Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15967 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15967 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5241-2022 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 464/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 09/09/2021 R.G.N. 428/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 9.9.2021, la Corte d’appello dell’Aquila, decidendo da rinvio da Cass. n. 16818 del 2019, ha accolto la domanda di NOME COGNOME volta al riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere, quantificando la
Oggetto
Prestazioni assistenziali
R.G.N. 5241/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 28/03/2025
CC
percentuale d’invalidità residuata a suo carico in misura pari al 21%;
che avverso tale ultima statuizione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 28.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 181/2009, per avere la Corte di merito determinato la percentuale d’invalidità in applicazione dei criteri di cui all’art. 5, d.P.R. n. 243/2006, e non invece di quelli contemplati dalle norme menzionate in rubrica;
che risulta dalla sentenza impugnata che il CTU ha liquidato le percentuali invalidanti residuate all’odierno ricorrente secondo i parametri indicati dalle tabelle allegate al d.m. 5.2.1992 (cfr. pag. 9-10 della sentenza impugnata), desumendo la necessità di applicare queste ultime dalle previsioni dell’art. 5, d.P.R. n. 243/2006 ( ibid. , pag. 11);
che tali conclusioni sono state avallate dai giudici territoriali, i quali hanno ritenuto che fossero rispettose ‘del disposto dell’art. 3, d.P.R. n. 181/2009 in ordine ai criteri medico legali per la valutazione dell’invalidità permanente riconoscibil e in favore delle vittime del dovere’, reputando all’opposto che il successivo art. 4, d.P.R. n. 181/2009, si riferisse ‘alla ben diversa ipotesi di rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate’ ( ibid. , pag. 13);
che l’art. 3, d.P.R. n. 181/2009, stabilisce, per quanto qui rileva, che ‘per l’accertamento dell’invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d’uso approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi’;
che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’art. 6, comma 1, l. n. 206/2004, in attuazione del quale è stato emanato il d.P.R. n. 181/2009, svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della citata legge e i benefici dovuti alle vittime del dovere devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009, cit. (Cass. S.U. n. 6214 del 2022);
che, ciò posto, risulta evidente l’errore in diritto della sentenza impugnata, atteso che, nel quantificare la percentuale d’invalidità residuata in capo all’odierno ricorrente, non ha né proceduto a scegliere il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d’uso approvate con il d.m. 5.2.1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al d.P.R. n. 915/1978, limitandosi a fare applicazione di quello risultante dalle tabe lle allegate al primo dei due e così violando l’art. 3, d.P.R. n. 181/2009, né applicato i criteri di determinazione della
percentuale invalidante alla stregua delle previsioni dell’art. 4, d.P.R. n. 181/2009, cit., che comprendono anche il danno biologico e il danno morale;
che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28.3.2025.