Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13556 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13556 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17494/2023 R.G. proposto da :
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 345/2023 depositata il 12/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accertava lo status di vittima del dovere del ricorrente in epigrafe indicato , brigadiere dell’Arma dei Carabinieri e per l’effetto:
-condannava il Ministero d ell’ Interno, nei limiti della prescrizione decennale, al pagamento della speciale elargizione di cui all’art. 5 l. n. 206/2004, dell’assegno vitalizio di cui all’art.2 l. n. 407/1998, dell’assegno vitalizio di cui all’art. 5 l. n. 206/2004;
-dichiarava il diritto del ricorrente alla assistenza psicologica ex art. 6 l. 206/2004, all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica, al beneficio di cui all’art.1 l. n. 203/2000 (medicinali di fascia C gratuiti).
La Corte territoriale premetteva che non erano in questione i presupposti per il riconoscimento delle provvidenze ed, in punto di prescrizione, applicava il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. n. 17440/2022, di imprescrittibilità dello status di vittima del dovere, salva la prescrizione dei benefici economici che in tale status trovavano il loro presupposto.
Osservava che, nella fattispecie di causa, il primo atto interruttivo della prescrizione era la domanda presentata il 21 febbraio 2018, con conseguente prescrizione delle prestazioni patrimoniali maturate anteriormente al 21 febbraio 2008; si applicava, infatti, il termine di prescrizione decennale, relativo ai ratei delle prestazioni previdenziali ed assistenziali non liquidate, poiché il mancato riconoscimento delle provvidenze escludeva che vi fosse un utile procedimento di liquidazione e contabilizzazione in favore dell’avente diritto.
3.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Ministero d ell’ Interno , articolato in tre ragioni di censura, cui l’intimato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura il Ministero d ell’ Interno ha denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2934, 2935 e 2946 c.c., assumendo che la qualità di ‘vittima del dovere’ o di ‘soggetto ad essa equiparato’ costituisce il contenuto di un diritto soggettivo, sia pure di natura assistenziale, soggetto a prescrizione ordinaria decennale, in quanto disponibile e non dichiarato dalla legge imprescrittibile.
Il motivo è infondato, avendo i giudici territoriali applicato la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, ha natura di status , con conseguente imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (cfr. Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità, tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025, 5426 del 2025).
Detto orientamento trae origine dalla rielaborazione della nozione di status compiuta da Cass. Sez. Un. n. 483 del 2000 e da allora costantemente ribadita nella giurisprudenza di questa Corte.
Con il secondo mezzo il Ministero ha lamentato -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c. -la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934,2935 e 2946 c.c., in relazione alla prescrizione dei diritti economici spettanti alle ‘vittime del dovere’ ed ai ‘soggetti ad esse equiparati’, per non avere la Corte territoriale considerato:
-quanto all’assegno vitalizio mensile ( ex art. 2 L. n. 407/1998) ed allo speciale assegno vitalizio ( ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004): che essi costituiscono oggetto di un diritto di credito unitario, ancorché adempiuto dalla Amministrazione periodicamente, sicché la proposizione della
domanda oltre il termine prescrizionale determina l’estinzione dell’intero diritto e non soltanto dei ratei;
-quanto alla speciale elargizione una tantum : che la prescrizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 266/2005 o, comunque, dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 243/2006 ( id est : il giorno 23 agosto 2006), sicché alla data della domanda amministrativa era già decorso il decennio della prescrizione.
Il motivo è infondato quanto all’assegno vitalizio mensile ( ex art. 2 L. n. 407/1998) ed allo speciale assegno vitalizio ( ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004), avendo questa Corte già affermato che i suddetti assegni formano oggetto di una prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, onde anche per essi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali (Cass. n. 36225 del 2023; Cass. n. 5426 del 2025).
È invece fondato in ordine alla prescrizione del diritto alla speciale elargizione.
