazione del codice di rito che disciplina la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (art. 118 disp. att. cod. proc. civ.) con quella del codice stesso che regola l’ispezione giudiziale (art. 118 cod. proc. civ.).
Ciò posto, i motivi di ricorso -da esaminarsi congiuntamente per ragioni di evidente connessione -sono fondati.
4.1. Essi, in sintesi, pongono la questione se la modifica apportata all’art. 1, comma 2, lett. b) , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 302 del 1990, dall’art. 2 -quater del decreto-legge n. 151 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2008), abbia portata innovativa RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico, con conseguente soggezione alla regola generale RAGIONE_SOCIALE‘ irretroattività (in quanto la condizione da esso prevista ai fini RAGIONE_SOCIALEa fruizione dei benefici stabiliti dalla legge n. 302 del 1990 -vale a dire l ‘ estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali del richiedente la provvidenza -si traduca in una modifica RAGIONE_SOCIALEa struttura RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale da cui discende il diritto soggettivo del beneficiario, la quale, nella formulazione anteriore richiedeva la sussistenza di tale requisito solo ‘ al tempo RAGIONE_SOCIALE‘evento ‘ ) ovvero se abbia valore meramente ricognitivo di un connotato già intrinseco alla predetta fattispecie legale che dà diritto all ‘ elargizione (e, dunque, di un elemento costitutivo negativo RAGIONE_SOCIALEa stessa, quale pre-requisito indispensabile in relazione allo scopo RAGIONE_SOCIALEa legge), con conseguente esclusione di portata innovativa e con circoscrizione RAGIONE_SOCIALEa sua efficacia alla chiarificazione di un precetto già immanente nella disciplina
originaria, la quale, pur agganciando formalmente la sussistenza del presupposto RAGIONE_SOCIALE‘ estraneità agli ambienti malavitosi al momento RAGIONE_SOCIALE‘evento lesivo, ne postulava tuttavia la perdurante ed attuale sussistenza al momento RAGIONE_SOCIALEa concessione del beneficio, quale presupposto necessario del diritto ad ottenerlo.
4.2. L ‘illustrata questione di diritto è stata già affrontata e risolta da questa Corte di legittimità con riguardo al diritto all’accesso al RAGIONE_SOCIALE, istituito con legge n. 512 del 1999. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale, in tema di elargizioni in favore di RAGIONE_SOCIALE di reati di tipo mafioso, l ‘ estraneità ad ambienti di RAGIONE_SOCIALE del richiedente ha natura di elemento costitutivo negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale che dà diritto all ‘ accesso al RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima RAGIONE_SOCIALE ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 15, comma 1, lett. c) , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016; norma che, nell’introdurre espressamente tale condizione, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale (Cass. 13/10/2023, n. 28627; v., inoltre, Cass. n. 12146 del 2024 e Cass. 6007 del 2024; da ultimo, Cass. nn.17987 e 18360 del 2025).
In tal senso si è argomentato , tra l’altro, proprio dal precetto contenuto nell’art. 1 legge 20 ottobre 1990, n. 302 ( Norme a favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata ), il quale, nel prevedere il diritto alla elargizione in favore di « chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza RAGIONE_SOCIALE svolgersi nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di atti di
terrorismo o di eversione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordine democratico » (comma 1), nonché in favore di chiunque tali pregiudizi subisca « in conseguenza RAGIONE_SOCIALE svolgersi nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di fatti delittuosi commessi per il perseguimento RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALEe associazioni di cui all’articolo 416-bis del cod. pen. » (comma 2), subordina detta provvidenza a talune condizioni negative, tra le quali quella RAGIONE_SOCIALE‘essere il soggetto leso « del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali » (comma 2, lett. b).
