Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27797 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24493/2023 R.G. proposto da:
I RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro
-intimato – avverso il DECRETO di TRIBUNALE ANCONA n. 4297/2022 depositato il 16/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RI LEVATO CHE
La ricorrente, cittadina COGNOME nigeriana, RAGIONE_SOCIALE ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale e ha narrato che i
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suoi genitori sono deceduti da tempo e che nel paese di origine risiedono due fratelli, una sorella e suo figlio minore, con i quali ancora in contatto. L’istante ha spiegato di aver deciso di lasciare l Nigeria per motivi economici. Per finanziare il suo viaggio si sarebbe affidata ad una donna che, una volta giunta in Grecia, voleva costringerla a prostituirsi, al fine di restituire quanto dovut La ricorrente si sarebbe rifiutata, sopravvivendo con lavori saltuari, fino a quando, grazie all’aiuto di un ragazzo nigeriano, avrebbe raggiunto l’Italia nel 2014.
Il Tribunale rileva che effettivamente la circostanza che ella si è affidata a una “NOME” per finanziare il suo viaggio verso l’Europa costituisce elemento nuovo e quindi procede ad assumere informazioni sulla la situazione relativa al traffico d esseri umani in Nigeria concludendo nel senso che effettivamente la Nigeria è un paese di origine transito e destinazione delle vittim della tratta di esseri umani e che le vittime della tratta che tornan in Nigeria possono finire nuovamente nella prostituzione forzata.
Passando ad esaminare le dichiarazioni della richiedente osserva che nel racconto emergono diverse contraddizioni soprattutto sul viaggio che l’ha condotta in Italia e sugli an trascorsi sul territorio nazionale, il che non consente di pervenir con ragionevole probabilità alla conclusione che la ricorrente possa essere stata vittima di tratta; esclude quindi la protezion internazionale e quanto alla protezione speciale ritiene che non vi è una condizione di vulnerabilità e che non vi sono elementi sufficienti per ritenere che abbia intrapreso un positivo percorso di inserimento socio culturale nel paese ospitante.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l’interessata affidandosi a quattro motivi. L’Avvocatura dello Stato non tempestivamente costituita ha presentato istanza per la partecipazione a eventuale discussione orale.
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RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 14 del d.lg novembre 2007, n. 251 in ordine alla riconoscimento dello status di rifugiato e protezione sussidiaria (ex art. 360 n. 3 c.p.c.). ricorrente censura il provvedimento per violazione di legge tenuto conto della vicenda persecutoria ad opera di agenti non statuali, del suo esser stata vittima di tratta per finalità di sfruttamen sessuale, dettagliatamente narrata.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ai della protezione speciale (ex art. 360 n. 3 c.p.c.).
La ricorrente deduce di essere perfettamente integrata nel tessuto sociale, avendo stabilito legami significativi col territor pertanto si ritiene debba essere riconosciuta adeguata ed idonea forma di protezione.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la motivazione contraddittoria, illogica, apparente e perplessa in violazione dell’art 132, co. 2, n. 4 c.p.c. (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) e il di motivazione in ordine alla valutazione della credibilità dell dichiarazioni del richiedente asilo ex art. 3, comma. 5, lettera c) d d.lgs. N. 251/2007 (ex art. 360 n. 5 c.p.c.)
4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. art. 3, commi 4 e 3, del d.lgs. novembre 2007, n. 251 e dell’art. 8, co. 3, e 27 co. 1 bis del d. 28 gennaio 2008, n. 25 per omessa cooperazione istruttoria ex officio (ex art. 360 n. 3 c.p.c.). La ricorrente deduce che nel caso specie, tenuto debitamente conto di quanto emerge dalle più recenti RAGIONE_SOCIALE COI RAGIONE_SOCIALE (Country RAGIONE_SOCIALE of Origin RAGIONE_SOCIALE Information), RAGIONE_SOCIALE l’istruttoria amministrativa e giudiziale risulta viziata considerato che si limitata intollerabilmente ad una valutazione superficiale ed inadeguata.
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La ricorrente deduce che in data 9 giugno 2021 reiterava l’istanza di asilo, introducendo quale nuovo elemento rilevante la tematica della tratta per sfruttamento sessuale e chiedendo protezione alle competenti Autorità. La Commissione si limitava a ritenere inattendibile il racconto così come ha fatto il Tribunale osserva che dal suo racconto emergono chiaramente di tutti gli indicatori di tratta secondo le indicazioni contenute nelle linee guid pubblicate dall’RAGIONE_SOCIALE osserva inoltre che al momento ha un contratto di lavoro a tempo determinato nonché una relazione stabile con un suo connazionale. Lamenta che la motivazione resta dal Tribunale non è coerente con quanto disposto dalle Linee guida sulle vittime di tratta in particolare sul fatto di avere ancora debiti, sui dettagli del viaggio con una figura di un benefattore l’incerta la presenza irregolare in Italia per molto tempo, tranne, da ultimo, questo contratto lavoro a tempo determinato; e che non si è tenuto conto della crisi emotiva che l’ha colta durante l’audizione presso la Commissione, nonostante ne sia stato dato atto in verba le.