Sul punto va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità della censura sollevata in controricorso, sull’assunto che nella specie avrebbe dovuto essere proposta una istanza di correzione di errore materiale o, al più, un ricorso per errore revocatorio.
Invero, il ricorso non rappresenta né un errore materiale -giacché l’errore materiale consiste in un errore di redazione della sentenza come documento e non in un errore di giudizio -né un errore revocatorio, giacché in tale evenienza l’errore di giudizio deriva dalla svista del giudice nell’esame di un fatto, probatorio o processuale, non controverso.
Quello denunciato è, piuttosto, un errore di falsa applicazione delle norme sulla prescrizione decennale, per erronea individuazione del dies a quo della prescrizione.
Neppure coglie nel segno la eccezione di novità della questione, sollevata dal controricorrente in memoria: come risulta dalla sentenza impugnata, il Tribunale aveva dichiarato estinti tutti i diritti per prescrizione e la
pronuncia era stata appellata dalla parte privata; la questione della prescrizione era stata, dunque, interamente devoluta al giudice dell’appello dalla stessa parte che, oggi, ne lamenta la novità.
6. Quanto all’esame della censura, giova premettere che il diritto delle vittime del dovere e dei soggetti ad essere equiparati a percepire la speciale elargizione una tantum -(già prevista dall’ art. 1 della L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) -è stato sancito dal d.P.R. n. 243/2006. Si tratta del regolamento emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che ha delegato alla sede regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati (ed ai loro familiari superstiti), entro il limite di spesa annuo individuato dal precedente comma 562.
L’articolo 3, comma 3, del citato d.P.R. n. 243 ha previsto la formazione e l’aggiornamento a cura del Ministero dell’ Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza di una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a domanda degli interessati (o d’ufficio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006).
Il successivo articolo 4, al comma 1 lett. a ), ha previsto la liquidazione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, a decorrere dall’anno 2006, della speciale elargizione una tantum , di cui all’ art. 1 della L. n. 302 del 1990, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006, con la precisazione che, in mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti.
In seguito, il d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. in l. n. 222 del 2007, all’art. 34, comma 1, ha stabilito che il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, per le
vittime del terrorismo -(misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale) -dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere individuate nella L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, con compensazione delle somme già percepite.
6.1. Tanto premesso, per quanto rileva in causa, si osserva che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di entrata in vigore dell’art. 4 d.P.R. n. 243/2006, a decorrere dalla quale la parte avrebbe potuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale (evento verificatosi prima dell’anno 2006) ; sicché, in mancanza di atti interruttivi, il decennio della prescrizione risulterebbe decorso alla data del 21 febbraio 2018, individuata nella sentenza impugnata.
Con il terzo motivo di ricorso, il Ministero dell’ Interno ha denunciato -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c.la violazione dell’art. 2 del d.P.R. 28 luglio 1999 n. 510, lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al riconoscimento dei benefici assistenziali diversi dalla concessione della speciale elargizione una tantum e degli assegni vitalizi mensili, per essere competenti gli Enti del servizio sanitario nazionale.
8. Il motivo è infondato.
8.1. I diritti accertati nella sentenza -il diritto alla assistenza psicologica, ex art. 6, comma 2, legge n. 206/2004; il diritto alla esenzione dalla partecipazione dalla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica ed alla erogazione a carico del SSN dei farmaci di fascia C ex art. 9 della medesima legge -costituiscono un mero effetto del riconoscimento dello status di vittima del dovere (rispetto al quale è legittimato il Ministero intimato).
Non si tratta, cioè, di un accertamento autonomo, richiedente la verifica di ulteriori presupposti ( rispetto al quale si potrebbe porre la necessità di individuare ex professo il legittimo contraddittore) ma della mera enunciazione degli effetti che ex lege derivano dallo status riconosciuto.
In conclusione, il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo e nei limiti sopra precisati mentre va respinto nel resto.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, che si atterrà nella decisione al principio di diritto esposto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, respinti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia -anche per le spese -alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025