Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19410 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19410 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17966-2024 proposto da
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA, INDIRIZZO elegge domicilio
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e ATTUATI NOMECOGNOME rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale associato COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrenti –
per la cassazione della sentenza n. 161 del 2024 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, depositata il 15 luglio 2024 (R.G.N. 112/2024).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 17966/2024
COGNOME
Rep.
C.C. 28/3/2025
giurisdizione Benefici assistenziali ai superstiti di vittime del dovere. Prescrizione.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 161 del 2024, depositata il 15 luglio 2024, la Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame del Ministero della Difesa e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato superstiti di vittima del dovere i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, genitori del signor NOME COGNOME deceduto il 9 giugno 1987 in un incidente stradale, e aveva riconosciuto in loro favore i benefici assistenziali previsti dalla legge.
1.1. -A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha posto in risalto l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento dello status di vittima del dovere e ha ribadito che la prescrizione decennale, calcolata a ritroso dalla proposizione della domanda amministrativa, concerne soltanto le provvidenze legate al presupposto dello status .
1.2. -Quanto alla speciale elargizione, prevista dall’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e quindi estesa alle vittime del dovere dall’art. 4, comma 1, lettera a ), punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, il termine di prescrizione decorre soltanto dopo la richiesta di riconoscimento dello status di vittima del dovere. Una diversa interpretazione priverebbe di significato la facoltà dell’interessato di optare tra la speciale elargizione e l’assegno vitalizio: l’opzione implica , difatti, il previo riconoscimento dello status di vittima del dovere e del correlato diritto alla speciale elargizione.
1.3. -La domanda amministrativa, infine, è mera condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria per accedere ai benefici, che si prescrivono nei dieci anni antecedenti alla proposizione della domanda amministrativa.
-Il Ministero della Difesa ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di tre motivi.
-I signori NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il Ministero della Difesa denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia affermato, senza alcuna ‘base giuridica’, «l’imprescrittibilità del preteso status di ‘ vittima del dovere ‘» (pagina 5 del ricorso per cassazione), a fronte di diritti soggettivi disponibili di natura assistenziale, suscettibili di «estinguersi, al pari di tutti gli altri diritti soggettivi, per prescrizione» (la già richiamata pagina 5).
1.1. -La doglianza è infondata.
1.2. -I giudici d’appello si sono uniformati al principio di diritto, oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. lav., 30 maggio 2022, n. 17440), che afferma l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento dello status di vittima del dovere o di soggetto ad essa equiparato, sulla base della rimeditazione della nozione di status delineata in Cass., S.U., 12 luglio 2000, n. 483 (Cass., sez. lav., 21 maggio 2025, n. 13556, punto 2 delle Ragioni della decisione ). Si prescrivono, per contro, nel termine decennale i benefici economici che nello status trovano il loro presupposto.
A tali princìpi, ribaditi anche di recente (Cass., sez. lav., 16 giugno 2025, n. 16193 e n. 16186) e puntualmente richiamati nel controricorso (pagine 4, 5 e 6), occorre dare continuità, in difetto di argomenti persuasivi che valgano a confutarli.
-Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ. e addebita alla sentenza d’appello di aver escluso la prescrizione decennale per la speciale elargizione una
tantum , sull’erroneo presupposto che il dies a quo della prescrizione non decorra dal 23 agosto 2006, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 243 del 2006 che ha esteso il beneficio in esame, ma dal riconoscimento dello status .
2.1. -La censura coglie nel segno.
