Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5426 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5426  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10767-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore,  rappresentato  e  difeso  ope  legis  dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME  NOME,  domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato  NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1994/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2023 R.G.N. 3203/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
20/12/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Vittime del dovere
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.20/12/2024
CC
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 19.5.2023, la Corte d’appello di Roma ha confermato  la  pronuncia  di  primo  grado  che -per quanto  qui  rileva -aveva  accolto  la  domanda  di  NOME COGNOME volta a conseguire i benefici spettanti alle vittime del dovere;
che avverso tale pronuncia il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso  per  cassazione,  deducendo  due  motivi  di  censura, successivamente illustrati con memoria;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 20.12.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che,  con  il  primo  motivo,  il  RAGIONE_SOCIALE  ricorrente  denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la condizione di vittima del  dovere  costituisse  uno status e  conseguentemente  fosse imprescrittibile, salva nondimeno la prescrizione dei ratei RAGIONE_SOCIALEe singole prestazioni assistenziali ad essa correlate;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. per non avere la Corte territoriale comunque considerato che, costituendo l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, oggetto di un’obbligazione unica, ancorché adempiuta periodicamente, la proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda oltre il termine prescrizionale determinerebbe l’estinguersi RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e non soltanto dei singoli ratei; che il primo motivo è infondato, avendo i giudici territoriali deciso conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa
Corte secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 -564, l. n. 266/2005, ha natura di status , con conseguente imprescrittibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei RAGIONE_SOCIALEe prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità, tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025); che non sussistono i presupposti per disporre la rimessione RAGIONE_SOCIALEa questione alle Sezioni Unite di questa Corte, siccome richiesto dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente con la memoria dep. ex art. 378 c.p.c., non essendovi sul punto alcun contrasto tra decisioni rese dalle sezioni semplici né alcuna questione di massima di particolare importanza che non abbia già trovato soluzione univoca da parte RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte;
che,  semmai,  è  il  caso  di  ribadire  che  l’orientamento  fatto proprio da Cass. n. 17440 del 2022 e succ. conf. trae origine dalla rielaborazione RAGIONE_SOCIALEa nozione di status compiuta da Cass. Sez.Un. n. 483 del 2000 e da allora costantemente ribadita nella giurisprudenza di questa Corte;
che del pari infondato è il secondo motivo, avendo questa Corte già  affermato  che  l’assegno  vitalizio  mensile  ex  art.  2,  l.  n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, formano oggetto di una prestazione periodica e non di  unitario  diritto  di  credito,  onde  anche  per  essi  vale la regola  generale  RAGIONE_SOCIALEa  prescrizione  decennale  per  i  ratei  RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali (Cass. n. 36225 del 2023);
che il  ricorso,  pertanto,  va  rigettato,  provvedendosi  come  da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario;
che non v’ha luogo a pronuncia circa il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il  ricorso, essendo le amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo in virtù RAGIONE_SOCIALEa c.d. prenotazione a debito;
P. Q. M.
La  Corte  rigetta  il  ricorso  e  condanna  parte  ricorrente  alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in  €  3.200,00,  di  cui  €  3.000,00  per  compensi,  oltre  spese generali  in  misura  pari  al  15%  e  accessori  di  legge,  e  si distraggon o in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20.12.2024.