SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 93 2026 – N. R.G. 00000272 2023 DEPOSITO MINUTA 09 03 2026 PUBBLICAZIONE 10 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da
dr. NOME COGNOME
Presidente estensore
dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
all’udienza di discussione del 05 marzo 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di rinvio n. 272/23 R.G.
TRA
;
elett.te domicil.to in L’Aquila, INDIRIZZO, INDIRIZZO, int. 2 rappr. e dif. dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO giusta procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
;
elett.te domicil.to in LINDIRIZZO rappr. e dif. ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto : giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 07.06.2023, n. 16108.
Conclusioni : come da ricorso in riassunzione e da memoria di costituzione del
Svolgimento del processo
Con ordinanza 07.06.2023, n. 16108 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 736/2019, emessa e pubblicata da questa Corte in data 21.11.2019, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dal avverso la pronuncia del Tribunale di L’Aquila, era no state respinte le domande avanzate da già riconosciuto in via amministrativa vittima del dovere, volte ad ottenere il riconoscimento di un maggior grado di invalidità, con conseguente concessione delle relative provvidenze.
Con ricorso depositato in data 23.06.2023 ha riassunto il giudizio, insistendo per il rigetto dell’appello proposto dal avverso la sentenza di primo grado.
A tal fine, il ricorrente rileva che la Corte di Cassazione, in accoglimento del gravame dal medesimo proposto, ha cassato la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello erroneamente ritenuto che la valutazione dell’aggravamento sia consentita per le sole vittime del terrorismo riconosciute ed indennizzate prima dell’entrata in vigore della L. n. 206/2004, laddove i criteri di valutazione previsti dall’art. 6 della legge sono applicabili anche alle liquidazioni effettuate successivamente alla sua entrata in vigore, ragion per cui la percentuale di invalidità complessiva del ricorrente dev’essere quantificata sulla base dei criteri medico -legali previsti dagli artt. 3 e 4 D.P.R. n. 181/2009; sostiene che applicando tali criteri il grado complessivo di i nvalidità del ricorrente dev’essere valutato come pari al 37%; chiede, pertanto, il rigetto dell’atto di appello proposto dal .
Si è costituito in giudizio il , il quale ha sostenuto che anche applicando i criteri di valutazione previsti dall’art. 4 D.P.R. n. 181/2009 il grado di invalidità del ricorrente deve comunque essere valutato come pari al 21%, così come già riconosciuto in sede amministrativa e dallo stesso C.T.U. di primo grado.
Disposto il rinnovo della C.T.U. medicolegale ed acquisito l’elaborato peritale, all’odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.
ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di L’Aquila depositato in data 02.02.2017, esponendo che in data 09.10.2010 il ricorrente, mentre si trovava in Afghanistan in qualità di militare dell’esercito italiano in missione di pace, era stato vittima di un attentato nel quale avevano perso la vita altri quattro commilitoni; che il ricorrente era stato riconosciuto vittima del dovere, ma era stato sottoposto a visita prima della stabilizzazione dei postumi, quando era ancora in corso
il trattamento psicoterapeutico in relazione alla sindrome da stress post traumatico riportata; che la valutazione effettuata in sede amministrativa aveva, perciò, valorizzato le sole conseguenze fisiche dell’evento, ma non le conseguenze di carattere psic hico, quantificando in misura pari al 21% i postumi dell’evento; che la patologia di carattere psichico era stata, invece, correttamente valutata dalla RAGIONE_SOCIALE) nel verbale del 16.09.2014, nell’ambito del procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, laddove gli era stata diagnosticata una sindrome ansiosa reattiva, con conseguente ascrivibilità delle patologie contratte, considerati i concorrenti postumi di natura fisica, alla settima categoria della tabella A di cui alla L. n. 915/1982; che, pertanto, alla luce dei criteri indicati dall’art. 4 D.P.R. n. 181/2009, applicabili anche agli eventi dannosi avvenuti successivamente all’entrata in vigore della L. n. 206/2004, alla data del 19. 07.2014 -di stabilizzazione dei postumi -il grado di invalidità complessiva del ricorrente doveva essere quantificato nella misura del 37%; tanto premesso, ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del maggior grado di invalidità indicato, con conseguente condanna del alla riliquidazione della speciale elargizione prevista dall’art. 5 I CO. L. n. 206/2004, nonché all’erogazione dell’assegno vitalizio di cui all’art. 5 III CO. della stessa legge, nonché dell’ulteriore assegno di cui all’art. 2 L. n. 407/1998.
