Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2664 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7056-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 143/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 24/03/2023 R.G.N. 102/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
Con istanza del 12/06/2018 NOME COGNOME, brigadiere c apo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, chiedeva al RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE il riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 562 -565, RAGIONE_SOCIALEa legge 23/12/2005, n. 266. Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE rigettava l’istanza.
NOME COGNOME impugnava il diniego innanzi al Tribunale di Pesaro in funzione di giudice del lavoro. Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda. Il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. NOME COGNOME si è costituito resistendo. La Corte di Appello di Ancona, sezione lavoro, con la sentenza n. 143/2023 depositata in data 24/03/2023 ha respinto il gravame.
Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione articolato su tre motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso.
Con ordinanza resa in data 08/09/2023 il AVV_NOTAIO delegato proponeva la definizione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis c.p.c..
Con istanza del 20/09/2023 il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE chiedeva fissarsi l’udienza per la decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ.. Veniva fissata l’udienza camerale del 12/12/2024.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 12/12/2024.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ. in relazione al diritto ad essere riconosciuti vittime del dovere ovvero soggetti ad esse equiparati ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nell’affermare l’imprescrittibilità del diritto del soggetto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di vittima del dovere, perché si tratterebbe di un diritto soggettivo, prescrivibile secondo le regole generali e nel termine di dieci anni e nella fattispecie il diritto del COGNOME si sarebbe prescritto con il decorso del termine decorrente dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge istitutiva e spirato prima RAGIONE_SOCIALE‘avvio RAGIONE_SOCIALEa pratica.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ. in relazione ai diritti economici conseguenziali spettanti alle vittime del dovere ovvero ai soggetti ad esse equiparati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo la parte ricorrente la sentenza avrebbe errato nel considerare prescritti per il decorso del termine decennale solo i singoli ratei RAGIONE_SOCIALE‘assegno vitalizio e non il diritto stesso a percepire l’assegno, visto che questo era stato richiesto più di dieci anni dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge.
2.2. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché connessi logicamente e sono infondati. Con orientamento costante e anche di recente ribadito, tanto da costituire diritto vivente, questa Corte ha affermato che la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l’imprescrittibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei RAGIONE_SOCIALEe prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. 30/05/2022, n. 17440; Cass. 08/02/2023, n. 3868).
2.3. Secondo detti principi possono, pertanto, prescriversi i singoli ratei ma non il diritto all’accertamento RAGIONE_SOCIALEo status. Vi è,
poi, da considerare che: in tema di benefici in favore RAGIONE_SOCIALEe vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica RAGIONE_SOCIALE‘assegno vitalizio mensile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 407 del 1998, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest’ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall’art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione RAGIONE_SOCIALEa spesa (Cass. 03/09/2020, n. 18309).
Con il terzo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deduce violazione degli artt. 22, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 724/1994, e 16, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 412/1991, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per avere la sentenza illegittimamente previsto il cumulo di rivalutazione e interessi sulle somme dovute per le provvidenze conseguenti al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa qualifica.
3.1. Il motivo in questione è inammissibile per difetto di autosufficienza, perché la parte ricorrente non deduce di aver proposto la questione in grado di appello né indica dove e come avrebbe sottoposto la questione al giudice di secondo grado. Dal momen to che la sentenza di appello non tratta RAGIONE_SOCIALE‘argomento, la Corte non può trarre in alcun modo certezza che la questione sia stata oggetto di impugnazione e sulla stessa non si sia formato il giudicato.
3.2. Il motivo sarebbe comunque infondato atteso che questa Corte ha da tempo affermato il principio che sulle somme dovute a titolo di prestazioni assistenziali e previdenziali sono dovuti la rivalutazione e gli interessi che sono una componente essenziale RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione
destinata a mantenere costante il valore RAGIONE_SOCIALEa prestazione durante la mora del debitore (Cass. 05/04/2022, n. 11013).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa stessa .
Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, in favore di NOME COGNOME costituitosi quale controricorrente.
5.1. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ.. Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa seguito, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe ulteriori spese del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ., nonché RAGIONE_SOCIALEa sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Ammende, liquidata come in dispositivo.
5.2. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione disponga, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo
stesso, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge. Condanna altresì il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa ulteriore somma di euro 2.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte, ed al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 2.000,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 12