Ove si consideri che analoga previsione è contenuta n ell’art. 2 -quinquies , comma 1, lett. a) , d.l. 2 ottobre 2008, n. 151, il quale, con previsione mantenuta anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 giugno 2025, n. 80), stabilisce la stessa condizione negativa per l’elargizione in favore dei superstiti del soggetto deceduto a seguito dei crimini in questione, può affermarsi che essa costituisce presupposto generale di tutte le provvidenze erogate dallo RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE dirette (o ai loro superstiti) del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata, essendo insita nella stessa ratio legis , che è appunto quella di indennizzare le RAGIONE_SOCIALE, intendendosi per tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi.
Le leggi istitutive di tali provvidenze, infatti, perseguono lo scopo di rendere effettivo e concreto il diritto al risarcimento del danno riconosciuto giudizialmente a favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di atti di terrorismo o di reati di tipo mafioso, sicché l’estraneità agli ambienti malavitosi del soggetto che invoca il relativo diritto costituisce condizione
immanente allo scopo stesso RAGIONE_SOCIALEa legge, tale per cui essa contraddirebbe sé stessa se ne riconcesse la spettanza anche a soggetti attualmente intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi, sol perché ne erano estranei al tempo RAGIONE_SOCIALE‘evento.
4.3. Va ribadito, riprendendo rilievi già formulati dalla citata Cass. n. 28627/2023 in ordine alla legge n. 512 del 1999, ma valevoli in generale anche per la legge n. 302 del 1990, che lo scopo prioritario da esse perseguito è pur sempre quello di contrastare i fenomeni d’infiltrazione mafiosa, nella ragionevole convinzione che la concreta solidarietà in favore di coloro che hanno subìto danni materiali alle proprie attività economiche (per il coraggio di essersi sottratti al regime deprimente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE) possa consentire agli stessi di trarre benefici oggettivi dal diritto concreto al risarcimento dei danni patiti, così al tempo stesso contrastando quelle situazioni di debolezza, isolamento e inferiorità economica e sociale nel quale attecchisce e si fortifica il fenomeno mafioso.
Lungi dal conseguire questo scopo, si otterrebbe, invece, il risultato opposto se il beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo; tali soggetti riceverebbero in tal caso la provvidenza pubblica, non per essersi coraggiosamente allontanati e opposti al contesto mafioso ma, al contrario, paradossalmente, proprio per averne fatto parte.
Ritiene, dunque, il Collegio di dare piena continuità -anche con riferimento all’elargizione prevista dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 302 del 1990 -ai principi sanciti dalla pronuncia n. 28627/2023 e dalle
successive pronunce conformi di questa Corte, i quali, del resto, costituiscono il consolidamento di un orientamento già precedentemente affermato (cfr. Cass.8/11/2019, n. 28820), peraltro non contraddetto da decisioni precedenti (in particolare, Cass., Sez. Un., n.21927/2008; Cass. n. 21306 del 2015; Cass. n. 8646/2016) solo apparentemente contrastanti, in relazione alle quali si rinvia alle puntuali considerazioni espresse nella medesima ordinanza n. 28627 del 2023 ( Punti 8, 8.1, 8.2 e 8.3 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
4.4. La tesi che attribuisce all ‘estraneità ad ambienti di RAGIONE_SOCIALE del richiedente l ‘ elargizione la natura di requisito immanente allo scopo stesso RAGIONE_SOCIALEa legge e, pertanto, di elemento costitutivo negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale (il quale, dunque, sin dalla formulazione originaria RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 302 del 1990, deve necessariamente sussistere al momento RAGIONE_SOCIALEa concessione del beneficio, e non soltanto a ‘ al tempo RAGIONE_SOCIALE‘evento ‘, con conseguente interruzione RAGIONE_SOCIALEe erogazioni effettuate e ripetizione integrale RAGIONE_SOCIALEe somme già corrisposte , nell’ipotesi in cui venga successivamente meno: art 2quinquies , comma 2, decretolegge n. 151 del 2008), trova conferma nella recente sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 122 del 2024.
