Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 16130 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 16130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
sul ricorso per regolamento di giurisdizione 20980/2023 proposto d ‘ ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO, con ordinanza emessa il 25/10/2023 r.g. n. 3763/2018 nella causa tra:
COGNOME SALVATORE;
– ricorrente non costituito in questa fase –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE PUBBLICA SICUREZZA, PREFETTURA DI BRINDISI;
– resistenti non costituiti in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale chiede che la Corte di cassazione, in accoglimento del conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal T.A.R. del Lazio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, vice questore aggiunto della RAGIONE_SOCIALE di Stato in servizio presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE Brindisi (in qualità di dirigente), ha proposta domanda, innanzi al giudice ordinario (Tribunale di Brindisi), per il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime del dovere, negati con provvedimento del Ministero dell ‘ Interno prot. NUMERO_DOCUMENTO in data 7/11/2014.
Il Tribunale adito ha declinato la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.
il TAR per il Lazio, in sede di riassunzione, ha sollevato d ‘ ufficio conflitto negativo di giurisdizione volto ad ottenere la dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in continuità con i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte richiamando, per tutte, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2016, n. 23300.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE della Procura generale della Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
La L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un ‘ invalidità permanente in attività di servizio o nell ‘ espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a ) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b ) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c ) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d ) in operazioni di soccorso; e ) in attività di tutela della pubblica incolumità; f ) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Ai soggetti indicati nel richiamato comma 563, sono equiparati coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (cit. L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564).
In attuazione delle predette disposizioni è stato adottato il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, recante modalità di corresponsione delle provvidenze ai soggetti indicati nei commi 563 e 564 e ai familiari superstiti, e criteri univoci per definire: a ) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalla L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b ) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall ‘ autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c ) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l ‘ esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Il legislatore ha individuato, nel citato comma 563 dell ‘ art. 1 della legge n. 266/2005, talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l ‘ insorgenza di infermità possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai ‘soggetti equiparati’, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività tipizzate (comma 563, lett. da a ) a f )) ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta volta a tutelare tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
In tale cornice normativa e in riferimento alla posizione soggettiva degli aspiranti ai predetti benefici e al riconoscimento della condizione di vittima del dovere, la giurisprudenza di questa Corte è da tempo attestata sul seguente principio di diritto: ‘In relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all ‘ art. 1, comma 563 Legge cit., o i loro
familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una PRAGIONE_SOCIALE. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell ‘ ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l ‘ amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall ‘ art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell ‘assistenza sociale’ (così Cass., Sez. Un., 16 novembre 2016, n. 23300, seguita da Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2016, n. 26991; Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 759; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7761; Cass., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 15484, Cass., Sez. Un., 17 novembre 2017, n. 27279; Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8982; Cass., Sez. Un., 22 agosto 2019, n. 21606; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2020, n. 12862; Cass., Sez. Un., 30 luglio 2020, n. 16451).
A siffatto principio il Collegio intende dare continuità.
Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi in questa sede, in mancanza di attività difensiva svolta dalle parti e della natura ufficiosa del procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Così deciso in Roma, nell ‘ Adunanza camerale, il 12 marzo 2024.