Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9494 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7637-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 296/2022 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 14/10/2022 R.G.N. 35/2021;
Oggetto
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 7637/23
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 14.10.2022 n. 296, la Corte d’appello di Ancona res pingeva il gravame proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato il ricorso promosso da quest’ultimi nei confronti del Ministero dell’Interno, volto ad ottenere, nella veste di eredi di COGNOME NOME, cui era stato riconosciuto lo status di vittima del dovere, in conseguenza delle gravi lesioni riportate nell’attività istituzionale svolta durante un’operazione di tutela della pubblica incolumità, la condanna del Ministero convenuto a liquidare in loro favore l’assegno vitalizio mensile di cui all’art. 2 della legge n. 407/98, nella misura di € 500,00 mensili, come previsto dall’art. 4 comma 238 della legge n. 350/03 (in luogo di € 258,23 mensili corrisposti dal Ministero come originariamente previsto dall’art. 2 della legge n. 407/98), con la decorrenza indicata in ricorso.
Il tribunale, pur ritenendo che l’art. 1 comma 562 della legge n. 266/05 avesse esteso a tutte le vittime del dovere, come individuate ai sensi dei successivi commi 563 e 564, i benefici già previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo riteneva, tuttavia, che non ne avesse sancito l’immediata esigibilità nella identica misura stabilita per quest’ultima categoria di soggetti, ma avesse previsto un graduale adeguamento nel tempo degli importi liquidabili a tale titolo, entro i tetti di spesa annualmente prestabiliti e in base ai criteri di precedenza pure
legislativamente fissati e recepiti dal regolamento attuativo approvato con DPR n. 243/06.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nel confermare la sentenza di primo grado, ha precisato che le erogazioni oggetto di controversia non hanno carattere risarcitorio ma quello di provvidenze economiche riconosciute in ragione del principio di solidarietà sociale e che la volontà legislativa era quella di realizzare solo progressivamente l’estensione dei benefici in argomento, alle vittime del dovere, in dividuate alla stregua dei commi 563 e 564 dell’art. 1 della legge n. 266/05, mentre, non vi erano ragioni che potessero condurre alla disapplicazione del disposto dell’art. 4 primo comma, lett. b), punto 1) del DPR n. 243/06, che nell’attuare la disciplin a di dettaglio delle provvidenze in oggetto, aveva fissato l’importo dell’assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di £ 500.000, pari a € 258,23, soggetto a perequazione annua, né ciò determinava violazione del principio di uguaglianza rispetto alla diversa quantificazione riservata all’assai più ristretta cerchia delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME ricorrono per cassazione, sulla base di un motivo, mentre il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 407/98, come modificato dall’art. 4 comma 238 della legge n. 350/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e per violazione dell’art. 1 commi 562 -565 della legge n. 266/05 e dell’art. 1 comma 1 lett. a) del DPR n. 243/06, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito non aveva riconosciuto l’equiparazione dei benefici originariamente previsti solo per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche in favore delle vittime del dovere, in conformità a ll’unanime giurisprudenza di legittimità. Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘in tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalitàequità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal ‘diritto vivente’ rappresentato dalla costan te giurisprudenza amministrativa ed ordinaria’ (Cass. sez. un. n. 7761/17, Cass. nn. 19036/19, 24956/21, 12749/22).
A tale orientamento va data necessaria continuità, con la conseguenza che agli eredi della vittima del dovere che sono oggi ricorrenti davanti a questa Corte, deve essere adeguato l’assegno vitalizio mensile di cui all’art. 1 comma
564 della legge n. 266/05, nel maggiore importo di € 500,00.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.2.24