Questa sentenza ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del l’ art. 2quinquies , comma 1, lettera a ) del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (ora lett. b ) a seguito RAGIONE_SOCIALEa sostituzione operata dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, come convertito dalla legge 9 giugno 2025, n.80), nella parte in cui esclude, dai benefici previsti per i superstiti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata, i parenti o affini entro il quarto grado di soggetti nei cui
confronti sia in corso un procedimento per l ‘ applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui al codice RAGIONE_SOCIALEe leggi antiRAGIONE_SOCIALE, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all ‘ articolo 51, comma 3bis , del codice di procedura penale.
Nell’emette re questa pronuncia, la Corte costituzionale ha osservato che la disciplina dettata dal decreto-legge n. 151 del 2008, convertito dalla legge n. 186 del 2008, e successivamente modificata dalla legge n. 94 del 2009 ( Disposizioni in materia di sicurezza pubblica ), si prefigge una finalità legittima, in quanto intende evitare che le limitate risorse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siano sviate dal sostegno RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare.
Il raggiungimento di tale obiettivo, tuttavia, non ha bisogno del mezzo (da ritenersi sproporzionato rispetto al fine) RAGIONE_SOCIALEa esclusione preventiva, dalla platea dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEa provvidenza, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, dal momento che esso è già efficacemente perseguito attraverso la prescrizione di requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza, come, in particolare, quello previsto dal surrichiamato art. 1, comma 2, lettera b ), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 302 del 1990, il quale sancisce il presupposto RAGIONE_SOCIALEa totale estraneità RAGIONE_SOCIALEa vittima diretta agli ambienti criminali, nonché quello previsto dal successivo art. 9bis RAGIONE_SOCIALEa medesima legge ( introdotto dall’art. 1, comma 259, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662: Misure di razionalizzazione RAGIONE_SOCIALEa
finanza pubblica ), il quale puntualizza che le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali « sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari » e, dunque, non soltanto RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE dirette.
In altri termini, il perseguimento RAGIONE_SOCIALEa legittima finalità di evitare che le limitate risorse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siano sviate dal sostegno RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare, non ha bisogno RAGIONE_SOCIALEa creazione di una irragionevole presunzione assoluta di indegnità ancorata al vincolo di parentela o affinità, giacché essa finalità è efficacemente assicurata dal presupposto costituito dall’estraneità del destinatario del beneficio agli ambienti delinquenziali.
Presupposto che, in quanto requisito tassativo e stringente di meritevolezza ed elemento costitutivo del vantato diritto soggettivo, deve sussistere attualmente (e non solo ‘ al tempo RAGIONE_SOCIALE‘evento ‘) dovendo considerarsi « immanente al sistema la necessità di una verifica rigorosa RAGIONE_SOCIALEa radicale estraneità al contesto criminale » (così Corte cost. n. 122 del 2024, Punto 10 del Considerato in diritto ).
4.5. In questa prospettiva, non solo va esclusa la valenza innovativa RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui all’art. 2quater del decreto-legge n. 151 del 2008, convertito nella legge n. 186 del 2008 ( la quale, tutt’al contrario, nel sopprimere, dall’art. 1, comma 2, lett. b) , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 302 del 1990 le parole ‘ al tempo RAGIONE_SOCIALE‘evento ‘ , si è limitata ad esplicitare, in via meramente ricognitiva, la necessità che l’ estraneità del soggetto leso o danneggiato ad ambienti e rapporti delinquenziali,
in quanto pre-requisito negativo già immanente alla fattispecie legale che dà diritto all’ elargizione, sussista al momento RAGIONE_SOCIALEa concessione del beneficio e permanga nel tempo a pena di revoca RAGIONE_SOCIALE stesso); ma va anche precisato che la predetta estraneità non si esaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nella mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma postula, in positivo e in senso più pregnante, la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni malavitose, sicché grava su chi rivendica elargizioni o assegni vitalizi l’onere di dimostrare in modo persuasivo tale presupposto fattuale del diritto azionato, mentre la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenze (in tal senso, v. ancora Corte cost. n. 122 del 2024, Punto 10 del Considerato in diritto , e, nella giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. 16/03/2025, n.6962).