Il Tribunale, istruita la causa mediante espletamento di C.T.U. medico-legale; ritenuta applicabile la normativa introdotta dall’art. 6 L. n. 206/2004 anche ai ‘ procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore ‘; ritenuto che ‘ la contestazione della valutazione dell’invalidità operata dalla RAGIONE_SOCIALE medica non comporta una impugnativa del provvedimento amministrativo, né la verifica della legittimità dell’atto, ma impone di accertare se sussista o meno il diritto (…) alla pre stazione, dovendosi esprimere un giudizio riferito all’attualità della pronuncia, come peraltro prescrive l’art. 149 disp. att. c.p.c., anche tenendo conto della previa necessaria stabilizzazione dei postumi ‘; ritenuto che, alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 3 e 4 D.P.R. n. 181/2009, ‘ occorre tener conto della percentuale d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle di cui al DM 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle di cui al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 ‘; rilevato che dalla C.T.U. medico -legale espletata nel corso del giudizio il ricorrente era risultato affetto da ‘ esiti stabilizzati di frattura L3 in assenza di deficit radicolari clinicamente evidenziabili, esiti frattura diafisaria del secondo metatarso sinistro con buon recupero funzionale, disturbo post traumatico da stress, attualmente di entità clinica moderata ‘; rilevato che il C.T.U. aveva effettuato una ‘ doppia valutazione, in base sia alle tabelle per l’invalidità civile (pervenendo ad una percentuale pari al 12%), sia in base alle tabelle della sanità militare (pervenendo ad una percentuale pari al 15%), quindi riconoscendo un danno morale pari al 6% e pervenendo secondo la formula IC=DB+DM+(IP-DB) ad una invalidità complessiva pari al 21% ‘, grado di invalidità già riconosciuto in sede amministrativa; rilevato, tuttavia, che la CMO, nell’ambito del procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, aveva ascritto ‘ alla VII categoria le
lesioni riportate dal ricorrente (COGNOME) con postumi ritenuti stabilizzati alla data del 16 settembre 2014 ‘; rilevato che ‘ all’ascrizione alla VII categoria (…) corrisponde, secondo il meccanismo di equiparazione previsto dalla tabella in allegato 1 DPR 181/09 (…) la fascia percentuale di invalidità permanente tra il 31 e il 40%, sicché, ai fini del calcolo dell’invalidità com plessiva, anche volendo prendere in considerazione la soglia inferiore, applicando la formula IC=DB+DM+(IP-DB), in ragione del riscontrato danno biologico pari al 12% e di un danno morale pari al 6% (percentuale congrua e non contestata dal ricorrente), si perviene ad una percentuale di invalidità complessiva pari al 37%, di per sé sufficiente per la concessione degli speciali assegni vitalizi e sulla base della quale dovranno calcolarsi tutti i benefici assistenziali spettanti ‘; tanto premesso, ha condannato il al pagamento, in favore del ricorrente, ‘ a decorrere dal settembre 2014, dell’assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407/98, nonché dell’assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206/04 (…) nonché al pagamento della speciale elargizione di cui all’art. 5, comma 1, L. n. 206/04, da calcolarsi in misura del 37% ‘; ha, inoltre, riconosciuto al ricorrente il diritto ‘ all’assistenza psicologica, al beneficio dei medicinali fascia C gratuiti e all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ‘.
La Corte d’Appello di L’Aquila, rilevato che la L. n. 206/2004 ‘ prevede la possibilità di valutare successivi aggravamenti solo per gli eventi verificatisi prima della sua entrata in vigore ‘; ritenuto, pertanto, che ‘ l’avente diritto ben può impugnare il giudizio espresso dalla RAGIONE_SOCIALE (…) ma non può tale impugnazione posporla nel tempo (…) perché ciò significa far valere quegli aggravamenti, di cui la legge vieta la valutazione ‘; ritenuto che ‘ il richiamo all’art. 149 disp. att. c.p.c. intanto può ritenersi corretto in quanto venga inteso nel senso che devono tenersi presenti tutte le evoluzioni della patologia accertata dal momento in cui questa si verifica al momento in cui avviene il giudizio da parte della ; rilevato che il C.T.U. nominato nel giudizio di primo grado aveva ‘ dato atto che la CMO in data 22/2/12 ‘ aveva ‘ assegnato al un grado di invalidità pari al 21% ‘ ed aveva ritenuto corretta tale valutazione; ritenuto che l’errore in cui era incorso il giudice di prime cure era consistito nel ritenere rilevante l’evoluzione peggiorativa del quadro clinico del ricorrente rilevato dalla CMO RAGIONE_SOCIALE Roma nell’ambito del pr ocedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e che aveva portato a ritenere le patologie ascrivibili alla VII categoria della tabella A, senza considerare che tale evoluzione ‘ nessuna incidenza avere sulla valutazione a suo tempo fatta degli esiti riportati dall’atto di terrorismo ‘, in quanto ‘ diversamente ragionando significherebbe superare i divieti imposti dalla legge 206/2004 ‘; tanto premesso, ha accolto l’appello e respinto le domande avanzate in primo grado dal
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16108/2023, ha cassato la sentenza della Corte di merito per avere i giudici d’appello erroneamente ritenuto che la valutazione dell’aggravamento sia consentita per le sole vittime del terrorismo riconosciute ed indennizzate prima dell’entrata in vigore della L. n. 206/2004, laddove
i criteri di valutazione previsti dall’art. 6 della legge sono applicabili anche alle liquidazioni effettuate successivamente alla sua entrata in vigore, ragion per cui la percentuale di invalidità complessiva del ricorrente dev’essere quantificata sulla b ase dei criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 D.P.R. n. 181/2009; ha, perciò, demandato al giudice del rinvio ‘ il compito di valutare in modo complessivo e unitario il danno sofferto dal ricorrente in conseguenza degli eventi del 9 ottobre 2010, alla stregua dei criteri individuati dal d.p.r. n. 181 del 2009 e delle allegazioni e delle contestazioni delle parti ‘.
Questa Corte ha, quindi, affidato ad un nuovo C.T.U. l’incarico di individuare le patologie contratte dal Cornacchia per effetto dell’attentato subito in data 09.10.2010 e di quantificare ‘ alla stregua dei parametri indicati dagli artt. 3 e 4 D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 ‘ -cioè secondo la formula IC=DB+DM+(IP-DB) -‘ il grado complessivo di invalidità del ricorrente alla data di stabilizzazione dei postumi ‘, indicando ‘ la decorrenza dello stato invalidante accertato ‘.
Ebbene, dalla C.T.U. espletata è emerso che il ricorrente è ‘ ad oggi (…) affetto da: esiti stabilizzati di frattura del soma di L3 con cuneizzazione anteriore; esiti frattura diafisaria del secondo metatarso sinistro con buon recupero funzionale; lieve ipoacusia mista bilaterale, più accentuata a sx, da barotrauma; pregresso ematoma intrasplenico per trauma addominale in assenza di esiti disfunzionali; disturbo posttraumatico da stress di entità moderata ‘.
Quanto alla patologia di natura psichica, afferma il C.T.U. che ‘ alla data del 22.02.12 il Sig. presentava gli esiti stabilizzati di un DPTS ‘ (disturbo da stress post traumatico), mentre al medesimo ‘ veniva riconosciuta un’invalidità complessiva del 21% con il seguente giudizio diagnostico: esiti di frattura II metatarso piede sinistro e di frattura amielica di L3, esiti di trauma costale, pregresso DPTS, pregresso ematoma splenico per trauma addominale ‘; pertanto, ad avviso del C.T.U., ‘ il quadro psichico non era da considerare come pregresso DPTS, come descritto nel giudizio diagnostico, ma stabilizzato con esiti, trattandosi di un DPTS, già all’epoca di moderata entità, in quanto, seppur migliorato rispetto al passato, ancora necessitava di psicoterapia ‘ e, ‘ visto il tempo intercorso dalla sua insorgenza ‘, doveva necessariamente considerarsi ‘ cronico con inevitabili postumi ‘. Aggiunge il C.T.U. che ‘ tale disturbo (…) proprio perché ancora presente e mai superato, negli anni successivi è andato incontro a riacutizzazioni, a conferma che il problema psichico era presente e mai superato anche in epoca antecedente, semmai era stabilizzato in labile equilibrio e pronto a riacutizzarsi in condizioni di avversità ‘, tanto è vero che ‘ già dopo pochi mesi dal giudizio espresso in data 22.12.12 ‘ il ‘ ha subito una riacutizzazione dei sintomi psichiatrici ‘.
Ciò posto, il C.T.U. valuta come pari al 15% il danno biologico, come pari al 6% il danno morale e come pari al 31% il danno alla capacità lavorativa, con conseguente
quantificazione del grado complessivo di invalidità nella misura del 37% (15+6+(3115)=37) a decorrere dal 22.02.2012.
Il Collegio condivide le conclusioni alle quali perviene il C.T.U., in quanto conformi alle risultanze della documentazione medica esaminata e ai criteri di valutazione previsti dagli artt. 3 e 4 D.P.R. n. 181/2009.
Infatti, il C.T.U., dopo avere analiticamente indicato le voci tabellari utilizzate per il calcolo del danno biologico, precisa che ‘ la percentuale d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all’articolo 3 ‘ del predetto decreto, ‘ scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità (…) approvate (…) con il decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992 (invalidità civile) (…) e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ‘, e che ‘ poiché le tabelle relative all’invalidità civile non rispecchiano esattamente simili fattispecie e sono meno favorevoli ‘, per il calcolo dell’invalidità permanente può essere utilizzata la VII categoria della tabella A annessa al predetto decreto, la quale prevede una percentuale di invalidità variabile dal 31% al 40%.
Il diverso e meno favorevole risultato al quale perviene il C.T.U. di primo grado non è, invece, condividibile, in quanto espresso sull’erroneo presupposto che le patologie contratte siano riconducibili alla tabella B, anziché alla settima categoria della tabella A, e senza considerare che la valutazione espressa dalla CMO in data 22.02.2012 (confermata dal predetto C.T.U.) non considerava l’incidenza delle patologie di natura psichica.
Quanto, però, alla decorrenza dello stato invalidante, avendo il ricorrente chiesto alla Corte di ‘ respingere l’appello del avverso la sentenza Tribunale dell’Aquila sez. lav. 306/18 ‘, il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (‘ ne eat iudex ultra petita partium ‘) impone alla Corte di confermare la (meno favorevole) decorrenza indicata nella sentenza di primo grado.
Alla luce delle considerazioni esposte, in accoglimento delle domande avanzate da con ricorso al Tribunale di L’Aquila depositato in data 02.02.2017, il deve, pertanto, essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, quale vittima del dovere, dell’assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407/1988, dell’assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004 e della speciale elargi zione di cui all’art. 5, comma 1, L. n. 206/2004, da calcolarsi in ragione di un grado di invalidità del 37% a decorrere dal settembre 2014, oltre al maggiore importo tra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola voce di credito al soddisfo, previa detrazione di quanto già percepito ai medesimi titoli; al ricorrente deve, inoltre, essere riconosciuto il diritto di usufruire dell’assistenza psicologica, dei medicinali di fascia
C gratuiti e dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, come da separato dispositivo.
P. Q. M.
La Corte
condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, quale vittima del dovere, dell’assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407/1988, dell’assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004 e della speciale elargizione di cui all’art. 5, comma 1, L. n. 206/2004, da calcolarsi in ragione di un grado di invalidità del 37% a decorrere dal settembre 2014, oltre al maggiore importo tra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola voce di credito al soddisfo, previa detrazione di quanto già percepito ai medesimi titoli;
dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire dell’assistenza psicologica, dei medicinali di fascia C gratuiti e dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
condanna il alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite dell’intero giudizio, che liquida in complessivi € 4629,00 per il primo grado, € 3473,00 per l’appello, € 2757,00 per il giudizio di Cassazione ed € 4996,00 per il giudizio di rinvio, oltre, in tutti i casi, rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
pone definitivamente a carico del difesa le spese di C.T.U., liquidate con separati provvedimenti.
L’Aquila, 05 marzo 2026
Il Presidente estensore (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)