Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7283 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9966/2023 R.G. proposto da:
ORAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;EMAIL ) per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di GENOVA R.G. n. 5061/2022 depositato il 17/03/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
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Numero sezionale 5521,2023 Numero di raccolta generale 7283f2024 FATTI DI CAUSA Data pubblicazione 19,1312024 1. Con decreto del 17-3-2022, comunicato il 21-3-2022 il Tribunale di Genova ha accolto la domanda di protezione speciale di O.B. I RAGIONE_SOCIALE L cittadina RAGIONE_SOCIALEa Nigeria, negando il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato e RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria, all’esito del rig RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione interRAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALEa competente RAGIONE_SOCIALE Territoriale. La ricorrente riferiva di essere fuggita dal suo Paese per evitare il matrimonio impostole dai familiari e per il timore di subire ritorsioni da parte di questi ultimi in caso rimpatrio; descriveva il difficile percorso migratorio affrontato, di cu forniva dettagli tali da far ritenere esistente una vicenda d sfruttamento a fini sessuali e che inducevano la stessa RAGIONE_SOCIALE Territoriale ad attivare le procedure di referrall. Il Tribunale, per quanto ora di interesse, pur ritenendo accertato che la ricorrente fosse stata soggetta alla rete RAGIONE_SOCIALEa tratta almeno nei primi anni, h ravvisato insussistenti elementi indicativi del fatto che la richiedent fosse all’attualità soggetta alla suddetta rete RAGIONE_SOCIALEa tratta, ten conto che: a) la stessa era in Italia ormai da quasi sette anni ed e probabile che il debito di viaggio fosse stato ripagato o, comunque, non erano emersi elementi in senso contrario; b) quanto al rischio di re-trafficking, la ricorrente era stata in grado di attivare risorse proprie, sia in Nigeria (ottenendo la qualifica di infermiera lavorando come ausiliaria) che in Italia, lavorando di seguito in ristoranti ed alberghi, ma dette esperienze lavorative che non si erano potute replicare per problemi legati al mancato rinnovo del permesso di soggiorno, e di detta problematica la richiedente appariva ben consapevole, tanto da richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e -su invito del Giudice- l’iscrizione ad un corso di italiano; c) tale personalità, collegata anche al gra d’istruzione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, mitigavano il rischio di poter cader nuovamente nella rete RAGIONE_SOCIALEa tratta, sicché non emergeva il concreto pericolo che la ricorrente, in caso di rientro, rischiasse una nuova Firmato Da: COGNOME NOME NOME messo Da: RAGIONE_SOCIALE Ser ia l#: 44d18400a 5242bb53102ae26c511 da9 Firma to Da: COGNOME NOME Emesso Da: RAGIONE_SOCIALE Ser ial #: 27e 7b49e80139e7782656320188a0992 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 2 di 8
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ero di rac colta generale NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_DOCUMENTO t eventuale esperienza di tratta, benché l’esperienz d a RAGIONE_SOCIALE i trata la Data pubblicazione 19,133,2024 ponesse comunque in una situazione di vulnerabilità, sì da fondare il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione speciale.
Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che è rimasto intimato.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio a sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denuncia error in iudicando in relazione all’art.360, co.1, n.3, cod. proc. civ., per violazione d articoli 3 e 8 CEDU, 3, 18, 36, 60 e 61 Conv. di Istanbul, articoli lett. “e” e “f”, 3, c.3, 4 e 5, 5, lett. “c”, 6, co. 2, 7, co. 1 e 2, lett. 8, lett. “d”, d.lgs.251/07 e 8, comma 3, d.lgs. n.25/08. Deduce ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che il Tribunale, sebbene accertata la vicenda di tratta a fini di sfruttamento sessuale di cui ella è stata vittima, ha rigettato domande di protezione interRAGIONE_SOCIALE, sulla base di una valutazione soggettiva RAGIONE_SOCIALEa persona RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, in particolare, valorizzando il suo livello di istruzione e ritenendo che tale elemento fosse in gra di mitigare, e, pertanto, neppure escludere del tutto, il rischio poter cadere nuovamente nella rete RAGIONE_SOCIALEa tratta. Inoltre rileva che non era stata effettuata dal Tribunale alcuna valutazione sulla condizione RAGIONE_SOCIALEe donne in Nigeria, specie se “rientrate”, e pericolo di persecuzioni eio stignnatizzazioni nella comunità di appartenenza in quanto precedentemente vittime di tratta. Difatti, nel caso in esame, il pericolo collegato al rimpatrio era stato ricondotto al “solo” rischi di re-trafficking, mentre ciò che il Collegio aveva il dovere verificare ed esaminare, con l’utilizzo di report accreditati e attua sul Paese, era il pericolo di persecuzioni, in quanto “donna vittima di tratta che torna in un Paese affetto da violenza di genere endemica
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e privo di anticorpi statuali, come emerge dai Ra ppNI Ójr- Data p uVbfica;one 19,93,2024 2021, tutti richiamati ne! ricorso di primo grado”.
5. Il motivo è fondato.
5.1. Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità (tra le tante Cass. 23168/2023), nella delicat tematica relativa alle donne vittima di tratta una particolare rilevanza riveste la RAGIONE_SOCIALE di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti RAGIONE_SOCIALEe donne e la violenza domestica, ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77, poiché in essa precisa che con l’espressione “violenza nei confronti RAGIONE_SOCIALEe donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere, comprese le violenze sessuali di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.
Quindi per la donna non deve valutarsi solo il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, ma anche quello di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta e se questi ultimi rischi sono sussistenti, ricorrono i presupposti per riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato e non RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria. Sebbene, infatti, l’atto persecutorio e il danno grav possano consistere materialmente nella stessa azione (ad es. la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà) nel caso in cui esso sia qualificato da ragioni persecutorie verso un certo gruppo sociale la misura di protezione appropriata è il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status, mentre la protezione sussidiaria non richiede una specifica ragione persecutoria né quando si discute del rischio di danno grave di cui alle lett. a) e b) RAGIONE_SOCIALE‘art 14 del D.Igs. 251/2007 né a maggior ragio per il rischio di cui alla lett. c) RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, cui la persona può esposta, in caso di conflitto armato, per la sua sola presenza su territorio senza alcuna ragione individualizzate (Cass. 13858/2018; Cass. 11103/2019).
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La definizione di violenza di genere, discriminatoria nei controrni Data puhoblicazione 19,133,2024 RAGIONE_SOCIALEe donne, è di notevole rilievo perché, ai fini RAGIONE_SOCIALEa protezio interRAGIONE_SOCIALE, non è indispensabile la verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza d un reato perseguibile ai sensi degli artt. 600 e segg. c. p. (pur l’esistenza di una indagine o di un processo penale in corso sono rilevanti e possono condurre, per autonoma via, al rilascio del permesso di soggiorno ex art 18 D. Igs. 286/1998), quanto la verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del fenomeno RAGIONE_SOCIALEa tratta e se per le concrete modalità in cui la vicenda si atteggia si ravvisano i presupposti RAGIONE_SOCIALE protezione interRAGIONE_SOCIALE per la vittima (Cass. 676/2022).
Le vittime di tratta possono rientrare nella definizione di rifugiat fornita dalla RAGIONE_SOCIALE di Ginevra del 1951, purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione stessa e c è necessario che una persona si trovi al di fuori del proprio paese d origine odi abituale residenza, e sia a rischio di atti persecutori gra in caso di rimpatrio, per uno dei motivi tipici (razza, religion nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche) in conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e del D.Igs. 251/2007.
