Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34708 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34708 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 53-2019 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 861/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/10/2018 R.G.N. 1188/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 53/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 29/10/2024
CC
RILEVATO CHE
Il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, impugnano, sulla base di un unico motivo, la sentenza n. 861/2018 della Corte d’appello di Firenze che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Livorno che aveva accolto la domanda di Bagnoli Simone volta al riconoscimento della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004, dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004, del beneficio dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione farmaceutica e sanitaria, del beneficio di cui all’art. 1 della legge n. 203/2000, nonché dell’assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/1998.
Resiste COGNOME NOME con controricorso, illustrato da memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 ottobre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
I Ministeri ricorrenti propongono un unico motivo di censura, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 6 della legge n. 206/2004, dell’art. 4 del d.P.R. n. 181/2009 e dell’art. 5 del d.P.R. n. 243/2006, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: la Corte fiorentina avrebbe erroneamente considerato corretta la quantificazione
dell’invalidità indennizzabile effettuata dal primo giudice valorizzando anche la voce di danno morale in relazione a prestazione che non era ancora stata liquidata prima dell’entrata in vigore della legge di cui sopra.
Premesso che non sussistono i profili di inammissibilità prospettati nel controricorso, posto che il motivo si appunta sulla questione di diritto concernente l’applicabilità dell’art. 6 della legge n. 206/2004 non solo alle riliquidazioni di prestazioni gi à riconosciute in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge stessa ma anche in sede di prime liquidazioni successive a tale data e che la questione è stata devoluta ed affrontata espressamente dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, nel merito il motivo è infondato e deve essere respinto.
I Ministeri ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 6 della legge n. 206/2004 e dell’art. 4 del d.P.R. n. 181/2009, nonché delle regole di determinazione a regime della percentuale di invalidità per le vittime del dovere, perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente riconosciuto la posta di danno corrispondente al danno morale, anche in sede di primo accertamento dell’invalidità successivo all’entrata in vigore della legge n. 206/2004, ritenendo di dover evitare discriminazioni tra valutazioni anteriori e posteriori alla stessa, mentre il disposto dell’art. 6 cit. avrebbe attuato solo un’operazione di riequilibrio di carattere eccezionale rivolta alle vittime del terrorismo riconosciute antecedentemente all’entrata in vigore della legge medesima ed alle altre categorie ivi contemplate, perché uniche già indennizzate prima del 1 gennaio 2006, data di estensione alle vittime del dovere del beneficio in esame, ai sensi del D.P.R. n. 243/2006, art. 4.
In sostanza, i ricorrenti postulano una interpretazione letterale dell’art. 6 cit., in base alla quale la valutazione del danno morale e dell’aggravamento sono consentite esclusivamente nei confronti delle vittime del terrorismo, già indennizzate prima dell’entrata in vigore della legge n. 206/2004, nonché alle vittime del dovere di cui alla legge n. 628/1973.
In senso contrario, va richiamata la giurisprudenza consolidata di questa Corte in forza della quale, in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei sogg etti ad essi equiparati, l’art. 6, comma 1, della legge n. 206/2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della citata legge e i benefici dovuti alle vittime della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti del D.P.R. n. 181 del 2009, artt. 3 e 4 (Cass. sez. un. 6214/2022; n. 6215/2022, n. 6217/2022, Cass. n.16741/2023).
A tali pronunciamenti, alle cui motivazioni si fa richiamo ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., va data necessaria continuità, con la conseguenza che il motivo di doglianza va respinto.
In considerazione della posteriorità rispetto all’introduzione del presente giudizio degli arresti delle SSUU di cui sopra, le spese vengono compensate.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
quater perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; n. 28250/2017, n. 24286/2022, n. 30339/2024, n. 15449/2024 ex multis ).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 ottobre