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Vittima del Dovere: prescrizione e benefici

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13556/2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di benefici per la vittima del dovere. Se da un lato lo status di vittima è imprescrittibile e può essere richiesto in qualsiasi momento, i diritti economici che ne derivano sono soggetti alla prescrizione decennale. La Corte ha inoltre precisato che, per la speciale elargizione una tantum, il termine di prescrizione decorre non dal riconoscimento dello status, ma dall’entrata in vigore della normativa che ha introdotto il beneficio (d.P.R. n. 243/2006), rendendo in questo caso specifico il diritto prescritto.

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Pubblicato il 3 ottobre 2025 in Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Vittima del Dovere: la Cassazione fa chiarezza su prescrizione e benefici

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è intervenuta per delineare con precisione i confini tra l’imprescrittibilità dello status di vittima del dovere e la prescrizione dei benefici economici che da tale status derivano. Questa decisione offre chiarimenti fondamentali per tutti coloro che hanno subito danni in servizio e intendono richiedere il giusto riconoscimento.

I Fatti di Causa

Il caso riguarda un brigadiere dell’Arma dei Carabinieri che aveva richiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere. La Corte d’Appello di Venezia aveva accolto la sua richiesta, condannando il Ministero dell’Interno al pagamento di vari benefici, tra cui la speciale elargizione, assegni vitalizi e assistenza psicologica. Tuttavia, la Corte territoriale aveva applicato la prescrizione decennale, limitando il pagamento delle prestazioni patrimoniali maturate negli ultimi dieci anni prima della domanda.
Il Ministero dell’Interno ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando tre questioni principali: la presunta prescrittibilità dello status stesso, il calcolo della prescrizione per gli assegni vitalizi e per l’elargizione una tantum, e un difetto di legittimazione passiva per i benefici sanitari.

Lo status di vittima del dovere: Imprescrittibile, ma i Benefici Economici No

La Suprema Corte ha innanzitutto respinto il primo motivo di ricorso del Ministero, confermando la sua giurisprudenza consolidata. La condizione di vittima del dovere ha natura di status, una qualità giuridica della persona che non si estingue con il passare del tempo. Pertanto, l’azione per ottenere questo riconoscimento è imprescrittibile.
Al contrario, i benefici economici che discendono da questo status, come gli assegni periodici, sono diritti di credito e, come tali, soggetti al termine di prescrizione ordinaria di dieci anni. La Corte ha chiarito che questa distinzione è cruciale: una persona può sempre chiedere di essere riconosciuta come vittima del dovere, ma potrà ottenere solo i ratei dei benefici economici maturati nel decennio precedente alla richiesta.

Il Dies a Quo per la Prescrizione della Speciale Elargizione

Il punto più innovativo e decisivo della sentenza riguarda la speciale elargizione una tantum. Il Ministero sosteneva che il diritto a tale beneficio fosse già prescritto al momento della domanda (presentata nel 2018). La Cassazione ha accolto questa tesi.
La Corte ha stabilito che il dies a quo, ovvero il giorno da cui far partire il calcolo della prescrizione decennale, non è la data del riconoscimento dello status, ma la data di entrata in vigore della normativa che ha esteso tale beneficio alle vittime del dovere, cioè il d.P.R. n. 243/2006. Poiché la parte interessata ha agito solo nel 2018, oltre dieci anni dopo, il suo diritto alla specifica elargizione una tantum si è estinto per prescrizione. Questo principio si applica anche agli assegni vitalizi, che, essendo prestazioni periodiche, vedono prescriversi i singoli ratei e non l’intero diritto.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha fondato la sua decisione su una chiara distinzione giuridica, basata su precedenti consolidati. Lo status di vittima del dovere è una condizione personale, permanente e come tale non soggetta a prescrizione, in quanto legata a diritti indisponibili della persona. I benefici economici, invece, sono diritti patrimoniali e disponibili, soggetti alle normali regole sulla prescrizione. Per l’elargizione una tantum, il diritto sorge nel momento in cui la legge lo rende esigibile, ovvero con l’entrata in vigore del d.P.R. n. 243/2006. Da quel momento, il titolare del diritto ha dieci anni per farlo valere. Infine, la Corte ha respinto la censura sulla legittimazione passiva del Ministero per i benefici sanitari, affermando che questi sono effetti automatici (ex lege) del riconoscimento dello status, e quindi la domanda può essere correttamente proposta nei confronti dell’ente legittimato a riconoscere lo status stesso.

Le Conclusioni

Questa ordinanza della Cassazione rappresenta un punto fermo per la tutela della vittima del dovere. Se da un lato viene garantita la possibilità di ottenere il riconoscimento dello status in qualsiasi momento, dall’altro si sottolinea l’importanza di agire con tempestività per non perdere i diritti economici correlati. In particolare, il termine di prescrizione per l’elargizione una tantum è ora ancorato a una data certa (l’entrata in vigore del d.P.R. n. 243/2006), un’informazione cruciale per gli aventi diritto e per i loro legali al fine di evitare la perdita di un importante beneficio.

Lo status di ‘vittima del dovere’ si può prescrivere?
No, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, l’azione volta all’accertamento dello status di vittima del dovere è imprescrittibile, in quanto ha natura di status e non di mero diritto soggettivo.

I benefici economici per le vittime del dovere sono soggetti a prescrizione?
Sì, i benefici economici che derivano dal riconoscimento dello status, come gli assegni vitalizi e le speciali elargizioni, sono diritti di credito e, come tali, sono soggetti alla prescrizione decennale. Si prescrivono i singoli ratei o il diritto alla prestazione una tantum se non esercitato entro dieci anni.

Da quando decorre la prescrizione per la speciale elargizione una tantum?
La prescrizione decennale per il diritto alla speciale elargizione una tantum inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma che ha esteso il beneficio, ovvero il d.P.R. n. 243/2006. La parte interessata ha quindi dieci anni da quella data per presentare la domanda e interrompere la prescrizione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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