Pur tenendo conto che ogni caso ha le sue peculiarità e che l’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione deve condursi su base individuale, deve quindi osservarsi, in linea generale, che la tratta a scopo prostituzione è connotata da crimini quali il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzat le percosse, la negazione di cure mediche, il sequestro dei documenti di identità e la limitazione di libertà personale, che costituisco gravi atti di aggressione a diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALEa persona. Inoltr essa, in genere, si fonda sull’approfittamento di una particolare condizione di debolezza in cui si trovano le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, e pertanto questi atti possono qualificarsi come atti persecutori a sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 lett. d) del Digs. 251/2007, in quanto riconducib
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alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costtui o a u l ata p u hobli ca zion e 19,133,2024 membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè, in questo caso, l’appartenenza al genere femminile. In altre parole, già solo per questa appartenenza il soggetto è in potenza vulnerabile -anche se la maggiore o minore vulnerabilità dipende dal contesto sociale, familiare ed individuale- ed è esposto ad una forma di violenza che, come riconosce la RAGIONE_SOCIALE di Istanbul sopra citata, è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, riconoscendo la natura strutturale RAGIONE_SOCIALEa violenza contro le donne, in quanto basata sul genere.
A ciò si aggiunga che in determinati contesti sociali le vittime tratta, anziché essere aiutate possono essere ulteriormente discriminate e sottoposte a vessazioni fondate sulla appartenenza ad un genere ancora più ristretto del genere femminile, e cioè le donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate; la particolare vulnerabilità che consegue all’essere state vittime d tratta comporta uno svantaggio sociale ed economico che in determinati contesti, da ricostruire tramite assunzioni di appropriate e pertinenti informazioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del D.Igs. 25/2008, p costituire un ostacolo all’esercizio di diritti fondamentali, qua trovare un lavoro, nutrirsi, mantenere o instaurare relazioni familiari. Pertanto se la persona già vittima di tratta rischia, in caso rimpatrio, di essere sottoposta ad atti di grave aggressione alla sua incolumità psicofisica, alla libertà e dignità, fondati su appartenenza al genere femminile, e tra essi non solo il rischio d essere nuovamente sottoposta a tratta, ma anche quello di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta
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deve concludersi che sussistono i presupposti per il riconoscime to uata pubi° icazione 19,133,2024 RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato e non RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria.
È compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale ulteriori atti lesivi, RAGIONE_SOCIALEo stesso tipo di quelli già subiti, ovvero diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere.
Pertanto, il giudice di merito deve, in adempimento del dovere di cooperazione, a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modifica né integrarli, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sul struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione RAGIONE_SOCIALEe vittim di tratta redatte dall’RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE e, all’esito, darne una qualificazione giuridica.
5.2. Il Tribunale non si è attenuto a questi principi, poiché non h svolto alcuna indagine sul rischio di atti persecutori quali at discriminatori fondati sul genere, pur avendo accertato che la ricorrente era stata vittima di tratta. In particolare il Tribunale h focalizzato l’indagine solo sul rischio per la ricorrente di subi ulteriori atti lesivi RAGIONE_SOCIALEo stesso tipo di quelli subiti, cioè sul risc la stessa di essere nuovamente sottoposta a tratta a fini d sfruttamento sessuale, senza svolgere il doveroso accertamento, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe peculiarità del caso concreto e del contesto d provenienza, in ordine al rischio di essere gravemente discriminata, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, o a ulteriori atti lesivi o vessazioni fondate s appartenenza ad un genere ancora più ristretto di quello femminile, vale a dire a quello RAGIONE_SOCIALEe donne che hanno esercitato il meretricio pur se costrette o ingannate.
6. In conclusione, il ricorso va accolto, il decreto impugnato v cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Genova, in diversa
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Numero di raccoJta rnerale 7283f2024 composizione, per nuovo esame alla luce dei suesposti princ ip e .uata purolicazione 19,133,2024 anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione omettere le generalità Così deciso in Roma, lì 7 dicembre 2023.