Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34708 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34708 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 53-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 861/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/10/2018 R.G.N. 1188/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
29/10/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 53/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/10/2024
CC
RILEVATO CHE
Il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, impugnano, sulla base di un unico motivo, la sentenza n. 861/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Firenze che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Livorno che aveva accolto la domanda di COGNOME NOME volta al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE speciale elargizione ex art. 5, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 206/2004, RAGIONE_SOCIALEo speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, RAGIONE_SOCIALE legge n. 206/2004, del beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione farmaceutica e sanitaria, del beneficio di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 203/2000, nonché RAGIONE_SOCIALE‘assegno vitalizio ex art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 407/1998.
Resiste COGNOME NOME con controricorso, illustrato da memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 ottobre 2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
I Ministeri ricorrenti propongono un unico motivo di censura, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 206/2004, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.P.R. n. 181/2009 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.P.R. n. 243/2006, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: la Corte fiorentina avrebbe erroneamente considerato corretta la quantificazione
RAGIONE_SOCIALE‘invalidità indennizzabile effettuata dal primo giudice valorizzando anche la voce di danno morale in relazione a prestazione che non era ancora stata liquidata prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di cui sopra.
Premesso che non sussistono i profili di inammissibilità prospettati nel controricorso, posto che il motivo si appunta sulla questione di diritto concernente l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 206/2004 non solo alle riliquidazioni di prestazioni gi à riconosciute in epoca anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge stessa ma anche in sede di prime liquidazioni successive a tale data e che la questione è stata devoluta ed affrontata espressamente dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, nel merito il motivo è infondato e deve essere respinto.
I Ministeri ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 206/2004 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.P.R. n. 181/2009, nonché RAGIONE_SOCIALEe regole di determinazione a regime RAGIONE_SOCIALE percentuale di invalidità per le vittime del dovere, perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente riconosciuto la posta di danno corrispondente al danno morale, anche in sede di primo accertamento RAGIONE_SOCIALE‘invalidità successivo all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 206/2004, ritenendo di dover evitare discriminazioni tra valutazioni anteriori e posteriori alla stessa, mentre il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 cit. avrebbe attuato solo un’operazione di riequilibrio di carattere eccezionale rivolta alle vittime del terrorismo riconosciute antecedentemente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge medesima ed alle altre categorie ivi contemplate, perché uniche già indennizzate prima del 1 gennaio 2006, data di estensione alle vittime del dovere del beneficio in esame, ai sensi del D.P.R. n. 243/2006, art. 4.
In sostanza, i ricorrenti postulano una interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 cit., in base alla quale la valutazione del danno morale e RAGIONE_SOCIALE‘aggravamento sono consentite esclusivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALEe vittime del terrorismo, già indennizzate prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 206/2004, nonché alle vittime del dovere di cui alla legge n. 628/1973.
In senso contrario, va richiamata la giurisprudenza consolidata di questa Corte in forza RAGIONE_SOCIALE quale, in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore RAGIONE_SOCIALEe vittime di atti terroristici, RAGIONE_SOCIALE criminalità organizzata, del dovere e dei sogg etti ad essi equiparati, l’art. 6, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 206/2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE citata legge e i benefici dovuti alle vittime RAGIONE_SOCIALE criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti del D.P.R. n. 181 del 2009, artt. 3 e 4 (Cass. sez. un. 6214/2022; n. 6215/2022, n. 6217/2022, Cass. n.16741/2023).
A tali pronunciamenti, alle cui motivazioni si fa richiamo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., va data necessaria continuità, con la conseguenza che il motivo di doglianza va respinto.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE posteriorità rispetto all’introduzione del presente giudizio degli arresti RAGIONE_SOCIALEe SSUU di cui sopra, le spese vengono compensate.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
quater perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALE loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; n. 28250/2017, n. 24286/2022, n. 30339/2024, n. 15449/2024 ex multis ).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 ottobre