4.6. Deve dunque enunciarsi il seguente principio diritto.
‘ In tema di elargizioni in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il requisito RAGIONE_SOCIALEa estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale che dà diritto all’ elargizione, in quanto pre-requisito tassativo e stringente di meritevolezza in funzione RAGIONE_SOCIALE scopo perseguito di sostegno alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e di contrasto ai fenomeni d’infiltrazione mafiosa . Tale natura implica, da un lato, sotto il profilo formale, l’esclusione del riconoscimento di efficacia innovativa RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico al disposto de ll’art.2 -quater del decreto-legge n. 151 del 2008, convertito nella legge n. 186 del 2008, il quale, nel sopprimere, all’art. 1, comma 2, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 302 del 1990 le parole ‘ al tempo RAGIONE_SOCIALE‘evento ‘
si è limitato ad esplicitare, in via meramente ricognitiva, la necessità che l’estraneità del soggetto leso o danneggiato ad ambienti e rapporti delinquenziali sussista al momento RAGIONE_SOCIALEa concessione del beneficio e permanga nel tempo a pena di revoca RAGIONE_SOCIALE stesso ; dall’altro lato , sotto il profilo sostanziale, che il predetto requisito, da intendersi, non già, in negativo, come mera condizione di incensurato o come mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma, in positivo, quale condotta di vita antitetica al codice di comportamento RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni malavitose, deve essere provato dal richiedente l ‘elargizione , sicché, in difetto di tale dimostrazione, la domanda deve essere rigettata ‘.
Ne discende la fondatezza del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, il quale deve essere accolto, con cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’ appello e rinvio per nuovo esame ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale di Roma.
Alla luce dei principi affermati e RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni poste a loro fondamento, si palesa, invece, manifestamente infondata -ove pure se ne volesse riconoscere la rilevanza -l’articolata questione di legittimità costituzionale degli artt. 2quater e 2quinquies del decreto lege n. 151 del 2008, come convertiti dalla legge n. 186 del 2008, formulata sotto i profili RAGIONE_SOCIALEa lesione dei principi di ragionevolezza e RAGIONE_SOCIALEa parità di trattamento.
Anche sotto tale aspetto, vanno richiamati i rilievi svolti dalla citata Cass. n. 28627 del 2023, secondo cui la logica RAGIONE_SOCIALEa legislazione di cui si discorre è quella del riconoscimento, non già di un diritto soggettivo del singolo in qualche modo dovuto sul piano costituzionale, bensì di un diritto attribuito sulla base di una scelta del legislatore che è
espressione del principio solidaristico consacrato nell’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e che, come tale, deve essere funzionale a tale principio, il che giustificherebbe pienamente, in presenza di una situazione di compromissione del soggetto beneficiario, o del congiunto dalla cui lesione origini il diritto al beneficio, con il contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo, che il legislatore intervenga retroattivamente per escludere che non trovi realizzazione un intento solidaristico privo di giustificazione. Nel contempo, sempre lo scopo solidaristico RAGIONE_SOCIALEa normativa escluderebbe qualsiasi rilevanza, sempre nella logica RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza, del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento.
Alla stregua dei principi affermati, si palesano manifestamente infondate, altresì, le deduzioni in iure formulate in controricorso, secondo cui sarebbe spettato al RAGIONE_SOCIALE l’onere di dimostrare il carattere ostativo RAGIONE_SOCIALEe vicende giudiziarie dei richiedenti in relazione al vantato diritto all’ accesso al RAGIONE_SOCIALE, mentre sono invece irrilevanti, in questa sede, le allegazioni, de facto , in ordine alla sussistenza o meno, nel caso concreto, dei presupposti del detto diritto, le quali, attenendo all’accertamento di merito, potranno essere proposte dinanzi al giudice del rinvio, che condurrà tale accertamento attenendosi ai principi sopra enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione.