Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16193 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16193 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4552-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 51/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/01/2023 R.G.N. 92/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 26.1.2023, la Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha accolto
Oggetto
Vittime del dovere
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/03/2025
CC
la domanda di NOME COGNOME volta al riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere ex art. 1, l. n. 266/2005, in relazione alle lesioni riportate in data 16.5.1999; che avverso tale pronuncia il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Interno ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che NOME COGNOME ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2943 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la condizione di vittima del dovere costituisse uno status e conseguentemente fosse imprescrittibile, salva nondimeno la prescrizione dei ratei RAGIONE_SOCIALEe singole prestazioni assistenziali ad essa correlate;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. per non avere la Corte territoriale comunque considerato che, costituendo l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, oggetto di un’obbligazione unica, ancorché adempiuta periodicamente, la proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda oltre il termine prescrizionale avrebbe determinato l’estinguersi RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e non soltanto dei singoli ratei;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 1, l. n. 407/1998, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, per avere i giudici territoriali accolto la domanda concernente l’assegno vitalizio reversibil e e lo
speciale assegno vitalizio non reversibile senza prima accertare la percentuale di invalidità residuata in capo all’odierno controricorrente;
che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, d.P.R. n. 510/1999, per avere la Corte di merito pronunciato sentenza di condanna anche in relazione ai benefici RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie e RAGIONE_SOCIALE‘assistenza psicologica a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, rispetto ai quali difetterebbe la legitimatio ad causam , essendo posti a carico del RAGIONE_SOCIALE;
che il primo motivo è infondato, avendo i giudici territoriali deciso conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 -564, l. n. 266/2005, ha natura di status , con conseguente imprescrittibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei RAGIONE_SOCIALEe prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità, tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 e 2658 del 2025);
che del pari infondato è il secondo motivo, avendo questa Corte già disatteso l’apodittica prospettazione di parte ricorrente secondo cui l’assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2 004, formerebbero oggetto di un’obbligazione unica, ancorché adempiuta periodicamente, e affermato piuttosto che entrambi danno luogo ad una prestazione periodica, con conseguente applicabilità RAGIONE_SOCIALEa regola generale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei singoli ratei (Cass. nn. 36225 del 2023 e 5426 del 2025);
che il terzo motivo è inammissibile, essendo volto ad introdurre la questione del profilo RAGIONE_SOCIALE‘effettiva entità RAGIONE_SOCIALEe lesioni subite dall’odierno controricorrente, che è questione di fatto di cui la sentenza impugnata nulla dice e che dal ricorso per cassazione non risulta essere mai stata proposta nei precedenti gradi di merito;
che il quarto motivo, infine, è infondato, risultando dal petitum del ricorso introduttivo del giudizio che l’odierno controricorrente ebbe a chiedere non già la condanna del RAGIONE_SOCIALE‘Interno alla corresponsione dei benefici assistenziali concernenti l’esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie e l’ass istenza psicologica a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, bensì soltanto la declaratoria del diritto ad ottenerli (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione, dove la domanda è debitamente trascritta), che è pronuncia che, essendo strettamente correlata all’accertamento RAGIONE_SOCIALEo status e destinata a valere erga omnes , correttamente è stata proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, la legittimazione degli organi competenti del RAGIONE_SOCIALE potendo venire in rilievo soltanto allorché si controverta RAGIONE_SOCIALEa qualità e RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALE‘esenzione ovvero RAGIONE_SOCIALE‘assistenza psicologica;
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono come da richiesta del difensore antistatario;
che non v’ha luogo a pronuncia circa il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, essendo le amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo in virtù RAGIONE_SOCIALEa c.d. prenotazione a debito;
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggon o in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Dispone che, in caso di utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe generalità e degli altri dati identificativi di parte controricorrente.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27.3.2025.