5.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini di cui appresso.
Il Tribunale ha ritenuto il racconto lacunoso e affetto da talune contraddizioni senza verificare se alla luce delle “Linee guida” redatte dall’ RAGIONE_SOCIALE per la identificazione delle vittime di tratta dette lacunosità siano esse stesse indicatori di tratta. tema di tratta, infatti, le informazioni pertinenti ed aggiornate ch occorre consultare ai sensi dell’art. 8 del D.Igs. 25/2008 non son solo quelle relative alla connotazione del fenomeno nel paese di origine, ma anche quelle relative al paese di transito destinazione, RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE i RAGIONE_SOCIALE documenti RAGIONE_SOCIALE sulle RAGIONE_SOCIALE procedure RAGIONE_SOCIALE di identificazione. Nella giurisprudenza di questa Corte si è già affermato che ove la richiedente alleghi di essere stata trasferit
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dal paese di origine con la violenza o l’inganno, abusando delle sue condizioni di vulnerabilità sociale e familiare, a fini di sfruttament il giudice, anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall’istante, è tenuto a valutare l’attendibilità racconto, alla luce delle “Linee guida” sull’identificazione dell vittime di tratta elaborate dall’RAGIONE_SOCIALE e ad assumere informazioni pertinenti ed aggiornate non solo sul paese d’origine, ma anche sul paese di transito e di destinazione (Cass. n. 23883 de 04/08/2023). Sa è affermato altresì che nel caso in cui la domanda di asilo sia presentata da una donna e, nel giudizio, emerga un quadro indiziarlo, ancorché incompleto, che faccia temere che quest’ultima sia stata vittima, non dichiarata, di tratta, il giudi non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione, ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storia, al fine di consentire alla intravista realtà, occultata d stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale (Cass. n 24573 del 04/11/2020).
Nella specie il Tribunale pur RAGIONE_SOCIALE accertando la lunga presenza sul territorio nazionale (dal 2014) senza un lavoro stabile, la situazion abitativa ambigua poiché risulta residente presso il compagno ma di fatto dimorata presso un’amica in una città diversa, la circostanza che ha dedotto di avere una stabile relazione sentimentale e tuttavia non vive insieme a questa persona, non ha dato una valutazione complessiva di questi elementi e non li ha esaminati alla luce delle citate Linee guida dell’UNNHCR. La valutazione della condizione della ricorrente è stata indebitamente atomizzata e parcellizzata poiché la storia narrata sulle ragioni della migrazione e sulle circostanze che l’hanno connotata avrebbe dovuto essere valutata unitamente all’emergere di queste situazioni sulla ambiguità della sua condizione in Italia, posto ch la valutazione delle domande di protezione richiede un esame
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unitario di tutti gli elementi disponibile (cfr. RAGIONE_SOCIALE Cass. n. 6107 del 24/02/2022)
Infine, non risulta che nonostante l’emergere degli indicatori di tratta che sia stata attivata la procedura di referral.
L’identificazione RAGIONE_SOCIALE della vittime di tratta è infatti un procedimento complesso che richiede l’intervento di esperti. Alla luce dell’obbligo previsto dall’art. 10 della Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005, in ragione del quale ogni Stato firmatario deve garantire che, se le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima della tratta di esseri umani, quella persona non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d’identificazione sia stata completata, è stato redatto dallo Stato italiano il Piano nazionale antitrat (DPCM 16 maggio 216) con un dettagliato RAGIONE_SOCIALE di referraf per le persone trafficate in Italia (MNR). Il piano include una serie di procedure operative standard (POS), costituite da misure distinte volte a garantire un’adeguata assistenza alle vittime di tratta attraverso le fasi di identificazione, prima assistenz protezione, assistenza a lungo termine e inclusione sociale, rientro e inclusione sociale, procedimenti penali e civili.
L’identificazione avviene RAGIONE_SOCIALE in due RAGIONE_SOCIALE passaggi: RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE preidentificazione che si ha quando emergano, in qualsiasi sede, degli indicatori di tratta, cui deve seguire l’orientamento verso il primo centro di segnalazione, fornendo alla persona trafficata le informazioni essenziali, eventualmente con un interprete e una valutazione preventiva del rischio. La identificazione preliminare può avvenire anche in sede giudiziale: il richiedente protezione internazionale compare innanzi alla Commissione territoriale per l’audizione e nel corso di essa, se emergono indicatori di tratta, Commissione sospende l’esame e lo rinvia (to referr) ad un ente antitratta per la seconda fase, che è quella della identificazio
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formale e cioè la determinazione dello status di vittima (anche a prescindere dal processo penale) da parte di persone qualificate e autorizzate che pongano domande ed esaminino le circostanze al fine di identificare formalmente l’individuo quale vittima di tratta; se ciò non viene fatto in Commissione, deve provvedervi il Tribunale.
Ne consegue l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decre e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 d 196/2003.
Così deciso in Roma, il 27/09/2024.