Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5426 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5426 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10767-2023 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1994/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2023 R.G.N. 3203/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Vittime del dovere
R.G.N.10767/2023
COGNOME
Rep.
Ud.20/12/2024
CC
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 19.5.2023, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che -per quanto qui rileva -aveva accolto la domanda di NOME COGNOME volta a conseguire i benefici spettanti alle vittime del dovere;
che avverso tale pronuncia il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 20.12.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la condizione di vittima del dovere costituisse uno status e conseguentemente fosse imprescrittibile, salva nondimeno la prescrizione dei ratei delle singole prestazioni assistenziali ad essa correlate;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. per non avere la Corte territoriale comunque considerato che, costituendo l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, oggetto di un’obbligazione unica, ancorché adempiuta periodicamente, la proposizione della domanda oltre il termine prescrizionale determinerebbe l’estinguersi dell’obbligazione e non soltanto dei singoli ratei; che il primo motivo è infondato, avendo i giudici territoriali deciso conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa
Corte secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 -564, l. n. 266/2005, ha natura di status , con conseguente imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità, tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025); che non sussistono i presupposti per disporre la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, siccome richiesto dal Ministero ricorrente con la memoria dep. ex art. 378 c.p.c., non essendovi sul punto alcun contrasto tra decisioni rese dalle sezioni semplici né alcuna questione di massima di particolare importanza che non abbia già trovato soluzione univoca da parte della giurisprudenza di questa Corte;
che, semmai, è il caso di ribadire che l’orientamento fatto proprio da Cass. n. 17440 del 2022 e succ. conf. trae origine dalla rielaborazione della nozione di status compiuta da Cass. Sez.Un. n. 483 del 2000 e da allora costantemente ribadita nella giurisprudenza di questa Corte;
che del pari infondato è il secondo motivo, avendo questa Corte già affermato che l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, formano oggetto di una prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, onde anche per essi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali (Cass. n. 36225 del 2023);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario;
che non v’ha luogo a pronuncia circa il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, essendo le amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo in virtù della c.d. prenotazione a debito;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggon o in favore dell’Avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20.12.2024.