2.2. -La questione devoluta con il secondo mezzo è stata scrutinata di recente da questa Corte, che ha così ricostruito il quadro normativo applicabile ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione: «il diritto delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati a percepire la speciale elargizione una tantum -(già prevista dall’art. 1 della L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) -è stato sancito dal d.P.R. n. 243/2006. Si tratta del regolamento emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che ha delegato alla sede regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati (ed ai loro familiari superstiti), entro il limite di spesa annuo individuato dal precedente comma 562. L’articolo 3, comma 3, del citato d.P.R. n. 243 ha previsto la formazione e l’aggiornamento a cura del Ministero dell’ Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza di una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l ‘ ordine cronologico di accadimento degli eventi, a domanda degli interessati (o d’ufficio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006). Il successivo articolo 4, al comma 1 lett. a ), ha previsto la liquidazione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, a decorrere dall’anno 2006, della speciale elargizione una tantum , di cui all’art. 1 della L. n. 302 del 1990, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006, con la precisazione che, in mancanza di nuovi casi, si procede a
corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti. In seguito, il d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. in l. n. 222 del 2007, all’art. 34, comma 1, ha stabilito che il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto dalla l. n. 206 del 2004, art. 5, per le vittime del terrorismo -(misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale) -dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere individuate nella l. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, con compensazione delle somme già percepite. 6.1. Tanto premesso, per quanto rileva in causa, si osserva che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di entrata in vigore dell’art. 4 d.P.R. n. 243/2006, a decorrere dalla quale la parte avrebbe potuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale (evento verificatosi prima dell’anno 2006) » (ordinanza n. 13556 del 2025, cit.).
2.3. -Anche nel caso di specie, per fatti risalenti al 9 giugno 1987, il termine di prescrizione decennale decorre dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 243 del 2006 (23 agosto 2006), in quanto, a far tempo da tale data, i controricorrenti avrebbero potuto presentare la domanda d’inserimento nella graduatoria nazionale al fine di rivendicare , per eventi anteriori, la speciale elargizione.
Non può essere condivisa, pertanto, la prospettazione della Corte di merito e dei controricorrenti, che correla l’ exordium praescriptionis al riconoscimento dello status di vittima del dovere, rilevando che tale riconoscimento potrebbe essere chiesto in ogni tempo, alla stregua dell’imprescrittibilità della relativa azione di accertamento.
In tal modo, le esigenze di certezza immanenti all ‘applicabilità, per le singole provvidenze, di un termine di prescrizione sarebbero vanificate.
Per differire il termine di prescrizione, non giova invocare un posterius del tutto ipotetico, legato all’eventuale opzione per l’assegno vitalizio, in luogo della speciale elargizione : non è l’esercizio di tale facoltà, demandata all’insindacabile e imprevedibile scelta dell’interessato, a poter individuare in maniera oggettiva il momento a partire dal quale il diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.). La sussistenza di diverse modalità di soddisfacimento di una pretesa che si atteggia pur sempre come unitaria non si riverbera sul sorgere del diritto e sulla possibilità di chiederne tutela, elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione.
Il diritto di chiedere la speciale elargizione può essere esercitato dal momento in cui risultano integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipizzata dalla legge e l’interessato può dunque azionare le proprie pretese, in relazione a un determinato evento lesivo, causalmente ascrivibile a peculiari contesti di rischio e a situazioni riconosciute dal l’ordinamento come meritevoli di tutela.
-Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta, infine, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 443 cod. proc. civ., dell’art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e dell’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e critica la decisione d’appello, nella parte in cui ha disatteso la regola, che impone di far decorrere le prestazioni dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa (20 ottobre 2021), «presupposto processuale indefettibile dell’azione giudiziaria relativa alle controversie previdenziali» (pagina 10 del ricorso per cassazione).
3.1. -La critica non coglie nel segno.
3.2. -L a sentenza d’appello , senza negare il ruolo della domanda amministrativa, quale fondamentale atto d’impulso (sentenza n. 174 40 del 2022, cit.), l’ha correttamente intesa quale discrimine per la computabilità a ritroso del termine di prescrizione decennale, in
conformità ai princìpi enunciati da questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 4 febbraio 2025, n. 2658, pagina 5 del Considerato ), e ha accolto le pretese dei controricorrenti, nei limiti segnati dai fatti estintivi eccepiti per le prestazioni con cadenza periodica (pagina 11).
-In definitiva, il ricorso è accolto in relazione al secondo motivo, con rigetto dei restanti.
-La sentenza è cassata per quanto di ragione e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Brescia, che, in diversa composizione, esaminerà la prescrizione del diritto di conseguire la speciale elargizione, uniformandosi ai princìpi ribaditi nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; respinge il primo e il terzo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione