Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11018 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11018 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1432-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALEstro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 291/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 20/10/2022 R.G.N. 347/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Rilevato che:
COGNOME NOME chiedeva il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di vittima del dovere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 563, RAGIONE_SOCIALEa legge 266/2005. L’Amministrazione negava il beneficio. COGNOME adiva il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi la qualità di vittima del dovere. Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda. Il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 521/2021 accertava lo status di vittima del dovere in capo al ricorrente e condannava l’Amministraz ione al riconoscimento dei benefici assistenziali.
Avverso detta sentenza proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Si costituiva in giudizio COGNOME NOME chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, con la sentenza n. 291/2022 emessa il 12/10/2022 r igettava l’impugnazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE articolando due motivi. Si è costituito con controricorso COGNOME NOME chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Con atto depositato in data 26/09/2024 il AVV_NOTAIO delegato proponeva la definizione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis c.p.c..
Con istanza del 31/10/2024 il RAGIONE_SOCIALE chiedeva fissarsi l’udienza per la decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ..
Veniva fissata l’udienza camerale del 11/03/2025.
La parte controricorrente ha prodotto memorie illustrative
Il ricorso è stato trattato dal RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11/03/2025.
Considerato che :
In via del tutto preliminare il RAGIONE_SOCIALE ritiene necessario riaffermare il principio secondo il quale nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore – del collegio investito RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass., Sez. U, 10/04/2024, n. 9611).
Con il primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934 c.c., 1, comma 563, RAGIONE_SOCIALEa legge 266/2005 in relazione al diritto ad essere riconosciuti «vittime del dovere» ovvero «soggetti ad esse equi parati» ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nell’affermare l’imprescrittibilità del diritto del soggetto al riconoscimento quale vittima del dovere, perché si tratterebbe di un diritto soggettivo, prescrivibile secondo le regole generali e nel termine di anni dieci e nella fattispecie il diritto si sarebbe prescritto prima RAGIONE_SOCIALE‘avvio RAGIONE_SOCIALEa pratica.
2.1. Con orientamento costante e anche di recente ribadito, tanto da costituire diritto vivente, questa Corte ha affermato che la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, ha natura di status, cui
consegue l’imprescrittibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei RAGIONE_SOCIALEe prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. 30/05/2022, n. 17440; Cass. 08/02/2023, n. 3868).
2.2. Secondo detti principi possono, pertanto, prescriversi i singoli ratei ma non il diritto all’accertamento RAGIONE_SOCIALEo status. Vi è, poi, da considerare che: in tema di benefici in favore RAGIONE_SOCIALEe vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica RAGIONE_SOCIALE‘assegno vitalizio mensile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 407 del 1998, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest’ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall’art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione RAGIONE_SOCIALEa spesa (Cass. 03/09/2020, n. 18309).
2.3. Come del tutto recentemente ribadito da altra pronuncia (Cass. 01/03/2025, n. 5426), non sussistono i presupposti per disporre la rimessione RAGIONE_SOCIALEa questione alle Sezioni Unite di questa Corte, siccome richiesto dal RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ricorrente, non essendovi sul punto alcun contrasto tra decisioni rese dalle sezioni semplici né alcuna questione di massima di particolare importanza che non abbia già trovato soluzione univoca da parte RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte; l’orientamento fatto proprio da Cass. 17 440/2022 e dalle successive conformi pronunce trae origine dalla rielaborazione RAGIONE_SOCIALEa nozione di status compiuta da Cass. Sez. Un., 12/07/2000, n. 483 e da allora costantemente ribadita nella giurisprudenza di questa Corte.
Con il secondo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. perché la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che l’Am ministrazione avesse eccepito la prescrizione decennale del diritto ai benefici senza eccepire la prescrizione dei singoli ratei.
3.1. Il motivo è inammissibile perché genericamente formulato. Va premesso che: «nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, RAGIONE_SOCIALE‘atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, RAGIONE_SOCIALEa ritualità e RAGIONE_SOCIALEa tempestività e, in secondo luogo, RAGIONE_SOCIALEa decisività RAGIONE_SOCIALEe questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi» (Cass. 14/10/2021, n. 28072).
3.2. Orbene, la parte ricorrente non ha specificato in quale atto e con quale modalità avrebbe eccepito la prescrizione dei singoli ratei e, al contrario, ha allegato di averla eccepita «sia
pure implicitamente», così rimanendo generica la doglianza e intatta la motivazione sul punto RAGIONE_SOCIALEa sentenza censurata.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento de lla stessa.
Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, in favore RAGIONE_SOCIALEa difesa di COGNOME NOME costituitosi quale controricorrente.
5.1. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ.. Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa seguito, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe ulteriori spese del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ., nonché RAGIONE_SOCIALEa sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Ammende, liquidata come in dispositivo.
5.2. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione disponga, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo
stesso, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Condanna altresì il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa ulteriore somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte, ed al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.000,00 (duemila).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta